Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 29 maggio 2025

Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e
manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore
iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore.

Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale
chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori
ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso
dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sensi dell’articolo
1 della legge 6 giugno 1974, n.298.
La controversia nasce laddove l’impresa appellata, svolgendo attività di gestione e manutenzione di
impianti di depurazione su diversi depuratori sul territorio, per l’effetto di tale attività manutentiva si
ritiene produttore iniziale di una serie di rifiuti tra i quali i residui di vagliatura (19.08.01), i rifiuti
dell’eliminazione della sabbia (19.08.02), i fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
(19.08.05) oltre ad altre tipologie del capitolo 17.
Pertanto, la stessa, presentava istanza d’iscrizione presso la Sezione competente, alla cat.2bis
dell’albo gestori ambientali, relativa ai produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano
operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti; in sintesi sostenendo di essere produttore iniziale
dei residui della propria attività manutentiva.
La Sezione regionale accoglieva parzialmente tale istanza d’iscrizione alla cat.2bis limitatamente ai
rifiuti del capitolo Cer 17 mentre negava la stessa per i rifiuti conseguenti all’attività manutentiva
presso gli impianti di depurazione (Cer 19) in quanto gli stessi, secondo la Sezione, non derivano
direttamente e funzionalmente da tale attività e per i quali non è possibile riconoscere la qualifica di
produttore iniziale di cui all’articolo 212 comma 8 del Dlgs n.152/06 e s.m.i.
Avverso tale decisione di diniego parziale emessa dalla Sezione regionale l’impresa presentava
ricorso gerarchico improprio ex art.23 DM 3 giugno 2014, n.120, che veniva rigettato dal Comitato
nazionale dell’Albo concordando con la decisione della Sezione per non aver concesso i codici del
capitolo 19 per mancanza dei requisiti previsti per l’iscrizione in categoria 2bis.
Avverso tali provvedimenti l’impresa proponeva ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale
amministrativo della Calabria che, ribaltando le decisioni dell’Albo, ha accolto il ricorso ritenendo,
da una lettura del combinato disposto degli articoli 183, lett.f e g, 190 e 230 del Dlgs, n.152/06,il
soggetto a cui è affidata l’attività di gestione e manutenzione di impianti di depurazione sia produttore
dei residui derivanti da pulizia, dissabbiamento e disidratazione da cui originano i rifiuti quali fanghi,
vaglio, sabbia.

Il Ministero del’Ambiente proponeva ricorso al Consiglio di Stato avverso la sentenza del giudice di
primo grado sostenendo che il produttore iniziale è colui che da origine al rifiuto e lo produce per
effetto diretto del proprio lavoro e l’autorizzazione al trasporto di tali rifiuti in categoria 2bis si
realizza come fattispecie concreta a condizione che le operazioni di raccolta e trasporto costituiscano
parte integrante ed accessoria dell’organizzazione dell’impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti, ai
sensi dell’art.212, comma 8, testo unico ambientale.
Il Ministero, fatta questa premessa sostiene nel ricorso che, in presenza di un impianto di depurazione
al contrario di quanto sostenuto dall’impresa e dal Tar Calabria, non sia possibile considerare
produttore iniziale il soggetto che effettua l’attività manutentiva dell’impianto.
A sostegno della propria posizione rileva, altresì, che con l’entrata in vigore del Dlgs.205/2010,
recante modifiche al Dlgs.n.152/06, è previsto che il soggetto che effettua l’attività di pulizia
manutentiva sia tenuto all’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212, comma 5, del TUA cioè deve
iscriversi in procedura ordinaria e non semplificata non essendo produttore iniziale.
Il Consiglio di Stato con la sentenza in commento accoglie l’appello e riforma la sentenza del Tar
sostenendo che dall’analisi della legislazione vigente emerge la sussistenza di un regime specifico
per coloro che svolgono attività di pulizia manutentiva che è attività diversa da quella di produttore
iniziale proprio in considerazione della diversa origine dei rifiuti prodotti; ciò è confermato anche dal
fatto che chi svolge tali attività, oltre all’obbligo di iscrizione in categoria ordinaria dell’Albo gestori
ambientali, ha l’obbligo di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi di cui all’articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n.298.
In conclusione, afferma il supremo giudice amministrativo, l’impresa in questione è un produttore di
rifiuti ma non un produttore iniziale cioè non si configura come colui che da origine al rifiuto come
effetto diretto del proprio lavoro; nel caso in specie i rifiuti (cer capitolo 19) sono già esistenti in
natura (all’interno dell’impianto di depurazione) e l’operatore si occupa solo della sua rimozione e
trasporto.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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