Autorizzazione unica impianti di rifiuti: il ruolo del SUAP nel procedimento ex art. 208
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza n. 8086 dell'8 ottobre 2024
IN SINTESI
Il Consiglio di Stato ha chiarito che il SUAP costituisce il punto unico di accesso e l'autorità procedente anche
per l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti prevista dall'art. 208 del D.Lgs.
152/2006. La competenza tecnica e di merito resta in capo alla Regione o alla Provincia delegata.
1. Il principio affermato dal Consiglio di Stato
Con la sentenza in commento, il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale tutti i
procedimenti amministrativi che interessano l'impresa, inclusa l'autorizzazione unica per gli impianti di rifiuti di cui
al Testo unico ambientale, rientrano nel circuito procedimentale dello Sportello Unico per le Attività Produttive
(SUAP), istituito dalla normativa di semplificazione dei rapporti tra imprese e Pubblica Amministrazione con il
D.P.R. 160/2010, cosiddetto “Impresa in un giorno”.
2. La controversia esaminata
La controversia prende avvio da un provvedimento emesso dal SUAP di un Comune, con il quale veniva rigettata
l'istanza di un'impresa finalizzata alla realizzazione di una variante sostanziale a un impianto di gestione dei rifiuti
destinato a compostaggio e recupero. Il diniego era stato preceduto dal parere negativo della Provincia
competente per territorio.
L'impresa proponeva ricorso dinanzi al TAR Lombardia, contestando l'illegittimità del procedimento e, in
particolare, l'incompetenza del SUAP.
Il giudice amministrativo di primo grado rigettava il ricorso. La decisione veniva quindi appellata dinanzi al
Consiglio di Stato, sostenendo che il SUAP non fosse competente ad emettere il provvedimento nell'ambito delle
autorizzazioni ambientali ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006, la cui competenza di merito spetterebbe invece alla
Regione o alla Provincia delegata
3. Il quadro normativo: D.P.R. 160/2010 e SUAP
Il Consiglio di Stato ritiene infondata tale tesi sulla base del D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, che disciplina la
semplificazione e il riordino dello Sportello Unico per le Attività Produttive, in attuazione dell'art. 38, comma 3, del
D.L. 112/2008, convertito dalla L. 133/2008.
In particolare, l'art. 2 del D.P.R. 160/2010 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento
territoriale per tutti i procedimenti aventi ad oggetto l'esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi,
nonché per quelli relativi alla localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione,
ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione delle attività.
Il SUAP è il punto unico di accesso per il richiedente in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività
produttiva e fornisce una risposta unica in luogo delle pubbliche amministrazioni coinvolte nel procedimento.
4. Il ruolo del SUAP nell'autorizzazione ex art. 208
Il complesso normativo richiamato non prevede l'esclusione del ruolo del SUAP per le autorizzazioni di cui all'art.
208 del D.Lgs. 152/2006. Di conseguenza, salvo gli ambiti espressamente esclusi dalla disciplina regolamentare,
il SUAP svolge il ruolo di autorità procedente del procedimento principale e provvede all'inoltro telematico della
documentazione alle altre amministrazioni chiamate a intervenire.
Le comunicazioni al richiedente sono trasmesse attraverso il SUAP. Gli altri uffici comunali e le amministrazioni
pubbliche interessate al procedimento trasmettono al SUAP gli atti, i pareri, i nulla osta e la documentazione di
propria competenza, affinché lo Sportello possa operare come canale unitario nei rapporti con il soggetto istante.
In questo modo il SUAP funge da canale informativo sia verso le amministrazioni sia verso l'impresa e adotta il
provvedimento finale sulla base degli atti e dei pareri delle amministrazioni competenti, senza alterare la
ripartizione delle competenze sostanziali.
5. SUAP e Regione/Provincia: due competenze da non confondere
Il punto centrale della sentenza è la distinzione tra gestione procedimentale e competenza di merito:
| Soggetto | Ruolo |
|---|---|
| SUAP | Punto unico di accesso per l'impresa, autorità procedente, raccolta e trasmissione degli atti, comunicazione e provvedimento finale. |
| Regione o Provincia delegata | Competenza tecnica e di merito sull'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/2006. |
In conclusione, il SUAP comunale è il punto di riferimento procedimentale per l'imprenditore. Le decisioni di
merito restano in capo agli enti competenti; per l'autorizzazione unica degli impianti di rifiuti ex art. 208, la
competenza sostanziale spetta alla Regione o alla Provincia delegata, mentre il SUAP raccoglie gli atti delle
amministrazioni coinvolte e gestisce il procedimento unitario.
6. Cosa significa concretamente per le imprese
Per l'impresa che presenta un'istanza relativa a un impianto di smaltimento o recupero dei rifiuti, la pronuncia
chiarisce che il SUAP resta l'interlocutore procedimentale unico. La presenza di più amministrazioni competenti
non comporta quindi la frammentazione del canale amministrativo verso l'impresa: i diversi enti mantengono le
rispettive competenze tecniche, mentre il SUAP coordina il flusso documentale e le comunicazioni del
procedimento.
Domande frequenti
Il SUAP decide nel merito l'autorizzazione ex art. 208?
No. Il SUAP gestisce il procedimento come autorità procedente e interlocutore unico dell'impresa; la competenza
tecnica e di merito resta alla Regione o alla Provincia delegata.
L'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 esclude il SUAP?
No. La sentenza n. 8086/2024 chiarisce che il D.P.R. 160/2010 non prevede un'esclusione del ruolo del SUAP
per l'autorizzazione unica degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
A chi deve rivolgersi l'impresa durante il procedimento?
Il SUAP costituisce il punto unico di accesso e il canale procedimentale di riferimento per il richiedente, anche
quando partecipano più amministrazioni.
La sentenza modifica le competenze di Regione e Provincia?
No. Il ruolo procedimentale del SUAP non modifica le competenze sostanziali attribuite agli enti chiamati a
esprimersi sugli aspetti tecnici e di merito.
A cura del
Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©







