Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2021

Modello unico di dichiarazione ambientale 2021 tra conferme e novità

La comunicazione annuale dei rifiuti prodotti, smaltiti e recuperati, di cui alla legge
25 gennaio 1994, n.70, istitutiva del Modello unico di dichiarazione ambientale
(cosiddetto Mud), anche quest’anno dovrà essere presentato, dai soggetti obbligati,
con le regole introdotte dal Dpcm 23 dicembre 2020 “Approvazione del modello
unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2021”, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale Serie generale n.39 del 16 febbraio 2021, Supplemento ordinario n.10.
Proprio il ritardo della pubblicazione di questo DPCM fa slittare il termine di
presentazione del modello dal 30 aprile al 16 giugno ovvero al centoventesimo giorno
a decorrere dalla data di pubblicazione in applicazione di quanto dispone l’articolo 6
comma 2-bis della legge 25 gennaio 1994, n.70.
Prima di passare ad esaminare gli elementi principali del Mud 2021 è doveroso
ricordare che anche quest’anno permane l’obbligo di presentazione della
dichiarazione ambientale in applicazione delle disposizione contenute nel Dl del 14
dicembre 2018,n.135, e più precisamente dell’articolo 6 del citato disposto
normativo, convertito con legge n. 12/2019,che prevede il mantenimento di tale
adempimento in attesa della piena operatività del Registro Elettronico Nazionale per
la Tracciabilità dei rifiuti (RENTRI).
Rimangono immutate la struttura del modello, i soggetti obbligati, i soggetti esclusi,
mentre alcune novità riguardano le modalità per l’invio della comunicazione, le
modalità di pagamento dei diritti di segreteria.
Pertanto viene confermata la tradizionale struttura del modello che, come per il
passato, è articolata in sei Comunicazioni e più precisamente:
a) Comunicazione Rifiuti;
b) Comunicazione Veicoli fuori uso;
c) Comunicazione Imballaggi;
d) Comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche Raee;
e) Comunicazione Rifiuti urbani, assimilati e raccolti in convenzione;
f) Comunicazione apparecchiature elettriche ed elettroniche AEE.
Soggetti obbligati rimangono quelli previsti dall’articolo 189, commi 3 e 4, del d.lgs
152/06 nella versione oggi vigente a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs
116/2020:
1) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi;
2) le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi che hanno
più di 10 dipendenti e nuovi produttori di cui art.184, comma 3, lettere:
c) rifiuti da lavorazioni industriali;
d) rifiuti da lavorazioni artigianali;
g) rifiuti derivanti da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla
potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque
reflue e da abbattimento dei fumi;
3) le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

4) i gestori degli impianti e dei servizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle
navi ed i residui del carico (art.4, comma 6, d.lgs n.182/2003);
5) gestori dei veicoli fuori uso limitatamente ai veicoli e parti di essi che non
rientrano nella disciplina del d.lgs n.209/2003 che in base agli art.7, comma 2-bis, e
11, comma 3, del decreto citato, sono coinvolti nel ciclo di gestione dei veicoli
rientranti nel d.lgs n.209/03;
6) i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti
di cui all’art.220-bis, comma 1, e art.221, comma 3, lett. a) e c) del d.lgs 152/06;
7) i soggetti che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti a titolo professionale,
commercio ed intermediazione di rifiuti senza detenzione;
8) i soggetti coinvolti nella raccolta e trattamento dei rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (Raee) rientranti nel campo di applicazione del d.lgs
n.49/2014 ovvero gli impianti di trattamento dei Raee che effettuano operazioni di
trattamento nonché i Centri di raccolta istituiti dai produttori o da terzi che agiscono
in loro nome ai sensi dell’;
9) i soggetti istituzionali responsabili del servizio di gestione integrata dei rifiuti
urbani e assimilati (Ato, Comuni, loro Consorzi, Comunità montane) relativamente
alla raccolta dei rifiuti urbani, dei rifiuti speciali assimilati agli urbani e dei rifiuti
speciali raccolti sulla base di una convenzione;
10) i produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Aee) di cui all’articolo
29, comma 6, d.lgs 49/2014 e dell’articolo 6, DM 25/09/2007, n.185.
I soggetti che anche quest’anno non dovranno adempiere all’obbligo di presentazione
del Mud sono (esenzioni):
1) produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati in organizzazione di ente o impresa,
in sintesi i liberi professionisti (L.25 gennaio 2006, n.29, Dm 18/2/2011, n.52);
2) produttori di rifiuti pericolosi che li conferiscono al servizio pubblico di raccolta
competente per territorio o ad un circuito organizzato di raccolta di cui all’art.183,
comma 1, lett.pp), e previa convenzione, nel qual caso la comunicazione è effettuata
dal gestore del servizio limitatamente alle quantità conferite (d.lgs 152/06 art.189,
c.4);
3) gli imprenditori agricoli ex art.2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti speciali
pericolosi (L.28 dicembre 2015, n.221);
4) i soggetti che svolgono le attività di barbiere e parrucchiere, estetista, acconciatore,
trucco, tatuaggio, piercing, agopuntura, podologo, manicure e pedicure, che
nell’ambito di tali attività producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo quali aghi,
siringhe, oggetti taglienti
cer 18.01.03.(L.28 dicembre 2015, n.221).
Il sistema sanzionatorio risulta invece mutato a seguito della riscrittura dell’articolo
258, comma 1, del D.lgs 152/06 ad opera delle modifiche apportate dal D.lgs
116/2020 ovvero nel caso di omissione o trasmissione incompleta o inesatta della
dichiarazione la sanzione pecuniaria amministrativa applicabile va da un minimo di
duemila ad un massimo di diecimila euro; se invece la comunicazione viene
presentata oltre il termine di scadenza ma comunque entro sessanta giorni, trova
applicazione la sanzione ridotta da ventisei a centosessanta euro.

Modifiche sanzionatorie sono state apportate anche per le comunicazioni veicoli fuori
uso a seguito dell’applicazione del D.lgs 119/2020 che ha riscritto l’art.13, comma 7,
del D.lgs 209/2003 stabilendo che chiunque non effettua la comunicazione veicoli
fuori uso o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione
pecuniaria amministrativa da tremila a diciottomila euro, oltre alla sospensione
dell’autorizzazione per un periodo da due a sei mesi
Nessuna novità per quanto riguarda l’ammontare dei costi da sostenere mediante
versamento del diritto di segreteria alla Camera di Commercio (10 euro in caso di
spedizione telematica e 15 euro in caso di spedizione cartacea) ma cambiano, invece,
le modalità per effettuare tale pagamento a seguito dell’obbligo introdotto di
effettuare i pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso il circuito
elettronico denominato PagoPa.
Analogamente a seguito dell’introduzione dell’obbligo di accedere ai canali
telematici delle pubbliche amministrazioni attraverso il sistema di identità digitale, a
decorrere dal 28 febbraio 2021, anche per l’invio del Mud occorrerà munirsi di uno
Spid (sistema pubblico di identità digitale) oppure della carta d’identità elettronica
(Cie) o della Carta nazionale dei servizi (Cns).
Come per il passato non viene più ammessa la spedizione tramite raccomandata della
dichiarazione cartacea pena l’applicazione della sanzione di cui all’art.258, comma 1,
del TUA (fattispecie di dichiarazione inesatta).
Analogamente se dovessero essere comunicate modifiche ed integrazioni rispetto al
Mud presentato esse vanno inderogabilmente comunicate non attraverso una
comunicazione integrativa di quella inviata ma mediante la presentazione di una
nuova comunicazione che va a sostituire in toto la precedente e pertanto deve essere
completa di tutti i dati, accompagnata da un nuovo diritto di segreteria e inviata con
le medesime modalità della prima comunicazione; essa va presentata comunque entro
il termine di scadenza se si vuole evitare la sanzione prevista per omessa
comunicazione.
In conclusione da questo esame esemplificativo e non esaustivo del Mud 2021
possiamo evidenziare che vengono richieste sempre maggiori e più dettagliate
informazioni al fine di avere un quadro reale della gestione dei rifiuti e per rispondere
alle richieste sempre più frequenti da parte della Commissione europea di avere
maggiori e più dettagliati dati sulla produzione e gestione dei rifiuti.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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