Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di inquinamento ambientale.
Responsabilità del proprietario del fondo e obblighi di bonifica in caso di
inquinamento ambientale.
Le recenti pronunce giurisprudenziali
Punto di partenza per un analisi sulla dibattuta questione se i proprietari dei terreni inquinati da
sversamenti e abbruciamenti illeciti di rifiuti da parte di terzi siano tenuti a procedere alla bonifica
ambientale degli stessi, è l’articolo 192 del decreto legislativo n.152/2006 che testualmente recita:
”L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. E’ altresì vietata
l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nella acque superficiali e
sotterranee. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articolo 255 e 256, chiunque viola i
divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o alla
smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i
titolari dei diritti reali o personali di godimento dell’area, ai quali tale violazione sia imputabile a
titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti
interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal
fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno
dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.”
E’ evidente dalla lettura della norma che occorre in primis individuare il responsabile diretto delle
violazioni, compito spesso arduo, come difficile spesso risulta l’individuazione dei profili di
responsabilità del proprietario e titolare dei diritti sull’area.
Proprio su quest’ultimo punto di notevole rilievo è il parere del Consiglio di Stato del 7 novembre
2007 n.2231 secondo il quale per l’accertamento della responsabilità in capo al destinatario, occorre
che sussista un atteggiamento volontario ovvero un comportamento negligente, imprudente o affetto
da imperizia, mancando il quale va esclusa la sussistenza dell’obbligo di smaltimento a carico del
proprietario incolpevole, che venga ritenuto (al contrario) responsabile in base ad una presunzione
di responsabilità oggettiva (c.d. aquiliana); in altri termini è necessario accertare un comportamento
quantomeno colposo con la conseguenza da considerare illegittimo l’ordine di rimozione di rifiuti
adottato da una PA che abbia omesso una valutazione dell’elemento psicologico dell’illecito
giungendo a condannare il proprietario del terreno sulla sola mera presunzione di addebitabilità
ovvero configurando una responsabilità da posizione o oggettiva.
Sula base di tale parere che costituisce una pietra miliare della vexata quaestio la giurisprudenza
amministrativa ha individuato una serie di criteri quali indici della colpevolezza del titolare di diritti
reali sul fondo inquinato tra i quali ad esempio rientrano, in maniera esemplificativa e non
esaustiva,la presenza di varchi nella recinzione, la consapevolezza prolungata della presenza di
rifiuti abbandonati sull’area; al contempo ha stabilito che, di converso, la mancanza di una
recinzione dell’area o di un sistema di video sorveglianza possa costituire di per se un indice di
negligenza dello stesso.
Sull’argomento vanno citate due recenti pronunce del Tar per la Sardegna n.116 e n.117 emesse
dalla I Sezione il 21 febbraio 2024 con le quali sono stati circoscritti i limiti ed i criteri degli
obblighi di vigilanza dei proprietari dei terreni in relazione alla gestione illecita dei rifiuti.
I giudici di prime cure sono stati chiamati a pronunciarsi avverso una ordinanza sindacale emessa ai
sensi dell’art.192 del D.lgs 152/06 dal Comune di Cagliari per la rimozione e lo smaltimento di
rifiuti speciali pericolosi e non abbandonati in aree oggetto di insediamenti rom, a carico dei
proprietari dell’area.
Il Tar, proprio sulla base sia dei criteri individuati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa e
civile sull’argomento sia sull’evidenza degli elementi istruttori acquisiti, ha annullato l’ordinanza
sindacale accogliendo il ricorso ritenendo che ai proprietari ricorrenti non possa essere considerato
soggettivamente imputabile l’abbandono dei rifiuti.
Il Tar evidenzia come quest’ultimi, a seguito dell’occupazione del terreno da parte dei nomadi, fatto
di cui il Comune era a conoscenza, non hanno potuto autonomamente operare la liberazione del
fondo, così come denunciato anche alla Procura della Repubblica competente, per la numerosità
degli occupanti e per la pericolosità degli stessi che avevano reagito violentemente al tentativo dei
ricorrenti di ottenere la restituzione bonaria dell’area.
Del resto, evidenzia il Tar, dalla denuncia/esposto era scaturito un procedimento penale che aveva
portato al sequestro preventivo delle aree occupate dai nomadi e successivamente alla condanna
degli stessi in quanto ritenuti unici autori e responsabili dei reati contestati, sancendo, al contempo,
l’estraneità ai fatti contestati dei ricorrenti che sono stati qualificati quali persone danneggiate
riconoscendo loro un risarcimento dei danni subiti per l’indebita occupazione da parte di terzi.
In sintesi i giudici amministrativi hanno escluso una responsabilità colposa omissiva dei proprietari
ricorrenti, i quali, al contrario, avevano posto in essere tutte le condotte che l’ordinaria diligenza
imponeva in capo agli stessi, rigettando la tesi sostenuta dal Comune secondo la quale era a loro
imputabile la mancanza di idonea recinzione che avrebbe potuto impedire l’occupazione; di
converso, sostiene il Tar, non può ritenersi che la sola presenza della recinzione avrebbe consentito
di evitare il verificarsi dell’evento allineandosi così a precedenti e consolidate pronunce della
giurisprudenza amministrativa.
Concludendo i giudici di prime cure affermano che” la responsabilità per abbandono dei rifiuti non
è una responsabilità oggettiva o per colpa presunta, bensì una vera e propria responsabilità
colpevole, con la conseguenza che la prova in ordine alla colpa del proprietario in merito
all’abbandono dei rifiuti deve essere fornita dall’amministrazione che emette l’ordinanza sindacale
ai sensi dell’art.192 più volte citato e deve essere fondata su accertamenti di fatto, in
contraddittorio, con l’interessato”.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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