MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la presentazione e compilazione con la scadenza prorogata al 21 maggio 2022
MUD modello unico di dichiarazione ambientale 2022: regole per la
presentazione e compilazione con la scadenza prorogata al 21 maggio 2022
La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge 25 gennaio
1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale (cosiddetto Mud), anche
quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati, con le regole introdotte dal Dpcm 17
dicembre 2021 “Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n.16 del 21 gennaio 2022, Supplemento ordinario
n.4.
Proprio il ritardo della pubblicazione di questo DPCM fa slittare il termine di presentazione del
modello dal 30 aprile al 21 maggio ovvero al centoventesimo giorno a decorrere dalla data di
pubblicazione in applicazione di quanto dispone l’articolo 6 comma 2-bis della legge 25 gennaio
1994, n.70.
Anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della dichiarazione ambientale in
applicazione delle disposizione contenute nel DL del 14 dicembre 2018, n.135, e più precisamente
dell’articolo 6 del citato disposto normativo, convertito con legge n. 12/2019, che prevede il
mantenimento di tale adempimento in attesa della piena operatività del Registro Elettronico
Nazionale per la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Il Dpcm sopra indicato conferma la struttura del modello e i soggetti obbligati con l’articolazione in
sei Comunicazioni e più precisamente:
a) Comunicazione Rifiuti;
b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
c) Comunicazione Imballaggi composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori rifiuti di
imballaggio;
d) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee;
e) Comunicazione Rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
f) Comunicazione Produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE.
Il Mud va presentato per ogni unità locale che ne sia obbligata dalla normativa vigente,
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del D.Lgs 152/06 nella
versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs 116/2020:
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno più di 10
dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da
abbattimento dei fumi;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;
4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ed i
residui del carico (art.4, comma 6, D.Lgs n.182/2003);
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non rientrano nella
disciplina del D.Lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e 11, comma 3, del decreto
citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli rientranti nel D.Lgs n.209/03;
6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti di cui
all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e c) del D.Lgs 152/06;
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale, commercio ed
intermediazione di rifiuti senza detenzione;
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs n.49/2014 ovvero gli impianti di
trattamento dei Raee che effettuano operazioni di trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai
produttori o da terzi che agiscono in loro nome ai sensi dell’;
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati
(Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente alla raccolta dei rifiuti urbani, dei
rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti speciali raccolti sulla base di una convenzione;
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo 29, comma 6,
D.Lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.
Vediamo qualche novità più rilevante rispetto al precedente anno.
Per i soggetti obbligati una novità riguarda coloro che per effetto dell’articolo 198 comma 2-bis del
Dlgs.152/06, si occupano della raccolta dei rifiuti urbani (art.183, comma1, lett.b-ter, punto 2) conto
terzi presso le utenze non domestiche,limitatamente a tali tipologie,devono compilare alcune parti
della Comunicazione, in particolare il modulo RT-non Pub (rifiuti raccolti al di fuori del servizio
urbano di raccolta) allegato alla scheda RU indicando le quantità di rifiuti raccolti presso le utenze
non domestiche nonché l’elenco delle utenze servite oltre ai soggetti che hanno provveduto alla
gestione di tali rifiuti.
Altra novità attiene ai Centri di raccolta (CdR) che a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs
116/2020 hanno l’obbligo di predisporre il registro di carico e scarico limitatamente ai rifiuti
pericolosi (art.190 comma 9) per cui essi in quanto Enti/imprese che gestiscono rifiuti rientrano tra i
soggetti obbligati alla presentazione del Mud, limitatamente ai soli rifiuti pericolosi, compileranno
la Comunicazione Rifiuti ed ogni scheda RIF allegheranno uno o più moduli indicando il Comune
di provenienza del rifiuto ed uno o più moduli DR indicando l’impianto di destinazione.
Altra novità è la nuova scheda Riciclaggio inserita nella sezione Anagrafica che va compilata da
parte di tutti i soggetti che effettuano operazioni di preparazione per il riutilizzo e/o riciclaggio
finale sui rifiuti urbani e/o rifiuti di imballaggio o su rifiuti da pretrattamenti di rifiuti urbani o di
imballaggio anche di provenienza non urbana, che producano materie prime seconde, end of waste,
prodotti e materiali dall’attività di recupero.
Infine sono state apportate integrazioni alle Istruzioni per adeguarle alla compilazione delle nuove
schede implementate e per meglio chiarire la definizione di rifiuti urbani di cui al riscritto art.183
del D.Lgs 152/06.
Ricordiamo che se l’impresa non ha prodotto, né ha conferito quelli in giacenza dell’anno
precedente, non ha trasportato né gestito rifiuti, non deve presentare il Mud.
Per i soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione del Mud
(esenzioni) si precisa che ai sensi dell’articolo 190 comma 6 (come modificato dal D.Lgs 116/2020)
gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell’ambito dei codici Ateco 96.02.01,
96.02.02, 96.09.02, che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codici Eer 18.01.03,
relativi ad aghi, siringhe ed oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in
organizzazione di Ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1,
non sono tenuti alla presentazione de Mud in quanti assolvono a tale obbligo attraverso la
compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.
Il sistema sanzionatorio risulta immutato a seguito della riscrittura dell’articolo 258, comma 1, del
D.Lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.Lgs 116/2020 ovvero nel caso di omissione
o trasmissione incompleta o inesatta della dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa
applicabile va da un minimo di duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la
comunicazione viene presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni,
trova applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.
Modifiche sanzionatorie sono state apportate anche per le comunicazioni veicoli fuori uso a seguito
dell’applicazione del D.Lgs 119/2020 che ha riscritto l’art.13, comma 7, del D.Lgs 209/2003
stabilendo che chiunque non effettua la comunicazione veicoli fuori uso o la effettua in modo
incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da tremila a diciottomila
euro, oltre alla sospensione dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante versamento del
diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di spedizione telematica e 15 euro
in caso di spedizione cartacea) ne cambiano le modalità per effettuare tale pagamento a seguito
dell’obbligo introdotto di effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso
il circuito elettronico denominato PagoPa.
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali telematici delle
pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a decorrere dal 28 febbraio
2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno Spid (sistema pubblico di identità
digitale) oppure della carta d’identità elettronica (Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della dichiarazione
cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1, del TUA (fattispecie di
dichiarazione inesatta).
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al Mud presentato
esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una comunicazione integrativa di quella
inviata ma mediante la presentazione di una nuova comunicazione che va a sostituire in toto la
precedente e pertanto deve essere completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di
segreteria e inviata con le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata
comunque entro il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa
comunicazione.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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