RENTri e sistema sanzionatorio: cosa cambia per le imprese?

21 luglio 2025

Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59
Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici:
il regime sanzionatorio.

L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020..


Chi è obbligato a iscriversi al RENTri?

La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati:

  1. Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non.
  2. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi.
  3. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti.
  4. Consorzi per il recupero e riciclo.
  5. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti.


Sanzioni previste
Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito:

  • Omessa iscrizione al RENTri:
    - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi
    - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi
  • Iscrizione fuori tempo massimo:
    Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023.
  • Iscrizione non conforme alle modalità tecniche:
    È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023.
  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati:
    Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione.


Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario

A partire dal 15 giugno 2024, i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione:

  • Dal 18° mese + 60 giorni: aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti.
  • Dal 24° mese + 60 giorni: produttori con più di 10 dipendenti.
  • Dal 30° mese + 60 giorni: tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi.


Un doppio binario di adempimenti

Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero).

Cosa devono fare ora le imprese?

Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile.

👉 Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata

👉 Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti

👉 Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati


Noi di
BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale.


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