Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 17 ottobre 2024

Decreto legge n.153 del 17 ottobre 2024 (DL Ambiente): i rifiuti da
manutenzione del verde prodotti dalle aziende sono urbani e non più speciali.
Circolare 3 marzo 2025 n.39940 MASE

L’articolo 2, comma 3, lettera b), del Dl 153/2024, cd. Decreto Ambiente , recante: ”Disposizioni
urgente per la tutela ambientale del paese la razionalizzazione dei procedimenti di valutazione e
autorizzazione ambientale, la promozione dell’economia circolare, l’attuazione di intervento in
materia di bonifiche di siti contaminati e dissesto idrogeologico”, convertito con legge 191/2024 ha
apportato alcune modifiche al Dlgs 152/2006 assimilando agli urbani prodotti dalle famiglie i rifiuti
da manutenzione del verde, sfalci e potature, anche se provengono dalla manutenzione del verde
privato realizzato da un impresa.
Tale novità normativa è stata introdotta aggiungendo il punto 20- bis, che ha inserito le attività di
cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato, tra quelle capaci di produrre
rifiuti urbani provenienti da altre fonti di cui all’Allegato L-quinques alla parte IV del TUA, ovvero
fra quelle attività che producono rifiuti speciali assimilati ope legis agli urbani.
In sintesi sono le attività esercitate da imprese che curano e manutengono parchi e giardini presso
abitazioni pubbliche e private ovvero presso aree verdi, cimiteri, terreni pubblici.
Il problema che si è subito posto a fronte di questa novità legislativa è che le imprese che producono
queste tipologie di rifiuti identificate con il cer 200201 possono recarsi a conferirle presso i centri di
raccolta comunale creando non poco difficoltà operative agli enti locali che si sono trovati di fronte
ad un notevole aumento dei quantitativi di tale tipologia di rifiuti.
Quindi gli effetti di tale riforma viene ad avere un forte impatto sia da un punto di vista
operativo/logistico sia sul fronte economico finanziario per chi ha la gestione del servizio pubblico
che si troverà di fronte ad un incremento della quantità di rifiuti organici che verranno conferiti da
utenze non domestiche che esercitano l’attività di cura del verde
Per ovviare a tali criticità il Mase ha adottato la Circolare 3 marzo 2025, n.39940 dettando
istruzione operative per la gestione di tali rifiuti presso i Centri di Raccolta precisando, in primis,
che l’assimilazione degli stessi agli urbani non implica automaticamente la possibilità di conferirli
presso tali centri senza alcuna limitazione di accesso in quanto l’art.198, comma 2, del TUA,
attribuisce agli Enti di governo d’ambito territoriale, se costituiti, ovvero ai Comuni, la disciplina
organizzativa e la gestione dei CdR, anche riferita alle tipologie di rifiuti conferibili e alle
condizioni di accesso da parte dei con feritori.

Di conseguenza ciascun ente deputato alla gestione dei CdR comunali adotta un proprio
regolamento con il quale stabilisce, in relazione all’adeguatezza dello spazio e delle attrezzature
esistenti, giorni ed orari di conferimento per i rifiuti che provengono dal verde privato, possono
anche limitare le quantità conferibili dalle utenze, fino ad arrivare a non consentire l’accesso di tali
flussi qualora non siano in grado di garantire il corretto funzionamento di tali centri mancando spazi
e attrezzature adeguati.
Non è escluso, altresì, che le utenze non domestiche siano chiamate a pagare tariffe aggiuntive
affinché l’ente possa mettere a loro disposizione un servizio dedicato o finanche di essere chiamate
a dimostrare che il rifiuto oggetto di conferimento provenga dall’interno de territorio comunale su
cui insiste il centro di raccolta.
Venendo ora ad una disamina più dettagliata della Circolare in commento esaminiamo i tre scenari
individuati dal Mase:

a) un primo caso riguarda utenze domestiche e non domestiche (imprese) con sede nel Comune
in cui ubicato il CdR e che conferiscono i rifiuti con veicoli propri; le utenze domestiche
accederanno esibendo il documento d’identità e l’iscrizione al
registro utenze Tari tributo; le utenze non domestiche accederanno esibendo la scheda rifiuti
conferiti al CdR di cui all’Allegato Ia del DM 8 aprile 2008, e il veicolo deve risultare
iscritto in categoria 2-bis dell’Albo gestori ambientali con cer 200201;
b) un secondo caso disciplina le utenze domestiche e non domestiche imprese) nei Comuni che
fanno conferire i rifiuti nel proprio CdR da parte dell’impresa di giardinaggio che effettua la
manutenzione del verde; in questi casi per agevolare l’identificazione del produttore o del
Comune a cui va attribuita la produzione dei rifiuti, viene chiesto che l’utente interessato
accompagni personalmente o tramite dichiarazione sottoscritta, il giardiniere presso il CdR
comunale; il cittadino viene identificato con documento di identità e iscrizione registro Tari
tributo, mentre per le imprese occorre la Scheda rifiuti conferiti al centro di raccolta ovvero
Allagato Ia del DM 8 aprile 2008 dove il giardiniere (impresa) è indicato come produttore e
il nominativo dell’utenza domestica presso al quale è stato prodotto il rifiuto oggetto di
conferimento va indicato in nota ed il veicolo deve risultare iscritto all’Albo gestori
ambientali in categoria 2-bis con cer 200201;
c) il terzo caso riguarda aziende che conferiscono i rifiuti derivanti dalla propria attività di
manutenzione del verde che sono registrati come utenze non domestiche nel Comune di
riferimento del CdR ma i rifiuti provengono da territori comunali diversi da quello del CdR
al quale accedono; la circolare stabilisce in questo caso che il conferimento può avvenire

anche a titolo oneroso, in base a quantitativi massimi stabiliti dal Regolamento secondo
regole di accesso predeterminate, ed il corrispettivo può essere definito con la stipula di un
contratto tra il gestore del servizio di igiene urbana ed il giardiniere oppure in alternativa
con una delibera il Comune può prevedere o un corrispettivo per l’utilizzo del servizio o la
facoltà del gestore del servizio di igiene urbana di stipulare tali contratti potendo definire i
costi del servizio.
Anche per questa fattispecie il conferimento avviene con l’utilizzo della Scheda rifiuti
conferiti al CdR di cui all’Allegato Ia del DM 8 aprile 2008 ed i veicoli devono essere
iscritti in categoria 2-bis dell’albo gestori ambientali.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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