Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Liquami zootecnici e letame: rifiuti o no rifiuti?

Recenti pronunce della Corte di Cassazione penale riportano all’attenzione la questione generale
dell’ambito di esclusione dall’ applicazione della disciplina dei rifiuti ex art.185, comma 1, lett.f)
del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 ed in particolare delle materie fecali e dei liquami zootecnici.
Risulta ormai consolidato l’orientamento della Suprema Corte nel ribadire che l’art.185 suindicato
esclude dal novero dei rifiuti” le materie fecali, se non rientrano nei sottoprodotti di origine animale
di cui al Regolamento CE n.1069/2009, oltre a paglia……nonché altro materiale agricolo o
forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura,……”; quindi risulta evidente che le
materie fecali, per non soggiacere alla rigida disciplina dei rifiuti, devono provenire esclusivamente
da attività agricola e della loro successiva utilizzazione nella medesima.
La stessa giurisprudenza sia di merito che di legittimità ha più volte delineato quanto già si
evidenzia dal tenore letterale della norma summenzionata ribadendo che le materie fecali
provengano e vengano successivamente utilizzate nel solo ambito agricolo; a titolo esemplificativo
e non esaustivo basti ricordare la sentenza n.16.200 del 14 aprile 2014 della Sezione Penale della
Suprema Corte con la quale veniva esaminata il caso di materie fecali che provenivano non da una
attività agricola ma bensì da una attività industriale di allevamento intensivo di carne e latte e tale
materiale veniva utilizzato come ammendante sui terreni.
Il giudice di legittimità sottolineava come nel caso in specie non ricorreva il caso di esclusione di
cui all’art.185, comma 1, lett.f) in quanto l’esclusione riguarda solo il letame agricolo e non quello
proveniente da attività industriale o quello dei circhi.
Più di recente il supremo consesso con la sentenza Cassazione Penale, sez.III, del 29 agosto 2016
confermava la condanna per il reato di cui all’art.256, comma 1, lett. a) d.lgs n.152/06 del titolare
di un’impresa individuale, esercente attività di trasporto di animali vivi per conto di terzi con
contestuale gestione di una stalla dove venivano collocati temporaneamente gli animali prima di
trasportarli agli allevamenti o alla macellazione, il quale smaltiva illecitamente le deiezioni animali
solide proveniente dalla pulizie delle stalle e dei mezzi di trasporto.
La Corte richiamandosi ai precedenti giurisprudenziali in materia osservava come nel caso in esame
il letame non proveniva da attività agricola ma da una attività di trasporto bestiame e che non
veniva riutilizzata come concime in una ipotetica attività agricola la cui utilizzazione, tra
l’altro,precisa la Corte, deve essere svolta nel rispetto delle condizioni previste dal D.M. 25 febbraio
2016 e della normativa regionale.

Ad analoga conclusione giungeva la Sezione feriale della Cassazione Penale che con sentenza
n.34874 del 12 agosto 2016, condannava per gestione illecita di rifiuti non pericolosi allo stato
liquido non pericoloso, l’imputato che riversava urina di cavalli, custoditi in una stalla, direttamente
lungo la sponda di un campo sportivo unitamente alle acque residue del lavaggio senza raccogliere
tali rifiuti in apposite vasche di raccolta delle acque reflue, e depositando la parte solida costituita
da letame direttamente sui terreni circostanti.
Con questa pronuncia la Cassazione si soffermava, poi, sulla pratica della “fertirrigazione”
richiamata a propria difesa dall’imputato contestando la sentenza di merito in quanto, il letame, a
suo dire, veniva utilizzato per la concimazione del terreno e quindi trattasi di attività lecita di
utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti da allevamenti e non di gestione abusiva di rifiuti
così come sostenuto dall’accusa.
Il giudice di legittimità ha sottolineato che per aversi attività lecita di fertirrigazione, al fine di
sottrarre le deiezioni animali dalla normativa sui rifiuti, è necessario sia l’esistenza di terreni
dedicati alla coltura sia l’adeguatezza di quantità e qualità delle deiezioni con modalità e tempi di
spandimento di tali effluenti rispetto alle necessità delle colture che insistono sulle aree oggetto
dello spandimento; inoltre va sempre escluso che trovasi di fronte ad una attività di fertirrigazione
quando i liquami vengono fatti “ruscellare” lungo i campi cioè con un sistema a caduta libera che
sottintende una chiara volontà di disfarsi di rifiuti allo stato liquido e non di finalità ammendante
delle colture.
In sintesi i presupposti che sono necessari affinchè si abbia utilizzazione agronomica sono:
a) applicazione al terreno mediante apporto materiale al medesimo attraverso lo spandimento
di tali sostanze ovvero attraverso iniezione o interramento con attività controllate e non
attraverso modalità “incontrollate” quali il ruscellamento ;
b) gli effluenti possono essere di diversa provenienza quali allevamento, acque di vegetazione
che residuano dalla molitura delle olive, o acque reflue che provengono da aziende agricole
o piccole aziende aro-alimentari.
In conclusione qualsiasi refluo cioè sia esso di acqua di vegetazione dalla lavorazione delle olive,
sia esso di refluo zootecnico, qualora manchino i presupposti suindicati non può essere utilizzato
per una lecita attività di fertirrigazione (utilizzazione agronomica) ma va ascritto tra i rifiuti allo
stato liquido e in quanto tali gestito secondo le regole contenute nella parte IV del D.lgs. n.152/2006
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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