La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma l’illecità del trasporto senza autorizzazione.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 7 gennaio 2025

La Corte di Cassazione con la sentenza n.520 del 7 gennaio 2025 conferma
l’illecità del trasporto senza autorizzazione.

La pronuncia in commento prende avvio dalla sentenza del 12 aprile 2023 con la quale la Corte di
appello di Catanzaro confermava la sentenza emessa dal giudice di primo grado condannando
l’imputato per il reato di cui all’articolo 256, comma 1, del Dlgs 152/2006, in relazione all’attività
di gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
Veniva presentato ricorso per cassazione avverso tale sentenza
Il tribunale di prima face dopo aver ribadito, sulla scia di consolidati principi giurisprudenziali, che
il reato contestato all’imputato è da annoverare tra i reati comuni e ad effetto istantaneo per il cui
perfezionamento è sufficiente la sussistenza anche di un solo episodio di trasporto in assenza della
prescritta autorizzazione, conclude per la condanna dell’imputato per il reato ascrittogli.
Il ricorrente presentava ricorso in Cassazione sostenendo l’occasionalità della condotta che, in
quanto tale, mancante il carattere della sistematicità e ripetitività della stessa, ne escluderebbe la
rilevanza penale.
Di diverso avviso è stata la suprema Corte che con la sentenza in commento conferma la condanna
dell’imputato per il trasporto non autorizzato di rifiuti propri di cui all’art.256, comma 1, lett.a), del
D.lgs.n.152/06, conclude che è sufficiente anche una sola condotta seppur occasionale a configurare
la fattispecie delittuosa contestata.

La suprema Corte richiamando il costante orientamento della giurisprudenza sia di merito che di
legittimità, in linea con le precedenti pronunce della III Sezione Penale, si concentra sulla
configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non autorizzato di rifiuti, sostenendo che
il reato di cui all’art.256, comma 1, lett,a) del DLS 152/06 e s.m.i. si perfeziona nel momento in cui
si realizza la singola condotta tipica, ovvero il trasporto di rifiuti è da considerarsi istantaneo e per
la cui realizzazione è sufficiente un unico trasporto abusivo.
Sostiene la Corte che stante la natura di illecito istantaneo del reato contravvenzionale ascritto
all’imputato, anche una sola condotta, integrante una delle ipotesi alternative previste dalla norma a
consentirne il perfezionamento, al contrario di una continuativa ed organizzata attività abusiva di
trasporti, ricorrendone gli altri presupposti, potrebbe invece integrare il ben più grave delitto di cui
all’articolo 260, comma 1, del Dlgs 152/06 ovvero il reato di traffico illecito di rifiuti.
Secondo il giudice di legittimità non salva l’azienda la mera occasionalità del trasporto, se la
movimentazione abusiva del rifiuto è indice di un minimo di organizzazione che faccia desumere

che non ci trovi di fronte ad una condotta estemporanea e assolutamente occasionale ma ad una
attività che potrebbe essere reiterata.
Al riguardo la Corte si richiama ad indici sintomatici della gestione illecita che ne escludono
l’occasionalità ovvero:
a) la provenienza del rifiuto da un’attività imprenditoriale esercitata da chi effettua o dispone
l’abusiva gestione;

b) la necessità di un veicolo adeguato e funzionale all’attività concretamente svolta;
c) il numero di soggetti coinvolti nell’attività
d) l’ingente quantità di rifiuti, denotante lo svolgimento di un’attività implicante un minimum
di organizzazione necessaria alla preliminare raccolta e cernita di materiali;
e) le caratteristiche del rifiuto, indicative di precedenti attività preliminari di prelievo,
raggruppamento, cernita, deposito.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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