RENTri e sistema sanzionatorio: cosa cambia per le imprese?

21 luglio 2025

Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59
Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio.

L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020..


Chi è obbligato a iscriversi al RENTri?

La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati:

  1. Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non.
  2. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
  3. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti.
  4. Consorzi per il recupero e riciclo.
  5. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.

Sanzioni previste

Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito:

  • Omessa iscrizione al RENTri:
    - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi
    - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi
  • Iscrizione fuori tempo massimo:
    Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023.
  • Iscrizione non conforme alle modalità tecniche:
    È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023.
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati:
    Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione.


Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario

A partire dal 15 giugno 2024, i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione:

  • Dal 18° mese + 60 giorni: aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti.
  • Dal 24° mese + 60 giorni: produttori con più di 10 dipendenti.
  • Dal 30° mese + 60 giorni: tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.


Un doppio binario di adempimenti

Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero).

Cosa devono fare ora le imprese?

Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile.

πŸ‘‰ Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata

πŸ‘‰ Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti

πŸ‘‰ Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati


Noi di BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale.


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21 luglio 2025
Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese Prosegue l’approfondimento di BSN CONSULTING 42 sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI ), introdotto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 . Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i decreti direttoriali che danno concreta attuazione al regolamento, definendo modalità tecniche e scadenze operative . Perché sono importanti i decreti attuativi? L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano decreti direttoriali del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI. Vediamo i principali provvedimenti finora emanati: 1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre) πŸ‘‰ Oggetto : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli Stabilisce le scadenze ufficiali per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di entrata in vigore dei nuovi registri e formulari . Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni. 2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre) πŸ‘‰ Oggetto : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali: Allegato 1 : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico Allegato 2 : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i dati obbligatori , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana. 3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre) πŸ‘‰ Oggetto : Gestione operativa e trasmissione dei dati Pubblicato il 7 novembre, introduce: Le regole tecniche per la gestione digitale dei registri e dei formulari Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Le procedure di iscrizione e accesso per i diversi operatori I requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema In altre parole, è il documento che spiega come funzionerà il RENTRI nella pratica , sia dal punto di vista organizzativo che informatico. Cosa devono fare le imprese? ➑️ Conoscere le scadenze di iscrizione previste per la propria categoria ➑️ Studiare i nuovi modelli di registro e formulario (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024) ➑️ Adeguare i sistemi informatici alle regole di interoperabilità previste ➑️ Formarsi per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione Il nostro consiglio Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti: formazione, pianificazione e supporto tecnico sono oggi più che mai strumenti strategici. BSN CONSULTING 42 è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase: βœ”οΈ Iscrizione al RENTRI βœ”οΈ Adeguamento documentale βœ”οΈ Implementazione tecnica βœ”οΈ Formazione operativa del personale πŸ“© Contattaci per una consulenza personalizzata.
21 luglio 2025
Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi? Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il RENTri , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. πŸ“… A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali. Cos'è il RENTri? È una piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti. Cosa cambia nella pratica? βœ… Nuovi modelli digitali per : Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06) Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06) βœ… Tenuta digitale dei registri e formulari Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi format digitali (con codice univoco e vidimazione elettronica). Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali. βœ… Trasmissione dati all’ISPRA Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo. βœ… Accesso in tempo reale per gli enti di controllo . Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? Devono iscriversi entro scadenze differenziate: Impianti di trattamento rifiuti Produttori di rifiuti pericolosi (senza eccezioni) Trasportatori, commercianti e intermediari Consorzi di recupero e riciclo Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne πŸ”Έ Sono esonerati : Imprenditori agricoli con volume d’affari < 8.000 €/anno Imprese ex art. 212 c.8 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti ❗ Gli esclusi possono comunque aderire su base volontaria . Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024): Entro 18 mesi + 60 giorni : Imprese con >50 dipendenti e gestori rifiuti Entro 24 mesi + 60 giorni : Imprese con >10 dipendenti Entro 30 mesi + 60 giorni : Tutti gli altri soggetti obbligati. E per i FIR (formulari)? πŸ”Ή Per i soggetti obbligati al RENTri: Uso digitale obbligatorio , ma accompagnato da copia cartacea durante il trasporto , per consentire i controlli su strada. πŸ”Ή Per i soggetti non obbligati : Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio. In sintesi Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in un cambiamento profondo per le imprese , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni. 🎯 BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema. πŸ“© Contattaci per una valutazione personalizzata della tua posizione RENTri.
26 marzo 2025
La gestione dei rifiuti è un processo articolato che coinvolge diversi attori, ognuno con specifiche responsabilità e obblighi normativi. Tra queste figure, l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo chiave, fungendo da collegamento tra il produttore dei rifiuti e gli impianti di recupero o smaltimento. Negli ultimi anni, dottrina e giurisprudenza hanno contribuito a chiarire le sue responsabilità, delineando un quadro normativo sempre più preciso. Il ruolo dell'intermediario nella filiera dei rifiuti Secondo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Responsabilità e posizione di garanzia dell'intermediario La giurisprudenza più recente, tra cui la sentenza della Corte di Cassazione n. 30582 del 3 agosto 2022 (Sez. III), ha ribadito che l’intermediario non è un mero passacarte tra produttore e gestore dell’impianto, ma assume una posizione di garanzia e corresponsabilità. In particolare, la sentenza evidenzia come l’intermediario debba vigilare sulla regolarità delle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera e verificare il possesso delle necessarie autorizzazioni da parte dei soggetti coinvolti. Questo implica una serie di obblighi specifici: Verifica della documentazione : l’intermediario deve assicurarsi che il produttore abbia correttamente classificato e caratterizzato i rifiuti, attribuendo i codici CER adeguati e segnalando eventuali caratteristiche di pericolo. Controllo delle autorizzazioni : prima di conferire i rifiuti a un impianto di destinazione, l’intermediario deve verificare che quest’ultimo disponga di autorizzazioni valide e compatibili con il tipo di rifiuti da gestire. Tracciabilità e conformità delle operazioni : al termine delle operazioni, l’intermediario deve garantire che la documentazione di tracciabilità sia completa e conforme alle norme vigenti. Corresponsabilità e limiti di responsabilità Un punto centrale del dibattito dottrinale e giurisprudenziale riguarda il grado di responsabilità dell’intermediario rispetto agli altri soggetti della filiera. La sentenza della Cassazione conferma che l’intermediario è corresponsabile delle operazioni di gestione dei rifiuti, ma solo nei limiti del suo potere di controllo e vigilanza. Questo significa che non può essere ritenuto responsabile per illeciti commessi dal produttore o dal gestore dell’impianto, a meno che non abbia omesso di esercitare la dovuta diligenza nei controlli di sua competenza. L’art. 193 del D.Lgs. 152/2006, relativo alla tracciabilità dei rifiuti, stabilisce che ogni operatore è responsabile esclusivamente per le informazioni inserite nel formulario identificativo dei rifiuti (FIR) nella parte di propria competenza. Di conseguenza, l’intermediario non è responsabile per eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura, a meno che queste non siano rilevabili con l’ordinaria diligenza. Conclusioni L’evoluzione normativa e giurisprudenziale ha chiarito che l’intermediario senza detenzione svolge un ruolo essenziale nel ciclo di gestione dei rifiuti, con una posizione autonoma di garanzia e un onere di vigilanza sulle operazioni effettuate dagli altri attori della filiera. Sebbene non sia direttamente responsabile per eventuali illeciti commessi da produttori o gestori di impianti, l’intermediario è tenuto a dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di verifica e controllo per evitare di incorrere in responsabilità. Questa interpretazione rafforza il principio di corresponsabilità nella gestione dei rifiuti e impone agli intermediari di operare con la massima diligenza, garantendo trasparenza e legalità lungo tutta la filiera. Per le aziende che operano nel settore, risulta quindi fondamentale adottare procedure rigorose di controllo e documentazione, riducendo al minimo i rischi legali e ambientali legati alla gestione dei rifiuti.