Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali
Procedimento disciplinare e relativo sistema sanzionatorio alla luce della recente
Circolare n.7 del 29 giugno 2020 del Comitato nazionale Albo gestori ambientali
Come tutti i sistemi autorizzatori anche le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che
ne disciplina l’applicazione ed il funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni
contenute nei singoli provvedimenti, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne
l’osservanza ed, in caso di violazione, l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento
autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Il sistema sanzionatorio dell’Albo Gestori Ambientali si articola in un procedimento disciplinare
regolamentato dall’articolo 21 del DM. n.120/2014 finalizzato a garantire il rispetto del principio
della trasparenza e della partecipazione del soggetto interessato in ossequio ai principi che devono
connotare qualsiasi attività amministrativa.
Infatti dall’analisi delle modalità di irrogazione delle sanzioni disciplinari si evince come le stesse
possano essere adottate dalle Sezioni regionali solo previa contestazione degli addebiti all’iscritto
al quale, a propria garanzia, viene assegnato un termine di trenta giorni per far pervenire eventuali
deduzioni in merito; a rafforzare ulteriormente tale momento partecipativo lo stesso disposto
normativo consente al soggetto interessato, o al suo legale rappresentante, la possibilità di essere
sentito personalmente facendone richiesta alla Sezione entro il termine suindicato.
Rafforza e consolida il principio di trasparenza e di partecipazione del soggetto interessato l’obbligo
che i provvedimenti disciplinari devono essere motivati e comunicati all’interessato, affinchè lo
stesso possa poi esercitare la facoltà concessa dall’articolo 23 del citato Regolamento, ovvero
presentare ricorso al Comitato nazionale avverso la deliberazione della Sezione che ha adottato la
sanzione disciplinare, ai sensi e agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.1199, entro trenta
giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento (ricorso gerarchico improprio).
In alternativa il soggetto interessato può presentare ricorso giurisdizionale, entro sessanta giorni, al
Tribunale amministrativo regionale competente.
Venendo ora ad una disamina delle sanzioni disciplinari adottabili esse sono di due fattispecie
ovvero la sospensione disciplinata dall’articolo 19 del DM. n.120/2014, e la cancellazione
disciplinata dall’articolo 20 del medesimo decreto.
In particolare la sanzione della sospensione viene adottata quando si verifichino una delle seguenti
ipotesi:
a) l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione;
b) l’inosservanza dell’obbligo di comunicazione di cui all’art.18, comma 1;
c) il mancato rispetto della normativa in materia di lavoro e di protezione sociale.
La durata della sospensione non può durare più di centoventi giorni e con il provvedimento di
sospensione la Sezione regionale stabilisce anche un termine entro il quale l’impresa o l’ente
può conformarsi.
L’altra fattispecie sanzionatoria è la cancellazione dall’Albo che viene adottata dalla Sezione
regionale qualora:
a) l’iscritto, in regola con il pagamento del diritto annuale di iscrizione, ne faccia domanda;
b) vengano a mancare uno o più requisiti di cui all’art.10, comma 2, ad eccezione di quanto
previsto dalla lettera g) del medesimo comma;
c) l’impresa è cancellate dal registro delle imprese;
d) siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui all’art.19, comma 1, lettera a);
e) si verifichino carenze, anche sopravvenute, nella documentazione di cui all’art.15, commi
2,3,4,5 e 6;
f) permangono per più di dodici mesi le condizioni di cui all’articolo 24, comma 7.
Va precisato che gli effetti della cancellazione decorrono in momenti diversi a secondo delle
fattispecie elencate nell’articolo in commento ovvero al momento della comunicazione del relativo
provvedimento nelle ipotesi di cui alle lettere b),c),d),e),f), mentre nell’ipotesi di cui alla lettera a),
gli effetti decorrono dalla presentazione dell’istanza di cancellazione dell’impresa.
Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare e quindi alla quale
non si applicano le procedure garantiste e di tutela proprie del procedimento disciplinare sopra
descritto, sono previste dal combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20 comma1, lettera f),
del DM. N.120/2014 ovvero nel caso di irrogazione della sospensione d’ufficio per omesso
pagamento del diritto annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a
quando l’iscritto non dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento.
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia
stata sospesa.
La nuova Circolare dell’Albo n.7 del 29 giugno 2020 si inserisce nel contesto normativo sopra
descritto fornendo alcuni importanti chiarimenti ,richiesti dalle Sezioni regionali, relativamente alle
ipotesi in cui in sede di procedimento disciplinare in corso, le variazioni intervenute sui soggetti di
cui all’articolo 10, comma 1, del DM 120/04, in data successiva all’avvenuta contestazione degli
addebiti all’iscritto, assumano rilievo ai fini dell’irrogazione della sanzione a cui è finalizzato il
procedimento disciplinare.
In altre parole ci si è posto il problema di che cosa succede se viene cambiato la persona del legale
rappresentante/titolare qualora sia stato avviato un procedimento disciplinare nei confronti
dell’impresa, che chiama in causa il titolare o chi ha la rappresentanza legale della stessa.
Si pensi alle fattispecie, esemplificative e non esaustive, di un legale rappresentante che in corso di
validità dell’autorizzazione perda il requisito soggettivo (requisito morale) a seguito di una sentenza
di condanna passata in giudicato che risulti essere ostativa al rilascio e al mantenimento
dell’iscrizione; oppure al caso, spesso frequente, di violazione delle prescrizioni contenute
nell’autorizzazione di cui la Sezione sia venuta a conoscenza.
Prima dell’intervento chiarificatore del Comitato nazionale le fattispecie sopra descritte
determinavano una cessazione della materia del contendere e di conseguenza una archiviazione del
procedimento disciplinare in corso.
Alla luce della Circolare in commento è stato invece chiarito che, dal momento che i soggetti iscritti
all’Albo hanno il dovere di mantenere le condizioni e i requisiti prescritti per l’intera durata
dell’iscrizione e che quando si manifesti una mancata rispondenza della situazione di fatto rispetto
alle previsioni normative gli interessati (ovvero legale rappresentante/titolare) debbono
immediatamente attivarsi per il ripristino della legalità, in sede di procedimento disciplinare ai sensi
dell’art.21 del DM 120/2014, la Sezione regionale, non deve tener conto (come avveniva in
precedenza) al fine di valutare l’applicazione e la misura della sanzione delle variazioni intervenute
nella posizione del soggetto iscritto o dei suoi organi a seguito di richiesta o di comunicazione
successiva alla ricezione da parte di quest’ultimo della contestazione degli addebiti.
Da una breve comparazione tra le disposizioni vigenti e il precedente regime normativo non si può
non notare come, anche per i procedimenti disciplinari, il sistema Albo abbia fatto un passo avanti
sulla strada della semplificazione e della trasparenza nell’attuazione del principio di legalità.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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