Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto d...
Rifiuti da manutenzione fognaria alla luce della nuova formulazione
dell’articolo 230, comma 5, del D.lgs 152/06: nuovo formulario di trasporto e
adeguamento delle autorizzazioni per il trasporto dei codici EER 20.03.04 e
20.03.06
A seguito della conversione del decreto legge n.77 del 31 maggio 2021 (decreto semplificazione-
bis) con la legge 29 luglio 2021,n.108,che ha modificato l’art.230 comma 5 del D.lgs 152/06 e
dell’entrata in vigore del D.lgs n.116/2020, che ha escluso dalla definizione di rifiuti urbani, i rifiuti
delle fosse settiche e delle reti fognarie, ex art.183, comma 1 lettera b-sexies) del TUA, è mutato il
quadro normativo, rispetto al testo previgente, della gestione dei rifiuti provenienti dalle attività di
pulizia manutentiva delle reti fognarie. Più precisamente oggi, il riformulato art.230, comma 5
recita: “i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie, sia pubbliche che
asservite ad edifici privati, comprese le fosse settiche e manufatti analoghi nonché i sistemi
individuali di cui all’articolo 100, comma 3, e i bagni mobili, si considerano prodotti dal soggetto
che svolge l’attività di pulizia manutentiva”.
Questo è il contesto normativo su cui è intervenuta la legge 108/2021 indicata in premessa che, con
la integrale riscrittura del comma 5, dell’articolo 230 del D.lgs 152/06, ha ampliato il concetto
restrittivo di “rete fognaria” fino ad oggi vigente e condiviso da giurisprudenza e dottrina,
estendendolo anche agli impianti c.d. chiusi cioè a quelle strutture in precedenza escluse.
Di conseguenza oggi, al contrario del passato, il trasportatore/raccoglitore/spurghista dei rifiuti
speciali allo stato liquido contenuti nei bagni mobili, fosse settiche ed imhoff si configura anche
come produttore degli stessi e pertanto può conferirli o direttamente ad un impianto di trattamento
oppure tenerli in deposito temporaneo raggruppandoli temporaneamente e alle condizioni e con le
modalità indicate dalla normativa vigente, presso la propria sede o unità locale.
Nessuna novità viene introdotta dalla nuova versione del comma 5 relativamente al regime
autorizzativo laddove si conferma che le imprese che svolgono le attività di raccolta e trasporto di
tali rifiuti devono essere in possesso dell’iscrizione all’Albo gestori ambientali di cui all’articolo
212, comma 5, del TUA, ovvero dell’iscrizione ordinaria in categoria, escludendo quindi
l’iscrizione come produttore iniziale ai sensi dell’art.212 comma 8 dello stesso decreto.
Sul punto, considerando che l’attuale formulazione dell’art.184, comma 3, classifica i rifiuti delle
fosse settiche e delle reti fognaria come rifiuti speciali, si è posto il problema di avere i necessari
chiarimenti riguardanti la corretta utilizzazione dei codici 20.03.04 e 20.03.06 ai fini dell’iscrizione
all’Albo relativamente alle categorie 1 e 4.
Il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la Circolare n.14 del 21 dicembre 2021, in
considerazione del nuovo quadro normativo, avendo tali rifiuti mutato la loro classificazione da
urbani a speciali, ha stabilito che gli stessi possono essere attribuiti ai fini dell’iscrizione all’Albo
nella sola categoria 4 e non più anche in categoria 1 come avveniva in passato e comunque alle sole
imprese in possesso di iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di
terzi.
Tuttavia le imprese iscritte in categoria 1 (trasporto dei rifiuti urbani), sia con procedura ordinaria
che semplificata, che utilizzano attualmente i suddetti codici del capitolo 20 riportati nei
provvedimenti d’iscrizione potranno continuare ad utilizzarli fino al termine di validità dei
provvedimenti medesimi.
L’articolo 35, comma 1, lettera e-bis), della legge 29 luglio 2021, n.108, dispone che per la raccolta
e il trasporto rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti fognarie di qualsiasi
tipologia, si utilizzi un unico documento di trasporto rifiuti per automezzo e percorso di raccolta e
che sia l’Albo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, adotti
con propria deliberazione tale modello unico.
Il modello e i contenuti del nuovo formulario, documento unico ai sensi del citato articolo 230, sono
stati approvati dal Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la deliberazione 21
dicembre 2012, n.14; esso dovrà essere utilizzato come modello sostitutivo del Fir di cui all’articolo
193 del D.lgs 152/06, esclusivamente per il trasporto del rifiuto dai diversi luoghi in cui viene
effettuata l’attività di pulizia manutentiva fino al raggruppamento temporaneo effettuato nel rispetto
delle condizioni di cui all’articolo 183, comma 1, lettera bb) del TUA, oppure direttamente ad
impianto autorizzato al trattamento o che ha effettuato la comunicazione di cui all’art.110, comma 3
o l’iscrizione in procedura semplificata di cui agli art. 214 e 215 del D.lgs 152/06.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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