Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione Per poter procedere ad una ricostruzione d...
Gestione dei rifiuti provenienti dalla manutenzione delle aree verdi alla luce dei
recenti chiarimenti del Mase e delle pronunce della Corte di Cassazione
Per poter procedere ad una ricostruzione della disciplina giuridica dei rifiuti da manutenzione delle
aree verdi, considerandone la complessità in termini di classificazione degli stessi in base alla loro
provenienza, al fine di stabilire, prioritariamente, se rientrano nell’alveo dei casi delle esclusioni dal
regime giuridico dei rifiuti (non rifiuti o sottoprodotti), o, in subordine, se sono da considerare
rifiuti, analizziamo la sentenza n.4221 del 1 febbraio 2023 della Corte di Cassazione con la quale è
stato confermato l’orientamento della dottrina maggioritaria e della prassi amministrativa circa la
disciplina giuridica da applicare agli sfalci e potature.
In primis il giudice di legittimità ha ribadito che “gli sfalci e le potature che non costituiscono
rifiuto, e che quindi rientrano nella deroga di cui all’art.185, comma 1, lett.f) del D.lgs 152/06, sono
quelli riutilizzati in agricoltura, in silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al
di fuori del luogo di produzione o a mezzo di cessione a terzi, sempre che siano seguite delle
procedure che non danneggiano l’ambiente e non mettano in pericolo la salute umana; se tali
presupposti non ricorrono, gli scarti vegetali di cui sopra sono classificabili come rifiuti.”
Tale principio era già stato ribadito con la nota di chiarimenti del 14 maggio 2021 prot. 0051657 del
Ministero dell’Ambiente e confermato di recente dallo stesso Mase con la risposta di interpello ad
una istanza della regione Veneto circa la manutenzione del verde pubblico dei Comuni.
Quindi, secondo la nota ministeriale, non costituiscono rifiuti soltanto quelli che derivano da
“buone pratiche colturali..” e che comunque abbiano un utilizzo circoscritto al settore agricolo, della
silvicoltura o per la produzione di energia; fuori da queste ipotesi di non rifiuti e qualora non siano
qualificabili come sottoprodotti, allora essi vanno qualificati come rifiuti.
In quanto rifiuti si prospettano però situazioni diverse analizzate dalla nota suindicata e più
precisamente:
a) i materiali prodotti nell’ambito dell’attività di manutenzione del verde pubblico che
integrano la definizione di rifiuto, e che quindi non ricorrono le condizioni di cui
all’art.185 (esclusioni) e 184-bis (sottoprodotti), devono essere classificati come rifiuti
urbani ai sensi dell’art.183, comma1, lett. b)- ter, punto 5;
b) se tali materiali invece derivano dalla manutenzione del verde privato posta in essere da
una impresa ed integrano la definizione di rifiuto, e che quindi non ricorrono le
condizioni di cui all’art.185 (esclusioni) e 184-bis (sottoprodotti), devono essere
qualificati come rifiuti speciali, non risultando l’attività in questione ricompresa tra
quelle individuate nell’allegato L-quinquies;
c) per i materiali prodotti nell’ambito di un’attività di manutenzione del verde privato “fai da
te”, posta in essere da privati, i relativi residui devono essere qualificati come rifiuti
urbani ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett.b-ter, punto 1.
Va sottolineato che nel caso in cui i residui della manutenzione del verde siano qualificati come
rifiuti, anche nell’ipotesi di rifiuti speciali (vedi punto b), deve essere utilizzato il codice EER
20.02.01. non risultando utile nessuno degli altri codici previsti per i rifiuti speciali.
A questo punto, preso atto che il residuo che si ricava dalla manutenzione delle aree verdi riceve
una diversa classificazione in base alla sua provenienza, si pone il problema di capire a quale
categoria dell’Albo nazionale gestori ambientali è necessario iscriversi per il trasporto di tale
materiale sussistendo una apposita sottocategoria della più generale categoria 1, per la raccolta e
trasporto di rifiuti urbani, ovvero la sottocategoria raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti
da aree verdi.
Al quesito a quale categoria dell’albo debbano iscriversi le imprese che svolgono le attività di
sfalcio e potature presso aree verdi pubbliche, o anche private ma adibite ad uso pubblico, per
effettuare l’attività di trasporto dei rifiuti prodotti da tali operazioni, alla luce delle novità introdotte
dal d.lgs 116/2020, ha risposto in data 14 febbraio 2023 il Comitato nazionale dell’albo con la
Circolare n.1, testualmente:” qualora l’attività di raccolta e trasporto di tali rifiuti, benché
classificati come urbani,sia effettuata dallo stesso soggetto che ha l’appalto o la concessione per la
manutenzione del verde, lo stesso è da considerarsi come produttore iniziale del rifiuto e pertanto
dovrà iscriversi in categoria 2-bis ai sensi dell’articolo 212, comma 8, Dlgs 152/06”
In sostanza con la circolare suindicata si consolida la posizione (già sostenuta dalla giurisprudenza
della Corte di Cassazione) che ciò che rileva ai fini dell’attribuzione della qualifica di produttore è
chi effettua materialmente l’attività di manutenzione; pertanto pur essendo incontrovertibile che i
rifiuti di cui al quesito posto all’Albo sono classificati come urbani e che in quanto tali per il loro
trasporto sia necessaria l’iscrizione in categoria 1 (sottocategoria rifiuti vegetali), tuttavia in un
ottica di semplificazione ed agevolazione viene data la possibilità al manutentore (produttore del
rifiuto) di utilizzare una modalità alternativa per il trasporto di tali rifiuti urbani iscrivendosi alla
categoria 2-bis.
In conclusione, tornando alla sentenza n.4221/2023 della Corte di Cassazione con la quale è stato
aperto questo contributo, la stessa ha confermato la condanna dell’imputato inflitta dal giudice di
merito, ritenendo di attribuire ai materiali rinvenuti la qualifica di rifiuti e pertanto sussistente il
reato ascrittogli di trasporto illecito di cui all’articolo 256 dlgs 152/06.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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