Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici, il nuovo regime semplificato.
Delibera n.2 del 24/04/2018 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:
“Individuazione della sottocategoria 4-bis per l’iscrizione all’Albo, con
procedura semplificata, delle imprese che effettuano attività di raccolta e
trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ai
sensi dell’articolo 1, comma 124, della legge 4 agosto 2017, n.124. Criteri e
requisiti per l’iscrizione ”

In applicazione dell’articolo 1, comma 124, della legge n.124/2017 , il Comitato nazionale
dell’Albo gestori ambientali ha adottato la delibera in commento che individua la sottocategoria 4-
bis, ovvero l’iscrizione all’Albo, con procedura semplificata, delle imprese che intendono svolgere
l’attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi,
nonché i quantitativi annui massimi raccolti e trasportati.
In effetti la delibera n.4 del 4 giugno 2018 interviene nel processo di attuazione della legge
annuale per il mercato e la concorrenza, n.124 del 24 agosto 2017 che, al comma 124 dell’articolo
1, prevede l’individuazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.M. 1 febbraio
2018, da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali, delle modalità semplificate d’iscrizione per
l’esercizio dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti di metalli ferrosi e non ferrosi, nonché i
quantitativi annui massimi raccolti e trasportati per poter usufruire dell’iscrizione con modalità
semplificate.
Con tale intervento regolatore anche l’Albo gestori ambientali interviene nell’annosa e complessa
questione della raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi con l’intento
di stabilire una regolamentazione che ponesse fine al fenomeno dell’abusivismo posto in essere da
coloro (ambulanti) che, privi di autorizzazione, raccolgono tale materiale, sia presso terzi produttori
iniziali, sia su strade pubbliche e private dove giacciono in stato di abbandono, per poi rivenderlo
presso gli impianti di trattamento .

L’Albo si pone così nella scia tracciata dalla legge 28 dicembre 2015, n.221 (Green economy) che,
per la prima volta, ha introdotto un regime di responsabilità specifico proprio per coloro che
svolgono tale attività introducendo il comma 1-bis all’articolo 188 del D.lgs 152/06 in applicazione
del quale al produttore iniziale o altro detentore dei rifiuti di rame o di metalli ferrosi e non ferrosi
che non provvede direttamente al loro trattamento viene imposto di consegnarli obbligatoriamente
ad imprese iscritte all’Albo gestori ambientali in procedura ordinaria cioè ai sensi del comma 5
dell’articolo 212 del D.lgs 152/06 e s.m.i.; lo stesso articolo 188 comma 1-bis stabilisce, inoltre,
l’inapplicabilità a tali rifiuti delle deroghe previste dall’articolo 266, comma 5, del citato decreto
legislativo, che, come è noto, stabilisce un regime di favore per i rifiuti ambulanti con l’esclusione
degli obblighi di tenuta delle scritture ambientali (mud, registri di carico e scarico, formulari,) e
degli obblighi autorizza tori ( iscrizione all’Albo gestori ambientali).
In definitiva l’applicazione della legge n.221/2015 ha definitivamente precluso, così come da
tempo già aveva fatto la giurisprudenza di merito e di legittimità attraverso le proprie pronunce ,
agli ambulanti di raccogliere e trasportare i rottami metallici in un regime di favore/ deroga (art.266,
comma 5).
Ciò ha portato il legislatore, a distanza di qualche anno dalla legge 221/2015, ad intervenire sulla
materia con la legge 4 agosto 2017, n. 124 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) stante la
necessità di introdurre un regime semplificato per questo particolare settore e consentire a tali
operatori di regolarizzare la loro attività.
Il Ministero dell’ambiente con il decreto 1 febbraio 2018 ha definito le modalità semplificate
relative agli adempimenti per l’esercizio delle attività di raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi
di metalli ferrosi e non ferrosi lasciando all’Albo nazionale gestori ambientali, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del suindicato decreto ministeriale, il compito di individuare le
modalità semplificate di iscrizione per l’esercizio di tale attività che l’organo centrale, il Comitato
nazionale, ha puntualmente fatto con l’approvazione della delibera n.2 del 24 aprile 2018di cui ora
passiamo ad esaminarne i contenuti nel dettaglio.
Essa si compone di 5 articoli e di un allegato contenente il modello di comunicazione per
l’iscrizione nella categoria 4-bis, ed è entrata in vigore il 15 giugno 2018

Con l’articolo 1 viene definita ed individuata questa nuova sottocategoria la cui iscrizione non
consente la contemporanea iscrizione nelle altre categorie relative al trasporto dei rifiuti cioè
l’impresa che richiede ed ottiene l’iscrizione in categoria 4-bis non può essere iscritta
contemporaneamente in altra categoria, sia ordinaria sia semplificata, di trasporto; può invece
richiedere ed ottenere, sussistendone i requisiti, la contestuale iscrizione alle categorie 8,9, 10
ovvero per lo svolgimento di attività di intermediazione di rifiuti, bonifica di siti contaminati e
bonifica di beni contenenti amianto.
L’articolo 2 stabilisce i requisiti e le condizioni che devono possedere le imprese che intendono
iscriversi alla sottocategoria 4-bis, ovvero:
a) essere iscritte al registro delle imprese o al rea per l’attività di commercio all’ingrosso di rottami
metallici (codice ATECO 46.77.10);
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a),c),d),e),f),g),i), del D.M.
120/2014;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, di un
veicolo o di non più di due veicoli immatricolati ad uso proprio la cui portata non superi
complessivamente 3,5 tonnellate.
Con l’articolo 3 vengono individuati i rifiuti che possono essere raccolti e trasportati con
indicazione dei relativi codici Cer e per un quantitativo annuo complessivamente non superiore a
400 tonnellate.
L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le imprese che intendono
iscriversi in tale sottocategoria presentano una comunicazione telematica alla Sezione regionale
competente contenente le informazioni richieste nel modello di cui all’allegato A con la quale
attestano:
a) la sede dell’impresa;
b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli
stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
d) il pagamento dei diritti di segreteria.
La Sezione regionale,verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio
dell’attività da parte delle imprese, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione; qualora la sezione regionale accerti il mancato rispetto dei presupposti o dei
requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione dell’attività, salvo
che l’interessato non provveda a

conformarsi, per non più di una volta, alla normativa vigente entro il termine prefissato dalla
Sezione medesima.
Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del
termine concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla
cancellazione dell’iscrizione ai sensi dell’articolo 20 del DM 120/2014.
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale pari a 50,00 euro, ed è rinnovata
ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22 del citato regolamento.
Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce che la presente deliberazione entra in vigore il 15
giugno 2018.
A completamento della disciplina di questa nuova sottocategoria il Comitato nazionale il 4 giugno
2018 ha emanato la delibera n.3 con la quale ha provveduto ad adottare il modello di
provvedimento da utilizzare per l’iscrizione (allegato A) ed il modello di provvedimento da
utilizzare per il diniego dell’iscrizione (allegato B) .
Dr. Gianpietro Luciano

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