Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014.
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione
dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014.
Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo
Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma
2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle
iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo.
La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212,
comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le
imprese iscritte nelle categorie 4 e 5 possono svolgere anche le attività riconducibili
alle categorie 2-bis e 3-bis, purché tali attività non comportino variazioni della
categoria, della classe o della tipologia dei rifiuti autorizzati.
Il Comitato Nazionale, già intervenuto sul tema con le Deliberazioni n. 2 del 16
settembre 2015 e n. 5 del 19 dicembre 2024, con il nuovo provvedimento procede ad
una revisione organica della disciplina, abrogando e sostituendo le precedenti
deliberazioni, con l’obiettivo di riordinare e semplificare i procedimenti
amministrativi applicabili alle imprese del settore.
L’adozione della nuova deliberazione si rende necessaria anche alla luce delle recenti
modifiche normative introdotte dal D.Lgs. n. 131 del 16 settembre 2024. In
particolare, l’articolo 14-bis, commi 7 e 10, ha disposto l’abrogazione della categoria
3-bis, prevedendo che le attività di deposito preliminare alla raccolta e trasporto dei
RAEE effettuate dai distributori e dai soggetti incaricati non siano più subordinate
all’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali ai sensi dell’articolo 212 del D.Lgs. n.
152/2006.
La deliberazione si articola in quattro articoli e definisce in maniera dettagliata i
criteri applicativi relativi alle categorie di trasporto rifiuti disciplinate dalla normativa
Albo.
Articolo 1 – Iscrizione in Categoria 5
L’articolo 1 stabilisce che l’impresa autorizzata all’esercizio della professione di
autotrasportatore per conto terzi, dotata di veicoli immatricolati ad uso di terzi e
iscritta in categoria 5, può trasportare, oltre ai rifiuti speciali pericolosi prodotti da
terzi e ai rifiuti dei quali risulti produttore iniziale o nuovo produttore, anche:
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi;
rifiuti speciali non pericolosi dei quali l’impresa risulti nuovo produttore ai
sensi della categoria 4 o produttore iniziale ai sensi della categoria 2-bis;
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto di attività di commercio da
parte dell’impresa o richiesti per trasporti funzionali agli impianti costituenti
l’attività economicamente prevalente.
Il comma 2 precisa inoltre che le imprese munite di veicoli immatricolati ad uso
proprio, o acquisiti in locazione per uso proprio ai sensi dell’articolo 84, comma 4,
lettera a), del Codice della Strada, possono essere iscritte in categoria 5 per il
trasporto:
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui risultino produttori iniziali
o nuovi produttori;
dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi oggetto di commercio o
funzionali agli impianti che rappresentano l’attività economicamente
prevalente dell’impresa.
Articolo 2 – Iscrizione in Categoria 4
L’articolo 2 disciplina invece le imprese iscritte in categoria 4.
Le imprese autorizzate al trasporto per conto terzi e dotate di veicoli immatricolati ad
uso di terzi possono trasportare, oltre ai rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi
e ai rifiuti dei quali risultino produttori iniziali o nuovi produttori, anche:
rifiuti speciali non pericolosi e rifiuti speciali pericolosi riconducibili alla
categoria 2-bis, qualora l’impresa rivesta la qualifica di produttore iniziale;
rifiuti speciali non pericolosi oggetto di commercio o richiesti per trasporti
funzionali agli impianti costituenti l’attività economicamente prevalente.
Il comma 2 prevede inoltre che le imprese dotate di veicoli ad uso proprio o in
locazione per uso proprio possano trasportare:
rifiuti speciali non pericolosi prodotti da terzi oggetto di commercio o
funzionali agli impianti aziendali;
rifiuti speciali non pericolosi di cui risultino nuovi produttori;
rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi di cui risultino produttori iniziali ai
sensi della categoria 2-bis.
Con la Deliberazione n. 4/2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali
conferma e consolida l’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato in materia
di autotrasporto di cose, già espresso dalla Corte di Cassazione – Seconda Sezione
Civile – con sentenza n. 13725 del 31 luglio 2012.
Secondo tale principio, l’iscrizione all’autotrasporto per conto terzi, nell’ambito delle
categorie 4 e 5 dell’Albo, abilita anche all’esercizio del trasporto in conto proprio,
senza necessità di ottenere un’ulteriore e distinta autorizzazione.
La nuova deliberazione rappresenta pertanto un importante intervento di
semplificazione amministrativa e di razionalizzazione del sistema autorizzativo, con
effetti rilevanti per gli operatori del settore della gestione e del trasporto dei rifiuti.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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