Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque reflue industriali e non in quello di acque domestiche.
Le acque provenienti da attività produttive rientrano nel novero delle acque
reflue industriali e non in quello di acque domestiche.
ll loro sversamento integra il reato di scarico abusivo.
Breve exscursus giurisprudenziale (Cassazione Penale, Sez. III n.51889 del 6
dicembre 2016; Cassazione Penale Sez. III n.5751 del 8 febbraio 2017;
Cassazione Penale Sez. III del 30 ottobre 2018).
Con queste pronunce il giudice di legittimità, parte dalla definizione di acque reflue industriali di
cui all’art.74, comma 1, lett.h) del D,lgs n.152/06, come modificato dal D.lgs 16 gennaio 2008, n.4,
secondo il quale le acque reflue industriali sono quelle provenienti da edifici o installazioni in cui si
svolgono attività commerciali o di produzione di beni, ne traccia la differenza, qualitativamente,
dalle acque reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento.
Basandosi sul consolidato orientamento giurisprudenziale in tale nozione rientrano tutti i reflui che
non derivano dal metabolismo umano e dalle attività domestiche e sicuramente vi rientrano quelle
proveniente da attività artigianali e da prestazioni di servizi proprio perché queste hanno una
composizione qualitativa diversa dalle acque domestiche.
Con la prima pronuncia in commento la suprema Corte conclude che le acque provenienti da
un’attività di autolavaggio non sono da ricollegare alla realtà domestica del metabolismo umano in
quanto gli impianti di autolavaggio hanno natura di insediamenti produttivi proprio in
considerazione degli inquinanti contenuti in tali reflui quali residui di oli minerali e sostanze
chimiche contenute nelle vernici e nei detersivi usati per la pulizia dei veicoli.
Agli stessi risultati giungeva la medesima Sezione Penale III con la seconda pronuncia avente ad
oggetto la corretta qualificazione e conseguente gestione delle acque reflue proveniente da una
attività di officina meccanica; in particolare il giudice di merito aveva accertato che i reflui erano
raccolti in una vasca di lavaggio ubicata nell’area di lavoro e che esse contenevano varie sostanze
inquinanti quali oli sintetici e combustibili derivanti da petrolio.
Risulta evidente che tale composizione dei reflui rende impossibile assimilarli alle acque
provenienti dai servizi igienici, cucine e mense, ubicati nel medesimo insediamento produttivo.
Con la più recente pronuncia in commento la n.49693 del 30 ottobre 2018 il supremo giudice di
legittimità ha sancito, ribadendo un consolidato orientamento giurisprudenziale, che le acque
meteoriche di dilavamento sono quelle costituite esclusivamente dalle acque piovane che cadendo al
suolo non devono subire contaminazione con altre sostanze presenti sul piazzale, le quali,
inquinandole, ne determinano il passaggio tra i reflui industriali di cui all’articolo 74, lett. h) del
D.lgs.152/06.
Nel caso in specie il giudice di merito aveva accertato che le acque meteoriche di dilavamento di un
piazzale erano state contaminate dalla presenza sul medesimo piazzale di uno stoccaggio abusivo di
rifiuti speciali pericolosi e non, i quali essendo privi di idonea copertura, avevano determinato il
riversamento sul suolo dei componenti inquinanti dell’attività produttiva.
In conclusione il giudice di legittimità con queste pronunce consolida l’orientamento dottrinale e
giurisprudenziale secondo il quale le acque reflue proveniente dallo svolgimento di attività
produttive tra le quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano quelle derivanti da attività
di autolavaggio e di officina meccanica nonché quelle che provengono da attività produttive che
insistono su piazzali all’aperto su cui si raccolgono acque meteoriche di dilavamento, sono da
considerarsi reflui industriali e non acque domestiche ed in quanto tali il loro sversamento sul
terreno integra la fattispecie incriminatrice di scarico abusivo di cui all’art.137,comma 1, D.lgs.
n.152/06, in applicazione del quale viene sanzionato colui che effettui scarichi di acque reflue
industriali senza autorizzazione.
Dr. Gianpietro Luciano
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