La qualifica di rifiuto non va confusa con quella di sottoprodotto

26 marzo 2025

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24680 del giugno 2023, ha confermato un importante principio in materia di gestione dei rifiuti, chiarendo che la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto deve basarsi su criteri oggettivi e non sulla volontà soggettiva del detentore.


Il caso e la decisione della Suprema Corte

La Terza Sezione Penale della Cassazione ha confermato la condanna per gestione illecita di rifiuti ai sensi dell'art. 256, comma 1, del D.lgs. 152/2006, emessa dal Tribunale di Brindisi. Il ricorrente sosteneva che il materiale in questione fosse un sottoprodotto e non un rifiuto, cercando di ottenere l'annullamento della condanna. Tuttavia, la Suprema Corte ha respinto il ricorso, affermando che la qualifica di rifiuto non dipende dalla volontà del detentore, bensì dalle modalità oggettive con cui i materiali sono gestiti.


La nozione di rifiuto secondo la normativa

La Cassazione ha richiamato l'art. 183 del D.lgs. 152/2006, che definisce rifiuto "qualsiasi sostanza o oggetto di cui il detentore si disfi, abbia deciso di disfarsi o abbia l'obbligo di disfarsi". Si tratta di una definizione funzionale, che non si basa sulle caratteristiche intrinseche del materiale, ma sulla sua effettiva gestione e destinazione.


In linea con la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, la Cassazione ha ribadito che il concetto di "disfarsi" deve essere interpretato in senso ampio per garantire un elevato livello di tutela ambientale, come previsto dall'art. 191, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) e dalla Direttiva 2008/98/CE.


Sottoprodotto e rifiuto: differenze e implicazioni

Per qualificare un materiale come sottoprodotto, devono essere soddisfatti i requisiti dell'art. 184-bis del D.lgs. 152/2006. In particolare, il materiale deve derivare da un processo produttivo, essere destinato a un successivo utilizzo senza necessità di trattamento e soddisfare precisi criteri di qualità e sicurezza.


Nel caso specifico, il materiale contestato era stato rinvenuto alla rinfusa su un terreno ed esposto agli agenti atmosferici, elementi che hanno portato la Corte a escludere la sua qualificazione come sottoprodotto e a confermare invece la natura di rifiuto.


Precedenti Giurisprudenziali e conseguenze per le imprese

La pronuncia si inserisce in un filone consolidato di giurisprudenza. Già nel 2020, con l'ordinanza n. 21289, la Cassazione aveva stabilito che un materiale diventa rifiuto nel momento stesso in cui il detentore si disfa di esso, indipendentemente dal fatto che sia depositato in un'area chiusa o recintata.


Questo orientamento ha rilevanti implicazioni per le aziende che operano nel settore ambientale e nella gestione dei materiali di scarto. È fondamentale adottare procedure chiare per distinguere correttamente i rifiuti dai sottoprodotti e garantire una gestione conforme alla normativa, evitando il rischio di sanzioni penali.


Conclusioni

La sentenza n. 24680/2023 della Corte di Cassazione conferma un principio essenziale del diritto ambientale: la qualifica di rifiuto dipende da dati oggettivi e non dalla volontà del detentore. Questo approccio garantisce una maggiore tutela ambientale e impone alle imprese una gestione responsabile dei materiali di scarto. Per evitare sanzioni, è cruciale conoscere e applicare correttamente la normativa vigente in materia di rifiuti e sottoprodotti.

21 luglio 2025
Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59 Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio . L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020.. Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati: Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti. Consorzi per il recupero e riciclo. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Sanzioni previste Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito: Omessa iscrizione al RENTri : - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi Iscrizione fuori tempo massimo : Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023. Iscrizione non conforme alle modalità tecniche : È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023. Mancata o incompleta trasmissione dei dati : Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione. Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario A partire dal 15 giugno 2024 , i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione: Dal 18° mese + 60 giorni : aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti. Dal 24° mese + 60 giorni : produttori con più di 10 dipendenti. Dal 30° mese + 60 giorni : tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Un doppio binario di adempimenti Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero). Cosa devono fare ora le imprese? Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile. πŸ‘‰ Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata πŸ‘‰ Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti πŸ‘‰ Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati Noi di BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale. πŸ“© Contattaci per un check-up gratuito della tua posizione RENTri.
21 luglio 2025
Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese Prosegue l’approfondimento di BSN CONSULTING 42 sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI ), introdotto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 . Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i decreti direttoriali che danno concreta attuazione al regolamento, definendo modalità tecniche e scadenze operative . Perché sono importanti i decreti attuativi? L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano decreti direttoriali del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI. Vediamo i principali provvedimenti finora emanati: 1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre) πŸ‘‰ Oggetto : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli Stabilisce le scadenze ufficiali per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di entrata in vigore dei nuovi registri e formulari . Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni. 2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre) πŸ‘‰ Oggetto : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali: Allegato 1 : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico Allegato 2 : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i dati obbligatori , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana. 3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre) πŸ‘‰ Oggetto : Gestione operativa e trasmissione dei dati Pubblicato il 7 novembre, introduce: Le regole tecniche per la gestione digitale dei registri e dei formulari Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Le procedure di iscrizione e accesso per i diversi operatori I requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema In altre parole, è il documento che spiega come funzionerà il RENTRI nella pratica , sia dal punto di vista organizzativo che informatico. Cosa devono fare le imprese? ➑️ Conoscere le scadenze di iscrizione previste per la propria categoria ➑️ Studiare i nuovi modelli di registro e formulario (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024) ➑️ Adeguare i sistemi informatici alle regole di interoperabilità previste ➑️ Formarsi per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione Il nostro consiglio Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti: formazione, pianificazione e supporto tecnico sono oggi più che mai strumenti strategici. BSN CONSULTING 42 è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase: βœ”οΈ Iscrizione al RENTRI βœ”οΈ Adeguamento documentale βœ”οΈ Implementazione tecnica βœ”οΈ Formazione operativa del personale πŸ“© Contattaci per una consulenza personalizzata.
21 luglio 2025
Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi? Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il RENTri , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. πŸ“… A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali. Cos'è il RENTri? È una piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti. Cosa cambia nella pratica? βœ… Nuovi modelli digitali per : Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06) Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06) βœ… Tenuta digitale dei registri e formulari Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi format digitali (con codice univoco e vidimazione elettronica). Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali. βœ… Trasmissione dati all’ISPRA Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo. βœ… Accesso in tempo reale per gli enti di controllo . Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? Devono iscriversi entro scadenze differenziate: Impianti di trattamento rifiuti Produttori di rifiuti pericolosi (senza eccezioni) Trasportatori, commercianti e intermediari Consorzi di recupero e riciclo Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne πŸ”Έ Sono esonerati : Imprenditori agricoli con volume d’affari < 8.000 €/anno Imprese ex art. 212 c.8 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti ❗ Gli esclusi possono comunque aderire su base volontaria . Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024): Entro 18 mesi + 60 giorni : Imprese con >50 dipendenti e gestori rifiuti Entro 24 mesi + 60 giorni : Imprese con >10 dipendenti Entro 30 mesi + 60 giorni : Tutti gli altri soggetti obbligati. E per i FIR (formulari)? πŸ”Ή Per i soggetti obbligati al RENTri: Uso digitale obbligatorio , ma accompagnato da copia cartacea durante il trasporto , per consentire i controlli su strada. πŸ”Ή Per i soggetti non obbligati : Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio. In sintesi Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in un cambiamento profondo per le imprese , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni. 🎯 BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema. πŸ“© Contattaci per una valutazione personalizzata della tua posizione RENTri.