Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022: l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 proroga la validità delle iscrizioni.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 31 marzo 2022

Prorogato lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19 al 31 marzo 2022:
l’Albo nazionale gestori ambientali con la Circolare n.16 del 30 dicembre 2021
proroga la validità delle iscrizioni.

Con la circolare in commento che sostituisce la n.9 del 29 luglio 2021 il Comitato nazionale ha dettato
le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-bis, della legge 27 novembre 2020,
n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale
al comma 1, modifica l’art.103, comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del decreto
legge 17 marzo 2020 n.18, disponendo che le parole “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti:
”la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19”.
Pertanto, allo stato il richiamato art.103, comma 2, dispone che: “tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio 2020
e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di
emergenza”.
La Circolare n.16 del 30 dicembre 2021 rammenta, in proposito, che lo stato di emergenza è stato
nuovamente prorogato con il decreto legge 24 dicembre 2021 n.221, sino al 31 marzo 2022.
Ne consegue, alla luce del combinato disposto delle norme suindicate, che le iscrizioni all’Albo
nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il 31 gennaio 2020 ed il
31 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 29 giugno 2022; ferma restando l’efficacia dei
rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di favore e quindi
continuare ad operare legittimamente fino al momento del superamento dell’emergenza, devono
comunque:
a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio dell’attività e che in
caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere sottoposte a procedimenti disciplinari
con l’irrogazione delle relative sanzioni.
b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla raccolta e trasporto
dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica
dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto, apposita fideiussione, o appendice di fideiussione
già prestata, a copertura del periodo intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e
quella del 29 giugno 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.

La circolare conclude rendendo noto che le imprese possono verificare la scadenza delle proprie
iscrizioni all’interno della propria area riservata sul sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori
ambientali.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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