Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità.
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post-
calamità.
Comunicato del Mase del 17 maggio 2025.
Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in
materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile.
Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono
un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si
incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
definire in via preventiva le modalità di gestione degli stessi facendo leva sull’esperienza del
passato ovvero attraverso i provvedimenti che sono stati adottati caso per caso anche nel più recente
passato.
Più nel dettaglio la legge 40/25 classifica come rifiuti urbani non pericolosi, in deroga al
D.lgs152/06, e classificandoli con codice EER 20.03.99, i rifiuti generati da eventi calamitosi,
esclusi quelli contenenti amianto, nonché quelli residuati dalla selezione di materiali contenenti
amianto, matrici recuperabili, rifiuti pericolosi, rifiuti elettronici (Raee), pile e accumulatori.
Al contempo, però, la legge non introduce deroghe automatiche relativamente all’iscrizione
all’Albo nazionale gestori ambientali per il trasporto (una delle fasi della gestione degli stessi) di
tale tipologia di rifiuti, e pertanto, anche in contesti emergenziali occorrerà comunque ricorrere alle
ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell’articolo 191 del Testo Unico ambientale.
Di fronte a tale novità legislative il Mase con il Comunicato del 17 giugno 2025, al fine di
anticipare i tempi e rispondere immediatamente alla gestione di tali emergenze riducendo al minimo
gli interventi autorizzativi straordinari, ha disposto che le imprese iscritte in categoria 1 (raccolta e
trasporto rifiuti urbani), qualora interessate, possono richiedere alle sezioni regionali competenti,
l’integrazione delle proprie autorizzazioni con il codice EER 20.03.99 quale” Rifiuto urbano
derivante da eventi calamitosi (escluso quello derivante da amianto),nonché quello residuato dalla
selezione del materiale contenente amianto, delle matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi, dei
Raee, delle pile e accumulatori, di cui alla Legge quadro n.40/2025.
Più nel dettaglio le imprese interessate potranno presentare l’istanza di aggiornamento tramite il
portale telematico (Agest) dell’Albo, accedendo alla propria area riservata e precisando nella
relazione tecnica che la richiesta è motivata dall’adeguamento alla Legge quadro n.40/2025.
In conclusione è da sottolineare ancora una volta la prontezza di risposta dell’Albo gestori rifiuti
fornendo il necessario ed efficace supporto anche in un contesto emergenziale.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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