Corte di Cassazione sentenza n.20734/2022: il principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiut...
Corte di Cassazione sentenza n.20734/2022: il principio della responsabilità
condivisa nella gestione dei rifiuti grava anche sull’intermediario
Se si parte dalla definizione di gestione dei rifiuti contenuta nell’articolo 183, comma 1, lettera n),
ovvero: ”la raccolta ,il trasporto, il recupero, compresa la cernita, e lo smaltimento dei rifiuti,
compreso il controllo di tali operazioni e gli interventi successivi alla chiusura dei siti di smaltimento,
nonché le operazioni effettuate in qualità di commerciante ed intermediario”, si comprende come essa
rappresenti un attività estremamente complessa per cui non è semplice definire un quadro delle
competenze e delle relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali direttamente
coinvolte.
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza
di merito che quella di legittimità.
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”.
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore,
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o
recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione dei rifiuti.
Dal principio della responsabilità condivisa consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito
della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in
essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la
verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte
autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti.
Di conseguenza, qualora il produttore-detentore di rifiuti non provveda all’auto-smaltimento o al
conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, deve consegnarli ad un
raccoglitore autorizzati o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento; ma in tali casi ha
l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti autorizzati alle attività di trasporto, di recupero o di
smaltimento.
Tutto ciò è stato confermato da una recente pronuncia della suprema corte di Cassazione che in
relazione alla contestazione del reato di traffico illecito di rifiuti ex articolo 452-quaterdecies, del
Codice penale, ha ritenuto responsabile del reato sopra menzionato una società intermediaria, sulla
quale, secondo il giudice di legittimità, incombe sia l’individuazione dei soggetti in possesso dei
necessari titoli abilitativi a gestire i rifiuti, sia il controllo sulla corretta classificazione dei rifiuti in
base alla loro tipologia e alle loro caratteristiche.
Nella pronuncia in commento viene rimarcato “come nel settore dei rifiuti viga il principio, sotteso
all’esigenza di assicurare un elevato livello di tutela dell’ambiente di diretta derivazione dalla
normativa comunitaria basata sulla regola del chi inquina paga, delle responsabilità condivisa e della
vicendevole cooperazione per la corretta gestione dei rifiuti, sancito dal combinato disposto degli
articoli 178 e 188 del D.lgs 152/2006, che grava su tutti i soggetti coinvolti a qualunque titolo nel
ciclo della gestione dei rifiuti”.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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