Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di omesso pagamento del diritto annuale Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Albo gestori ambientali: cambiano le scadenze per le imprese morose in caso di
omesso pagamento del diritto annuale

Una particolare ipotesi di sospensione e cancellazione di natura non disciplinare, alla quale non si
applicano le procedure garantiste proprie del procedimento disciplinare, sono disciplinate dal
combinato disposto degli articoli 24, comma 7, e 20 comma1, lettera f), del DM. N.120/2014 in
applicazione dei quali viene irrogata la sospensione d’ufficio per omesso pagamento del diritto
annuale nel termine previsto; tale sospensione d’ufficio permane fino a quando l’iscritto non
dimostri alla Sezione l’avvenuto pagamento.
Dalla sospensione d’ufficio per dodici mesi si passerà alla cancellazione d’ufficio qualora il
mancato pagamento si protrae per un periodo superiore ai dodici mesi e l’impresa nelle more sia
stata sospesa.
Proprio in merito a tali fattispecie era intervenuto il Comitato nazionale con le circolari n.144 del 4
maggio 2018 e n.149 del 4 settembre 2018 al fine di risolvere la criticità segnalata da più Sezioni
regionali che lamentavano l’impossibilità di notificare i provvedimenti di sospensione o
cancellazione, adottati in applicazione del combinato disposto degli articoli 24, comma 7 e 20
comma1, lettera f), del DM. N.120/2014, risultando le imprese stesse sprovviste degli indirizzi di
posta certificata (PEC) validi e funzionanti o risultando irreperibili anche a seguito di invio della
notifica mediante il servizio postale.
In sintesi, considerando che i provvedimenti di sospensione e cancellazione devono essere notificati
agli interessati affinché possano produrre i propri effetti, la conseguenza della mancata notifica
nelle fattispecie sopra descritte, non consente di espungere tali imprese dall’elenco degli iscritti
pubblicato sul sito web dell’Albo, creando una disparità di trattamento nei confronti delle imprese
che operano nel rispetto della norma.
Per ovviare a questo problema il Comitato nazionale ha stabilito come devono procedere le Sezioni
regionali ovvero stabilendo tempi e modalità del procedimento al fine di operare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale; più precisamente la Circolare stabiliva che decorso il termine del 30
aprile previsto dall’articolo 24, comma4, del D.M. 120/2014, entro il quale le imprese devono
effettuare il versamento del diritto annuale d’iscrizione, le Sezioni provvedono a deliberare le
sospensioni per mancato versamento del diritto medesimo entro la data del 20 maggio con
decorrenza 15 giugno e notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento.
Successivamente le Sezioni, nei casi di mancata notifica a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non
valido o non funzionante, provvedono alla pubblicazione sul sito web dell’Albo dell’elenco delle
imprese sospese o cancellate in applicazione delle norme sopra citate, riportando per ciascuna

impresa una serie di dati quali il numero di iscrizione all’Albo, la denominazione, la ragione
sociale, il codice fiscale e gli estremi del provvedimento di sospensione o di cancellazione.
In tali casi la pubblicazione tiene luogo della notifica ai sensi dell’articolo 21 bis della legge 241/90
che dispone che qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile
o risulti particolarmente gravosa, l’amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee
di volta in volta stabilite dall’amministrazione medesima.
Proprio sulla procedura sopra descritta è intervenuto di recente il Comitato nazionale con la
Circolare n.5 del 27 aprile 2022 stabilendo nuove tempistiche dei procedimenti avviati ai sensi
dell’articolo 20, comma 1, lettera f) e 2, comma 7, del Dm 120/2014, sostituendo così quelle
contenute nelle precedenti circolari n.148 e 149 sopra descritte, per tutte le imprese che risultano
sprovviste di indirizzi PEC validi e funzionanti o che risultano irreperibili.
In particolare le procedure da adottare sono:
a) decorso il termine del 30 aprile previsto dall’articolo 24, comma 4, del DM 120/14, le
sezioni regionali e provinciali provvedono a deliberare le sospensioni per mancato
versamento del diritto d’iscrizione entro la data del 20 maggio con decorrenza 15 giugno e
notificano a mezzo PEC all’interessato il relativo provvedimento. Nei casi mancata notifica
a causa dell’indirizzo PEC inesistente, non valido o non funzionante, provvedono mediante
la pubblicazione sul sito web dell’Albo il 1 giugno;
b) nel caso in cui le imprese permangono per più di dodici mesi nelle condizioni di cui
all’articolo 24, comma 7, del DM 120/14, le Sezioni regionali e provinciali provvedono a
deliberare la cancellazione ai sensi dell’art.20, comma 1, lettera f) del DM 120/14 entro il
giorno 5 del mese di luglio e notificano, a mezzo PEC, al soggetto interessato il relativo
provvedimento con decorrenza dal giorno 1 del successivo mese di agosto.
Nei casi di mancata notifica del provvedimento di cancellazione a causa di un indirizzo PEC
inesistente, non valido o non funzionante, le Sezioni provvedono mediante pubblicazione sul
sito web dell’Albo il giorno 16 del mese di luglio.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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