La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

La raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani esercitata nell’interesse dei
Comuni tra passato e presente: requisiti e procedure di iscrizione.

La gestione dei rifiuti solidi urbani ed in particolare le fasi della raccolta e del trasporto degli stessi
esercitata dalle imprese nell’esclusivo interesse dei Comuni ha rappresentato e rappresenta tutt’oggi
un tema di interesse attuale; per delinearne i connotati normativi esaminiamo il percorso
giuridico/autorizzativo al fine di comprendere come tale fattispecie ha trovato nel nostro sistema
giuridico la sua attuale regolamentazione.
Durante il periodo di vigenza del d.lgs 22/97, più noto come decreto Ronchi (abrogato il 29 aprile
2006 con l’entrata in vigore del D.lgs 152/06), era l’articolo 30, comma 10, che disciplinava tali
iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali (allora denominato Albo nazionale delle imprese
che effettuano la gestione dei rifiuti), disponendo testualmente:” il possesso dei requisiti di idoneità
tecnica e di capacità finanziaria per l’iscrizione all’Albo delle aziende speciali, dei consorzi e delle
aziende speciali e delle società di cui all’art.22 della legge 8 giugno 1990, n.142, che esercitano i
servizi di gestione dei rifiuti, è garantito dal comune o dal Consorzio di comuni”
Successivamente tale procedura di iscrizione venne regolamentata dall’articolo 13, comma 3 del
D.M. 28 aprile 1998 n.406 (Regolamento dell’Albo oggi abrogato e sostituito dal D.M. 120/2014) il
quale stabiliva che:” la comunicazione d’inizio attività per l’iscrizione degli enti e delle imprese di
cui al comma 1, lett.a), è effettuata dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel
cui interesse è svolta l’attività, il quale garantisce il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e
della capacità finanziaria”.
Successivamente il Comitato nazionale dell’Albo con le delibere n.4 del 17 dicembre 1998, e n.1
del 30 gennaio 2003, completava il quadro normativo stabilendo criteri, modalità, dotazioni
tecniche di mezzi e di personale necessari per ottenere tali iscrizioni.
Quindi attraverso tale comunicazione di inizio attività i soggetti sopra elencati attestavano che il
soggetto per il quale si richiedeva l’iscrizione era in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di
capacità finanziaria richiesti dall’articolo 11 del citato D.M. 406/98, corredando la comunicazione
con la dichiarazione di accettazione dell’incarico del responsabile Tecnico, con il foglio notizie
debitamente compilato con l’indicazione dei veicoli in disponibilità dell’impresa, con l’atto
costitutivo dei soci.
In pratica una procedura semplificata rispetto a quella ordinaria e che, oltre alle semplificazioni di
cui sopra, non richiedeva la prestazione delle garanzie finanziarie richieste invece alle imprese che

operavano in regime ordinario; infatti le Sezioni regionali, ricevuta la comunicazione di inizio
attività iscrivevano, tali soggetti in un apposito elenco entro il termine di dieci giorni verificando
solo successivamente la sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti per lo svolgimento di tale
attività e nell’eventualità della mancanza di tali presupposti e requisiti, le stesse Sezioni regionali
disponevano, con provvedimento motivato,il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo che
l’interessato non provvedesse a conformarsi entro un termine stabilito dalla Sezione stessa.
Con l’entrata in vigore del D.lgs 152/2006 e s.m.i., noto come T.U.A., è l’articolo 212 che
disciplina tali iscrizioni al comma cinque dove viene stabilito che “per le aziende speciali, i
consorzi di comuni e le società di gestione dei servizi pubblici di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.267, l’iscrizione all’Albo è effettuata con apposita comunicazione del comune o del
consorzio di comuni alla Sezione regionale territorialmente competente ed è valida per i servizi di
gestione dei rifiuti urbani prodotti nei medesimi Comuni”
Con l’entrata in vigore del D.lgs n.152/06 tali procedure di iscrizione hanno trovato puntuale
regolamentazione con l’articolo 16 (procedure di iscrizione semplificate) del nuovo regolamento
dell’Albo gestori ambientali ( D.M. 120/2014) il quale, al comma 1, individua le imprese e gli enti
che si iscrivono all’Albo sulla base di una comunicazione presentata alla sezione regionale e
provinciale territorialmente competente e, nello specifico, alla lettera a) individua, tra questi, i
soggetti che svolgono i servizi di gestione dei rifiuti urbani prodotti nei territori comunali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, ovvero aziende speciali, consorzi di comuni e società di
gestione dei servizi pubblici.
Lo stesso articolo 16, al comma 2, stabilisce che per tali soggetti la comunicazione viene presentata
dal comune o da uno dei comuni o dal consorzio di comuni nel cui interesse è svolta l’attività, il
quale deve garantire il possesso dei requisiti di idoneità tecnica e di capacità finanziaria richiesti
dall’articolo 11 del medesimo decreto.
Tale comunicazione deve essere corredata dalla seguente documentazione:
a) Nomina e dichiarazione di accettazione, con firma autenticata, del responsabile tecnico;
b) Foglio notizie debitamente compilato
c) Attestazione comprovante il pagamento del diritto di segreteria e del diritto annuale di
iscrizione
Le Sezioni regionali e provinciali procedono a verificare la sussistenza dei presupposti e dei
requisiti richiesti per l’esercizio dell’attività da parte degli enti e delle imprese che presentano tale
comunicazione ed entro trenta giorni deliberano l’iscrizione.
Qualora le sezioni accertino il mancato rispetto dei presupposti e dei requisiti richiesti per
l’iscrizione dispongono con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo

che l’interessato non provveda a conformarsi alla normativa vigente entro il termine prefissato dalle
Sezioni medesime.
Di recente il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali con la delibera n.4 del 18 dicembre
2015 ha previsto per le imprese già iscritte nella categoria 1 semplificata ai sensi dell’articolo 212 ,
comma 5, ultimo periodo, del d.lgs 152/2006, e dell’articolo 16, comma 1, lettera a), del D.M.
120/2014, l’adeguamento dei provvedimenti d’iscrizione , avendo rilevato che molti provvedimenti
emessi dalle Sezioni regionali non riportavano, al pari degli altri,gli estremi identificativi dei veicoli
e le tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi.
Proprio per assicurare sia la parità di trattamento tra utenti della stessa categoria e sia per garantire
adeguati controlli degli organi a ciò preposti, l’organo centrale dell’Albo ha stabilito che i soggetti
che sono in possesso di un provvedimento d’iscrizione privo dei dati relativi agli estremi
identificativi dei veicoli e alle tipologie di rifiuti che possono essere trasportati dai veicoli stessi,
dovranno presentare la comunicazione di adeguamento entro novanta giorni dalla richiesta che
viene formulata dalla Sezione competente.
Saranno poi le medesime Sezioni a provvedere all’aggiornamento dei provvedimenti d’iscrizione
entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiornamento da parte
dell’impresa.
Da ultimo con la delibera n.3 del 22 febbraio 2017 il Comitato nazionale ha stabilito la nuova
modulistica per la comunicazione dell’iscrizione e rinnovo dell’iscrizione all’Albo con procedura
semplificata di cui all’articolo 16 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti 3 giugno 2014, n. 120.
Dalla disamina dei provvedimenti e delle procedure succedutosi nel tempo è possibile trarre delle
conclusioni; in primis si rileva quale elemento caratteristico quello di agevolare, con procedure più
snelle e semplificate, quei soggetti/imprese che si occupano delle fasi della raccolta e trasporto dei
rifiuti solidi urbani nell’esclusivo interesse dei comuni e, pertanto, limitatamente alla sola iscrizione
nella categoria 1 dell’Albo gestori ambientali.
In particolare, in passato come oggi, per tali procedure semplificate è stato stabilito:
a) la riduzione della metà dei tempi di conclusione dei procedimenti di iscrizione ovvero trenta
giorni a fronte dei sessanta previsti per la generalità delle iscrizioni all’Albo;
b) una particolare modalità e quindi una consistente differenza circa le modalità di
dimostrazione dell’idoneità tecnica e finanziaria (basti pensare che per tali soggetti non
viene richiesta l’attestazione di idoneità dei veicoli cosi come in passato non veniva richiesta
la perizia giurata).

Inoltre per tali procedure semplificate per ottenere l’iscrizione all’Albo non viene richiesta la
prestazione della garanzia finanziaria a favore dello Stato per la copertura delle obbligazioni
connesse alle operazione di messa in sicurezza, bonifica, ripristino ambientale, conseguenti alle
inadempienze verificatesi nel corso dell’iscrizione per le attività di raccolta e trasporto di rifiuti
pericolosi urbani e speciali.
Per questo ultimo aspetto queste iscrizioni vengono accomunati alle altre procedure di iscrizione
semplificate, quindi senza obbligo di prestazione delle garanzie finanziarie, quali:
a) l’iscrizione alla categoria 2 bis dei produttori iniziali di rifiuti pericolosi e non;
b) l’iscrizione alla categoria 3 bis per i soggetti che gestiscono i Raee con le modalità
semplificate disciplinate dal DM n.65/2010;
c) e più di recente alle categorie 2 ter (per l’iscrizione con procedura semplificata di
associazioni di volontari ed enti religiosi relativamente alle attività di raccolta e trasporto
occasionali di rifiuti non pericolosi, costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi di
provenienza urbana) e 4 bis(per l’iscrizione con procedura semplificata delle imprese
che effettuano attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli
ferrosi e non ferrosi.
Analogamente l’articolo 194 del D lgs 152/06 nel disporre l’obbligo di iscrizione per le imprese che
effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti nel territorio italiano (categoria 6 dell’Albo),precisa
che tale iscrizione non è subordinata alla prestazione delle garanzie di cui al comma 10
dell’articolo 212 del D.lgs 152/06.
Così come in un futuro prossimo non saranno tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie
coloro che si iscriveranno alla categoria 7 dell’Albo, categoria ad oggi non ancora attiva in attesa di
specifica regolamentazione da parte del Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Dr. Gianpietro Luciano

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