Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in tempo di pandemia.
Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle
verifiche di aggiornamento del Responsabile tecnico in regime transitorio in
tempo di pandemia.
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare dell’emergenza
epidemiologica Covid-19 ha adottato, con la Deliberazione n.1 del 10 marzo 2021, un importante
provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo momento per i responsabili tecnici in
regime transitorio, di poter sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità tecnica nonché di
poter assumere l’incarico di RT per una classe superiore rispetto a quella che al momento ricopre.
Ma andiamo per ordine nell’esame delle novità introdotte.
Ricordiamo , in primis, che lo stesso Comitato con propria Circolare n.13 del 9 dicembre 2020, in
ottemperanza alle disposizioni di cui all’articolo 1, numero 9, lettera z), del Dpcm del 3 dicembre
2020, aveva sospeso le verifiche di idoneità dei responsabili tecnici, sia quelle iniziali sia quelle di
aggiornamento, quest’ultime relative ai RT operanti in regime transitorio, ai quali, di conseguenza,
essendo inibita tale verifica di aggiornamento, non possono proseguire nello svolgimento dell’attività.
In sintesi erano state posticipate a date da destinare, oltre alle verifiche iniziali, che hanno visto il loro
debutto a fine 2017, anche le prime verifiche di aggiornamento disciplinate dal comma 2 dell’articolo
3 della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017 nella versione oggi vigente ovvero come modificata ed
integrata dalla successiva deliberazione n.3 del 25 giugno 2019 del Comitato nazionale dell’Albo
Gestori Ambientali.
Ricordiamo che la verifica di aggiornamento interesserà quei responsabili tecnici che alla data del
16 ottobre 2017 rivestivamo tale ruolo per le imprese iscritte all’Albo e che stanno beneficiando, per
il quinquennio successivo a tale data, del regime transitorio potendo continuare a svolgere tale
incarico e assumerne altri purchè comunque per le categorie e classi di iscrizione risultanti alla data
suindicata; questi soggetti, altresì,in base alle disposizioni generali vigenti, potranno continuare a
esercitare la funzione di RT senza soluzione di continuità, anche successivamente al mese di ottobre
2022, ma solo dopo il superamento dell’esame di aggiornamento di cui sopra che dovevano iniziare
a partire dal 2 gennaio 2021.
Rimangono chiaramente sospese anche le verifiche iniziali cioè quelle a cui si stanno sottoponendo
dal 2017 sia quei soggetti che, non trovandosi nella condizione di vantaggio sopra descritta (periodo
transitorio), per poter esercitare la funzione di RT hanno sostenuto la prova d’idoneità, sia coloro che
pur esercitando la funzione a far data antecedente al 17 ottobre 2017, hanno avuto la necessità di
conseguire l’abilitazione per categorie diverse o classi superiori rispetto a quelle in cui erano in carica.
E’ evidente che questa situazione di stallo sta creando difficoltà a quelle imprese e a quei Responsabili
tecnici che, pur avendone la necessità, non hanno la possibilità di aumentare la propria classe
d’iscrizione nel rispetto dei criteri e requisiti stabiliti dalla delibera n.6 del 30 maggio 2017.
Quanto sopra viene ora derogato con questo ultimo intervento da parte dell’organo centrale dell’Albo
che, al fine di non penalizzare ulteriormente l’attività delle imprese nel particolare contesto
dell’emergenza sanitaria ed economica, consente, in via eccezionale e per un periodo di tempo
limitato, ai responsabili tecnici di cui all’art.3, comma 1, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017,
di assumere l’incarico per le classi superiori della stessa categoria di appartenenza, fermo restando
l’obbligo di dimostrare il requisito dell’esperienza professionale, prevista dall’Allegato “A” alla
medesima delibera, per la classe superiore nella quale intendono assumere l’incarico; tale regime di
favore avrà però una applicazione limitata ovvero fino a sei mesi successivi dalla ripresa delle
verifiche d’idoneità.
Inoltre lo stesso Comitato ha ritenuto opportuno che nel calcolo del quinquennio relativo al periodo
transitorio di cui all’art.12, comma 4, del decreto ministeriale 3 giugno 2014, n.120, e all’art. 3,
comma 1, della deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, possa essere detratto il periodo di sospensione
delle verifiche di idoneità professionale.
Alla luce di tali considerazioni viene stabilito, pertanto, che il termine del 16 ottobre 2022 entro il
quale i responsabili tecnici che operano in regime transitorio, debbono sostenere la verifica di
aggiornamento, è prorogato per un periodo di tempo pari almeno alla durata della sospensione delle
verifiche stesse; il nuovo termine verrà stabilito con successiva deliberazione.
In conclusione con tale recente intervento l’Albo ha disposto un rinvio temporaneo (non una dispensa)
per la dimostrazione dell’idoneità professionale del responsabile tecnico per cui comunque le
verifiche di aggiornamento dovranno essere comunque sostenuto seppur entro un termine che verrà
successivamente fissato.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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