Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio 2017 Con questa circolare il...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 16 ottobre 2019

Circolare n.10 del 16 ottobre 2019: chiarimenti riguardanti i responsabili tecnici
dispensati dalle verifiche dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30
maggio 2017

Con questa circolare il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti su alcuni
aspetti relativi alle innovazioni introdotte dalla delibera n. 6 del 30 maggio 2017 sulla
disciplina del responsabile tecnico.
Ricordiamo che su questa delibera, che si articola in 4 articoli e 3 allegati, che
stabilisce i nuovi requisiti del RT sia per quanto attiene ai titoli di studio che
all’esperienza, era già intervenuto l’organo centrale dell’Albo attraverso la circolare
n.59 del 12 gennaio 2018 con la quale venivano affrontati in 5 punti i principali
aspetti della nuova disciplina ed in particolare anche quello della dispensa dalle
verifiche.
Come è noto l’articolo 2, comma 5, della delibera n.6/2017 dispensa dalle verifiche,
sia iniziale che di aggiornamento, il legale rappresentante dell’impresa che ricopra, al
contempo, anche il ruolo di RT e che, abbia maturato, al momento della
presentazione della domanda, esperienza nel settore di attività interessato.
Su questo punto la circolare n.59/2018 ha chiarito che i 20 anni di esperienza
acquisiti nel doppio ruolo devono essere maturati nello stesso settore di attività e
quindi distinguendo questi ultimi in:
a) trasporto rifiuti urbani;
b) trasporto rifiuti speciali pericolosi o non pericolosi;
c) intermediazione e commercio di rifiuti;
d) bonifica dei siti;
e) bonifica di beni contenenti amianto.
Eventuali interruzioni del periodo considerato possono essere uguali o inferiori al
venti per cento di detto periodo ma non sono consentite nell’ultimo anno di attività.
Viene poi chiarito che la dispensa dalle verifiche permane anche nei casi di
interruzioni consentite per un periodo inferiore o uguale al 20% nel corso dei 20 anni
previsti, sia se l’interruzione riguarda il ruolo di responsabile tecnico sia che riguardi il
ruolo di legale rappresentante dell’impresa intervenute a qualsiasi titolo ovvero sia se

l’impresa cessa l’attività sia se è l’interessato a cessare l’incarico di RT; la dispensa
viene riconosciuta anche qualora l’esperienza sia stata conseguita/maturata in aziende
diverse purchè per ognuna si sia esercitato congiuntamente il doppio ruolo.
Sarà il legale rappresentante che dovrà chiedere tale dispensa dalle verifiche
trasmettendo alla Sezione competente il modello contenuto nell’allegato A alla
circolare corredato dalla dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà contenuto nel
modello di cui all’allegato B; la Sezione regionale una volta effettuati le verifiche
istruttorie necessarie rilascerà l’attestazione della dispensa dalle verifiche per il
modulo corrispondente al settore di attività.
In tale già delineato contesto normativo interviene nuovamente il Comitato nazionale
con la Circolare in commento sollecitato dal chiarire se i responsabili tecnici dispensati
dalle verifiche ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della delibera n.6 del 30 maggio
2017, modificata con delibera n.3 del 25 giugno 2019, e che intendono svolgere la
funzione di responsabile tecnico per altri settori di attività, debbano sostenere la
verifica iniziale, costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno
un modulo specialistico, oppure la verifica relativa ai soli moduli specialistici che
interessano.
Il Comitato nazionale ritiene che sulla base della normativa vigente il soggetto
dispensato dalle verifiche ai sensi della suindicata delibera n.6/2017, in combinato
disposto con l’at.13, comma 3, del DM 120/2014, chi intende svolgere la funzione di
responsabile tecnico per altri settori di attività, dovrà sostenere la verifica iniziale
costituita dal modulo obbligatorio per tutte le categorie e da almeno un modulo
specialistico, come previsto dalla delibera n.4 del 25 giugno 2019.
Viene quindi confermata la natura unitaria della verifica ovvero la necessità del
conseguimento sia del modulo obbligatorio che di quello specialistico ed in particolare
delle conoscenze trasversali che necessitano per l’assunzione di tale incarico dato il
ruolo centrale e fondamentale che il responsabile tecnico viene ad assumere nel
contesto Albo.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo

Esperto Ambientale
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