Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto d...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione
dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e
adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e
20.03.06

A seguito della conversione del decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (decreto semplificazione-
bis) con la legge 29 luglio 2021,n.108,che ha modificato l’art.230 comma 5 del D.lgs 152/06 e
dell’entrata in vigore del D.lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti
delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art.183, comma 1 lettera b-sexies) del TUA, è mutato il
quadro normativo, rispetto al testo previgente, della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie. Più precisamente oggi, il riformulato art.230, comma 5
recita: “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi
individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto
che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.
Questo è il contesto normativo su cui è intervenuta la legge 108/2021 indicata in premessa che, con
la integrale riscrittura del comma 5, dell’articolo 230 del D.lgs 152/06, ha ampliato il concetto
restrittivo di “rete fognaria” fino ad oggi vigente e condiviso da giurisprudenza e dottrina,
estendendolo anche agli impianti c.d. chiusi cioè a quelle strutture in precedenza escluse.
Di conseguenza oggi, al contrario del passato, il trasportatore/raccoglitore/spurghista dei rifiuti
speciali allo stato liquido contenuti nei bagni mobili, fosse settiche ed imhoff si configura anche
come produttore degli stessi e pertanto può conferirli o direttamente ad un impianto di trattamento
oppure tenerli in deposito temporaneo raggruppandoli temporaneamente e alle condizioni e con le
modalità indicate dalla normativa vigente, presso la propria sede o unità locale.
Nessuna novità viene introdotta dalla nuova versione del comma 5 relativamente al regime
autorizzativo laddove si conferma che le imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto di
tali rifiuti devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’articolo
212, comma 5, del TUA, ovvero dell’iscrizione ordinaria in categoria, escludendo quindi
l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art.212 comma 8 dello stesso decreto.
Sul punto, considerando che l’attuale formulazione dell’art.184, comma 3, classifica i rifiuti delle
fosse settiche e delle reti fognaria come rifiuti speciali, si è posto il problema di avere i necessari
chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20.03.04 e 20.03.06 ai fini dell’iscrizione
all’Albo relativamente alle categorie 1 e 4.

Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la Circolare n.14 del 21 dicembre 2021, in
considerazione del nuovo quadro normativo, avendo tali rifiuti mutato la loro classificazione da
urbani a speciali, ha stabilito che gli stessi possono essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo
nella sola categoria 4 e non più anche in categoria 1 come avveniva in passato e comunque alle sole
imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi.
Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1 (trasporto dei rifiuti urbani), sia con procedura ordinaria
che semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei
provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei
provvedimenti medesimi.
L’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), della legge 29 luglio 2021, n.108, dispone che per la raccolta
e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi
tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta e
che sia l’Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti
con propria deliberazione tale modello unico.
Il modello e i contenuti del nuovo formulario, documento unico ai sensi del citato articolo 230, sono
stati approvati dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la deliberazione 21
dicembre 2012, n.14; esso dovrà essere utilizzato come modello sostitutivo del Fir di cui all’articolo
193 del D.lgs 152/06, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene
effettuata l’attività di pulizia manutentiva fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del TUA, oppure direttamente ad
impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art.110, comma 3
o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del D.lgs 152/06.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri