Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: modifiche dell’art.188-bis del D.lgs 152/06 cambiano i soggetti obbligati ad iscriversi

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti: modifiche
dell’art.188-bis del D.lgs 152/06 cambiano i soggetti obbligati ad iscriversi

Con la pubblicazione in G.U. n.301 del 30 dicembre 2025 della legge n.199/2025 (legge di
Bilancio) è stato riscritto in parte l'articolo 188 del D.lgs 152/2006, ed in particolare il comma 3-bis,
che individua i soggetti obbligati ad iscriversi al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti,
introducendo espressamente alcune esclusione dall'obbligo di iscrizione ovvero restringendo la
platea degli operatori rispetto alla versione originaria della disposizione normativa in commento.
Vediamo ora più nel dettaglio quali sono i soggetti obbligati ad iscriversi e a comunicare i dati
relativi alla tracciabilità in base al nuovo art.188-bis, comma 3-bis,in combinato disposto con
l'articolo 190 del Dlgs 152/06: gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i
produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano sia rifiuti
pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commerciante ed intermediario di rifiuti
pericolosi, nonché con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma
3.
Sono esclusi:
a) i consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva (Consorzi del riciclo) di
cui all'articolo 237, comma 1.
b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, comma 5 e 6.
Più precisamente in merito a questa seconda categoria di soggetti esclusi si precisa che essi sono gli
imprenditori agricoli di cui all’art.2135 del c.c. con un volume di affari annuo non superiore a euro
8.000, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art.212,
comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non
hanno più di dieci dipendenti, i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO
96.02.01, 96.02.02, 96.02.03,96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi
codice EER 18.01.03, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti
pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
Risulta evidente che queste categorie di operatori per i quali non sussiste più l'obbligo di iscrizione
possono, laddove già iscritti, inviare istanza di cancellazione attraverso il portale del Rentri, ed in
caso contrario, rimangono iscritti rientranti tra coloro che lo possono fare facoltativamente.
Per tali soggetti esclusi, ovvero i produttori di cui alla cat.2-bis, permane comunque l'obbligo di
produrre e vidimare il Fir in modalità cartacea attraverso la registrazione all'area riservata ai
produttori non iscritti, in modo da conformarsi all'obbligo di gestire tale documento di tracciabilità
del rifiuto in modalità digitale a partire dal 23 febbraio 2026.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi
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