Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea” Modifiche normative relative all...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 14 novembre 2024

Legge 14 novembre 2024, n.166-Conversione del D.L.16 settembre 2024, n.131
“Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione
europea”
Modifiche normative relative alla gestione dei RAEE

Con la legge 14 novembre 2024,n.166 con la quale è stato convertito con modifiche il decreto legge
16 settembre 2024, n.131,(detto Salva infrazioni) il nostro paese ha dato attuazione ad obblighi
derivanti da disposizioni urgenti derivanti da atti dell’Unione europea e al contempo dando risposta
a procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.
Questa norma nel suo complesso articolato,contiene rilevanti novità all’articolo 14-bis,nell’ambito
della gestione dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);con essa sono state
apportate modifiche al D.lgs n.49/2014 riscrivendone l'articolo 11.
Ma prima di esaminarle occorre ricordare che la gestione dei RAEE si basa su un sistema multi-
consortile costituito da Sistemi collettivi,finanziati dai produttori di AEE e che per conto di questi
assolvono alle responsabilità previste sul finanziamento e al corretto avvio al trattamento di tali
rifiuti.
Il sistema è regolato e coordinato dal Centro di Coordinamento Raee (CdC) sotto la vigilanza del
Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, del Ministero dell’Economia e
delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico.
Il CdC rappresenta il punto di riferimento di tutti i soggetti coinvolti nella filiera dei Raee e opera in
forza di specifici accordi previsti dalla normativa vigente.
Esaminiamo ora il contenuto vigente dell’art.11 (Ritiro di AEE secondo i sistemi “uno contro uno e
uno contro zero” del D.lgs 49/2014 riscritto alla luce delle nuove disposizioni di cui sopra:
I distributori assicurano, al momento della fornitura di una nuova Aee, il ritiro gratuito, in ragione
di uno contro uno, dell’apparecchiatura usata di tipo equivalente. L’attività di ritiro gratuito può
essere effettuata, su base volontaria, anche dai distributori di AEE professionali incaricati da i
produttori di tali apparecchiature di provvedere al ritiro dei Raee professionali.
I distributori con superficie di vendita AEE al dettaglio di almeno 400 metri quadrati assicurano il
ritiro dei Raee di piccolissime dimensioni proveniente da nuclei domestici a titolo gratuito e senza
obbligo di acquisto di Aee di tipo equivalente. Tale attività di ritiro gratuito può essere effettuata, su
base volontaria, anche per singole tipologie di Raee, dai distributori con superficie di vendita al
dettaglio inferiore ai 400 metri quadrati e dai distributori che effettuano vendite mediante tecniche
di comunicazione a distanza.

I distributori,ivi compresi coloro che effettuano televendite e vendite elettroniche, hanno l’obbligo
di informare i consumatori sulla gratuità del ritiro con modalità chiare e di immediata percezione,
anche tramite avvisi posti nei locali commerciali oppure mediante apposite comunicazioni nel
proprio sito internet.
Nel caso di uno contro zero, i distributori sono tenuti altresì ad informare i consumatori dell’assenza
dell’obbligo di acquistare altra o analoga merce.
Nella definizione di raccolta ai sensi dell’art.183, comma 1, lettera o), del D.LGS 152/06, è
compreso anche il deposito preliminare alla raccolta dei Raee effettuato dai distributori per i rifiuti
ritirati presso i locali del proprio punto vendita ovvero presso altri luoghi, comunicati al CdC nel
portale telematico messo a disposizione dal medesimo e realizzati in conformità quanto previsto, ai
fini del loro trasporto ai centri di raccolta realizzati e gestiti sula base dei decreti adottati ai sensi
dell’art.183, comma 1, lettera mm), del Dlgs 152/06, o ai centri di raccolta autorizzati ai sensi
dell’articoli 208, 212, 213 e 216 e le disposizioni del titolo III-bis della parte seconda del
medesimo decreto o agli impianti autorizzati al trattamento adeguato.
Al deposito preliminare alla raccolta effettuato dai distributori non si applicano gli articoli 208,
212,213 e 216 e le disposizioni del titolo III- bis della parte sconda del medesimo decreto
legislativo.
I rifiuti ritirati possono essere raggruppati e, ove ritirati selettivamente, depositati per tipologia nella
stessa area di deposito preliminare.
Il trasporto dal deposito al centro di raccolta o all’impianto di trattamento può avvenire a scelta del
distributore o del soggetto da esso incaricato, ogni tre mesi o quando il quantitativo ritirato e
depositato raggiunge i 3.500 kg per ciascuno dei raggruppamenti di cui all’allegato 1 annesso al
decreto ministeriale 20 febbraio 2023, n.40.
Il deposito preliminare ha durata non superiore a un anno, anche nel caso in cui il quantitativo
ritirato e depositato non raggiunge i 3.500 kg.
I dati annuali relativi al peso dei Raee ritirati nel punto di vendita, raggruppati e depositati
selettivamente per tipologia nell’area di deposito preliminare, sono conservati da ciascun
distributore per tre anni.
Il deposito preliminare alla raccolta è effettuato in un luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato, nel quale i Raee sono protetti dalle acque meteoriche e dall’azione del vento mediante
appositi sistemi di copertura, anche mobili,nonché raggruppati avendo cura di tenere separati i
rifiuti pericolosi, in conformità all’articolo 187, comma 1, del Dlgs 152/06.
L’integrità delle apparecchiature è garantita mediante l’adozione di ogni precauzione idonea ad
evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

I distributori che effettuano la vendita mediante tecniche di comunicazione a distanza, comprese la
televendita e la vendita elettronica, possono avvalersi del luogo di ritiro e del luogo di deposito
preliminare alla raccolta da un altro distributore che non operi mediante tecniche di comunicazione
a distanza ovvero organizzare autonomamente il ritiro e il deposito in conformità alle disposizioni
vigenti.
I distributori ed i soggetti da questi incaricati che effettuano il ritiro secondo le descritte modalità
non sono soggetti all’obbligo d tenuta dei registro cronologico di carico e scarico di cui all’art.190
del codice ambientale, né all’obbligo di comunicazione di cui all’art.189, comma 3, (MUD), e non
sono tenuti ad iscriversi al RENTRI.
Le operazioni di deposito preliminare alla raccolta e di trasporto effettuate dal distributore e dal
soggetto da esso incaricato non sono subordinate all’iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali, di cui all’articolo 212 del D.lgs 152/06.
Il trasporto di questi rifiuti, ivi compreso quello dai locali del punto di vendita al luogo di deposito,
se diverso dal punto di vendita stesso, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante
il luogo di produzione, la tipologia di materiale ed il luogo di destinazione.
La tracciabilità, alla luce di quanto sopra, sarà garantita mediante la comunicazione annuale dei dati
relativi al peso dei Raee ritirati nel punto vendita, da trasmettere mediante il portale del CdC.
Tutte queste disposizioni si applicano anche al ritiro dei Raee effettuato dagli installatori e dai
gestori dei centri di assistenza tecnica di AEE nello svolgimento della propria attività.
Per quanto attiene all'aspetto sanzionatorio le sanzioni sono indicate nell'articolo 38, comma 1, del
D.lgs.n49/14, per il quale il soggetto obbligato è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 150 a 400 euro per ciascun Raee non ritirato o ritirato a titolo oneroso, relativamente al ritiro uno
contro uno e per la violazione dell'obbligo di informazione dei consumatori; mentre non sussiste
una sanzione per il mancato ririro di uno contro zero.
Sono abrogati i regolamenti 8 marzo 2010, n.65 e 31 maggio 2016, n.121.
A seguito di tali modifiche normative l’Albo nazionale gestori ambientali ha emanato la Circolare
n.3 del 25 novembre 2024 fornendo i dovuti chiarimenti in merito all’abrogazione della cat.3-bis
intervenuta a sensi del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’articolo 14-bis della legge 14
novembre 2024 n.166.
Con essa sono state dettate direttive operative per le Sezioni regionali ai fini dell’applicazione del
nuovo disposto normativo ed in particolare:
inserimento di un blocco informatico preventivo di tutte le istanze, iscrizioni, variazioni, rinnovi,
relative alla cat.3-bis;

invio di una comunicazione PEC a tutte le imprese attualmente iscritte alla categoria 3-bis per
informarle dell’avvenuta abrogazione e della successiva cancellazione d’ufficio dall’Albo nazionale
gestori ambientali con decorrenza 15 novembre 2024, per la categoria interessata dalla riforma;
archiviazione di tutte le istanze di iscrizione, variazione, rinnovo, attualmente in corso di istruttoria.
L'obbligo di iscrizione all'Albo è stato sostituito dall'invio di una comunicazione dei punti vendita o
degli altri luoghi in cui viene effettuato il deposito preliminare da parte dei distributori, installatori e
centri di assistenza tecnica, al sistema informativo del Centro di coordinamento Raee.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai sensi
della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

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