Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico Con questa deliberazione, in vigore dal 4 maggio 2020, il ...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 30 gennaio 2020

Deliberazione n.1 del 30 gennaio 2020 dell’Albo gestori rifiuti: disciplina relativa
alla cessazione dell’incarico di responsabile tecnico

Con questa deliberazione, in vigore dal 4 maggio 2020, il Comitato nazionale
dell’Albo ha fornito le regole operative che andranno seguite ogni qualvolta si
verifichino casi/fattispecie di mancanza/cessazione del responsabile tecnico per le
imprese iscritte e tale cessazione sia imputabile a cause diverse quali dimissioni,
revoca
dell’incarico,perdita
dei
requisiti
soggettivi,
perdita
dell’idoneità
professionale;in sintesi questa nuova disciplina troverà applicazione in qualsiasi
circostanza dovesse verificarsi la cessazione dell’incarico del RT.
Con questa deliberazione viene abrogata la Circolare n.1544 del 14 dicembre 2012,
con la quale era stata data una parziale disciplina a tali fattispecie, ma che non aveva
definitivamente risolto il problema delle possibili controversie circa l’attribuzione
delle responsabilità che potevano insorgere nel periodo intercorrente tra la cessazione
dell’incarico e la nomina del nuovo responsabile tecnico; si è voluto in questo modo
garantire una continuità all’attività dell’impresa in modo da non subire i danni
economici derivanti dalla perdita di un requisito tecnico purchè, però, si rispettino i
tempi e le relative comunicazioni previste in questa nuova procedura.
Un ruolo decisivo lo viene ad assumere il legale rappresentante che nelle more della
ricerca e sostituzione del responsabile tecnico può assumere egli stesso l’incarico
temporaneamente assicurando continuità aziendale.
Veniamo ora nel dettaglio ad esaminare la deliberazione in commento.
Nell’articolo 1 dopo aver delimitato l’ambito di applicazione della procedura a tutti i
casi di cessazione dall’incarico del RT, si precisa che l’impresa, chiaramente in
mancanza della nomina immediata di altro RT, può proseguire l’attività oggetto
dell’iscrizione per un periodo massimo di 90 giorni consecutivi, durante i quali le
funzione di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale
rappresentante indicato dall’impresa medesima; tale periodo transitorio non è
prorogabile e cessa con il provvedimento della Sezione regionale di conferma della

nomina di un nuovo responsabile tecnico in possesso dei requisiti previsti per le
categorie di iscrizione interessate.
Dalla lettura dell’articolo 2 della delibera si evince che la procedura di cessazione e
sostituzione del RT non è automatica ma che, al contrario, necessità per essere
avviata di una apposita comunicazione che l’impresa deve inviare telematicamente
alla Sezione regionale competente, entro il termine di 30 giorni;trattasi chiaramente
dell’applicazione dell’articolo 18 ,comma 1, del DM 120/2014,in base al quale le
imprese iscritte all’Albo hanno l’obbligo di comunicare alla Sezione competente ogni
atto o fatto che comporti la modifica dell’iscrizione e pertanto tra tali fattispecie vi
rientra anche la modifica del responsabile tecnico in quanto esso rientra tra i requisiti
di idoneità tecnica che l’impresa deve possedere per poter essere iscritta all’Albo
stesso.
Considerato che in una impresa possono sussistere anche più legali rappresentanti,
all’istanza di cancellazione/sostituzione del RT va allegata una dichiarazione in cui si
indica quale dei legali rappresentanti assumerà provvisoriamente anche l’incarico di
responsabile tecnico per il periodo di 90 giorni previsto dalla procedura in commento;
in alternativa se l’impresa non intende avvalersi di questa opportunità può con
l’istanza di sostituzione nominare un nuovo responsabile tecnico che abbia già i
requisiti per assumere l’incarico in attesa del provvedimento formale che verrà
successivamente adottato dalla Sezione regionale.
Chiaramente qualora l’impresa non rispetti il termine perentorio di 30 giorni per
effettuare la comunicazione di cui sopra incorrerà nel procedimento disciplinare di
sospensione che sarà avviato dalla competente Sezione regionale in applicazione del
combinato disposto degli articoli 19, comma 1, lett.b) e del DM 120/04.
Lo stesso articolo 2 della delibera dispone che, ad esclusione del caso di perdita del
requisito di idoneità,il responsabile tecnico che cessa dall’incarico ne deve dare
comunicazione, oltre che all’impresa, anche alla Sezione regionale a mezzo di posta
elettronica certificata (PEC); fino alla ricezione da parte di quest’ultima della
comunicazione di cessazione inviata dall’impresa o dal responsabile tecnico,

quest’ultimo non è esonerato dalle responsabilità derivanti dall’incarico e solo dalla
data di ricezione decorre il termine dei 90 giorni a partire dal quale l’impresa può
proseguire l’attività per cui è autorizzata, periodo entro il quale le funzioni di
responsabile tecnico vengono esercitate congiuntamente dal legale rappresentante
indicato quale sostituto provvisorio del RT cessato dall’incarico.
Continuando nell’analisi della delibera l’articolo 3 detta disposizioni specifiche nel
caso si verifichi una fattispecie particolare ovvero la perdita da parte del responsabile
tecnico del requisito di idoneità di cui all’art.13, comma 1, del DM 120/2014, a
seguito del mancato superamento della verifica di aggiornamento; in questo caso si
verifica la decadenza immediata del responsabile tecnico dalla funzione e pertanto la
delibera prevede la seguente procedura:
a) la Sezione regionale tra il sessantesimo (60°) ed il trentesimo (30°) giorno
antecedente alla data di scadenza dell’idoneità, comunica all’impresa, a mezzo
PEC, la scadenza del requisito d’idoneità del RT in carica;
b) dal giorno successivo a questa data decorre il termine di 90 giorni entro i quali
le funzioni di responsabile tecnico sono esercitate provvisoriamente dal legale
rappresentante individuato dall’impresa;
c) contestualmente la Sezione regionale invia all’impresa, tramite PEC, la
comunicazione di decadenza dalla funzione di RT.
Da questa ultima comunicazione di decadenza decorrono i 30 giorni entro i quali
l’impresa, se vuole beneficiare del regime transitorio dei 90 giorni sopra descritto,
deve inviare la comunicazione con il nominativo di colui che dovrà svolgere le
funzioni di RT temporaneamente.
Gli articoli 4 e 5 della deliberazione dettano disposizioni relative alle conseguenze e
limitazioni che vengono imposte all’impresa qualora quest’ultima, allo scadere dei 90
giorni previsti, non è in possesso del provvedimento di nomina del nuovo
responsabile tecnico da parte della Sezione regionale competente, ovvero:

a) all’impresa viene inibita la possibilità di presentare istanze di variazione e di
rinnovo dell’iscrizione per le categorie interessate dalla carenza del requisito
del responsabile tecnico;
b) nel contempo la Sezione regionale avvia, in applicazione del combinato
disposto degli art.20, comma 1, lett.b) e 21 del DM 120/04, un procedimento
disciplinare di cancellazione dell’impresa dall’Albo per le categorie
d’iscrizione interessate, per intervenuta mancanza di uno dei requisiti richiesti
per iscriversi e mantenere tale iscrizione.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
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