RENTri e sistema sanzionatorio: cosa cambia per le imprese?

Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59
Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio.
L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020..
Chi è obbligato a iscriversi al RENTri?
La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati:
- Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non.
- Tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
- Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti.
- Consorzi per il recupero e riciclo.
- Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.
Sanzioni previste
Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito:
- Omessa iscrizione al RENTri:
- Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi
- Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi - Iscrizione fuori tempo massimo:
Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023. - Iscrizione non conforme alle modalità tecniche:
È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023. - Mancata o incompleta trasmissione dei dati:
Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione.
Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario
A partire dal 15 giugno 2024, i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione:
- Dal 18° mese + 60 giorni: aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti.
- Dal 24° mese + 60 giorni: produttori con più di 10 dipendenti.
- Dal 30° mese + 60 giorni: tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.
Un doppio binario di adempimenti
Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge
l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati
secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero).
Cosa devono fare ora le imprese?
Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile.
π Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata
π Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti
π Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati
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