R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

R.E.N. T.R.I.: Registro elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti.
Parte la sperimentazione

A partire dal mese di giugno c.a. prende avvio la fase sperimentale del Registro
elettronico nazionale sulla tracciabilità dei rifiuti, più noto come Rentri, così come
annunciato dal Mite attraverso un comunicato stampa, mediante la realizzazione di un
prototipo con lo scopo di verificare la funzionalità ed i relativi aspetti tecnici nonché
la interoperabilità con i sistemi gestionali in uso alle aziende.
Il 1 giugno sul sito del Rentri è stata pubblicata una sezione ad hoc che potrà essere
utilizzata dalle imprese per 4 mesi proprio con l’intento di testare il sistema che dovrà
poi essere reso operativo successivamente (si auspica a fine anno) attraverso
l’emanazione di uno o più decreti attuativi in via di emanazione così come prevede
l’articolo 188-bis del D.lgs 152/06.
Da questo momento le imprese, proprio al fine di sperimentarne la funzionalità in
modalità digitale, sono chiamate ad inserire e quindi a rendere pubblici i dati
contenuti nei registri di carico e scarico e nei formulari di identificazione dei rifiuti in
loro possesso.
Da qui si evince l’evidente cambio di passo del legislatore rispetto al passato e alla
disastrosa esperienza del Sistri il quale, a differenza del Rentri, non aveva previsto
alcuna fase sperimentale né tantomeno di confronto con gli operatori; anche esso, nei
propositi, doveva essere un sistema di controllo telematico della tracciabilità dei
rifiuti ma ben presto si è dimostrato eccessivamente burocratico e complicato tanto da
non essere mai riuscito ad entrare a regime e

non riuscendo a sostituire le scritture/adempimenti ambientali tradizionalmente
cartacei quali i formulari, registri di carico e scarico ed il Mud.
Ma facciamo un passo indietro ed analizziamo l’excursus normativo che ha preceduto
l’attuale fase sperimentale.

Partiamo, in primis, dalla legge 11 febbraio 2019, n.12 con la quale è stato convertito
il D.L.14 dicembre 2018, n.135 “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e
semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (decreto
Semplificazione)”, che, a decorrere dal 1 gennaio 2019, ha soppresso il Sistri ovvero
il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti previsto dall’articolo 188-ter del
d.lgs 152/06 vecchia versione.
Dal 13 febbraio 2019 decorre anche l’istituzione del Registro elettronico nazionale
per la tracciabilità dei rifiuti (successore del Sistri) di cui all’articolo 6, comma 3, del
D.L.135/2018 gestito direttamente dal Matt e a cui saranno obbligati ad iscriversi:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo
professionale;
d) gli enti e le imprese che operano in qualità di intermediari e commercianti di
rifiuti pericolosi;
e) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di
rifiuti;
f) con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all’articolo 189,
comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Si rammenta che per tutti i soggetti non obbligati all’iscrizione al Registro
elettronico nazionale e che non vi aderiranno volontariamente, tutti gli
adempimenti di cui agli articoli 189, 190 e 193 del TUA dovranno continuare
ad essere assolti in modalità cartacea.
Sarà poi il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, con
proprio decreto adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3 , della legge 23
agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della pubblica
amministrazione ed il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a definire le

modalità di organizzazione e funzionamento di tale registro nonché le modalità
di iscrizione dei soggetti obbligati e di coloro che intendono volontariamente
aderirvi, e gli adempimenti cui i medesimi sono tenuti.
L’articolo 188-bis del D.lgs152/06, rubricato “Sistema di tracciabilità dei
rifiuti”,così come modificato dal D.lgs n.116 del 3 settembre 2020 ed in vigore
dal 20/9/2020, nella versione oggi vigente stabilisce che il sistema di
tracciabilità dei rifiuti si compone delle procedure e degli strumenti di
tracciabilità dei rifiuti integrati nel Registro elettronico nazionale(Rentri),
gestito presso la competente struttura organizzativa del Mite e che tale struttura
sarà supportata tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali in base a
modalità operative e funzionali rimesse ad una prossima regolamentazione
ministeriale.


In sintesi dovranno esser emanati decreti ministeriali attuativi che in particolare
disciplineranno diversi aspetti di questo nuovo sistema di tracciabilità quali le
modalità di tenuta e compilazione delle scrittura ambientali di cui agli articoli
190 e 193 nonché modalità e tempi per consentire il colloquio con i sistemi
gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce,
favorendo la semplificazione amministrativa.
Dunque, in via esemplificativa e non esaustiva, tali decreti dovranno
disciplinare:
1) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al
formulario di identificazione con l’indicazione delle modalità di
compilazione, vidimazione, tenuta, in formato digitale dei medesimi;
2) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell’Albo nazionale
gestori ambientali;
3) le modalità di iscrizione al Ren da parte di soggetti obbligati e di colori che
vi aderiscono volontariamente;

4) le modalità di accesso ai dati del Ren da parte degli organi di controllo;
5) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di
cui al Regolamento n.1013/2006 CE (transfrontalieri) nonché le modalità di
coordinamento con le comunicazioni di cui alla legge n.70/94 (MUD).
Chiaramente in attesa di tali decreti attuativi del nuovo sistema Rentri,
continuano a trovare applicazione i decreti ministeriali precedenti ovvero i
DM n.145 e n. 148 del 1 aprile 1998.
Per quanto concerne la struttura del Registro l’articolo 188-bis del D.lgs
152/06 ne prevede una articolazione in due sezioni:
a) la sezione anagrafica degli iscritti dove verranno contenuti i dati dei
soggetti iscritti e le informazioni relative alle specifiche autorizzazioni
rilasciate agli stessi per l’esercizio di attività inerenti alla gestione dei
rifiuti;
b) la sezione tracciabilità contenente i dati ambientali relativi agli
adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi
dei mezzi di trasporto.
Possiamo allora,in conclusione, dire che ci avviamo a piccoli passi verso
un futuro dematerializzato degli adempimenti documentali ad oggi
cartacei di cui si è avuto un primo esempio con il Vivifir, per poter
finalmente arrivare ad un sistema completamente digitale che assicuri
trasparenza e certezza delle informazioni favorendo così sia le imprese,
che non saranno più oberate da oneri documentali relativi alla
tracciabilità, sia le autorità di controllo che avranno a disposizione una
messa di dati in tempo reale grazie ad un sistema interoperabile e
generalizzato di interscambio di informazioni.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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