L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e trasporto rifiuti.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

L’Albo Gestori Ambientali ritorna sul tema dell’utilizzo delle macchine operatrici
stabilendo le condizioni per il loro utilizzo nell’ambito dell’attività di raccolta e
trasporto rifiuti.

Prima di procedere all’esame della recente Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 con la quale l’organo
centrale dell’Albo gestori ambientali ha fornito ulteriori chiarimenti in merito all’utilizzo delle
macchine operatrici per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti, ricordiamo brevemente quanto già in
precedenza lo stesso aveva stabilito.
Nel merito con la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 il Comitato nazionale dell’Albo nazionale
gestori ambientali ha fornito chiarimenti in merito alle caratteristiche nonché all’utilizzazione dei
veicoli classificati macchine operatrici. Va premesso che dalla lettura del combinato disposto delle
norme di cui agli articoli 10 (requisiti e condizioni per l’iscrizione all’Albo) e 11(requisiti di idoneità
tecnica e capacità finanziaria) del Decreto ministeriale n.120 del 3 giugno 2014, si evince che la
disponibilità e usufruibilità dei veicoli/mezzi rientra nell’ambito del requisito dell’idoneità/capacità
tecnica di cui deve essere in possesso il soggetto che intende iscriversi all’Albo per l’esercizio
dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
Ed è proprio nel contesto sopra delineato che si colloca la Circolare n.11 del 17 dicembre 2019 con
la quale il Comitato nazionale ha fornito i necessari chiarimenti in relazione alle richieste di alcune
sezioni regionali sui limiti e le condizioni d’iscrizione all’Albo dei veicoli classificati come macchine
operatrici.
Al riguardo il Comitato ha in premessa ritenuto opportuno declinare la definizione delle macchine
operatrici contenuta nell’articolo 58 del Codice della Strada ovvero:”le macchine operatrici sono
macchine semoventi o trainate, a ruote o a cingoli, destinate ad operare su strada o nei cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con speciali attrezzature; in quanto veicoli possono circolare su strada
per il proprio trasferimento o per lo spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della
macchina stessa o del cantiere nei limiti e con le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione”.
Risulta chiaro da tale definizione che questi veicoli, pur potendo circolare su strade pubbliche, non
possono essere destinati al trasporto di persone o cose come gli altri veicoli in quanto possono
circolare solo per trasportare/trasferire se stesse o cose connesse al loro ciclo operativo o a quello del
cantiere in cui trovano ad operarsi.
In sintesi esse possono circolare ma sempre nei limiti del lavoro che devono eseguire e pertanto si
ritiene che solo eccezionalmente possono ritenersi idonee al trasporto di cose nel contesto della loro
legittima operatività.

Dunque, alla luce di tale definizione normativa l’organo centrale dell’Albo ha chiarito, con riguardo
all’iscrizione all’Albo, che le suddette macchine operatrici possono essere iscritte:
a) nella categoria 2 bis qualora i rifiuti che si intendono trasportare si configurano come “cose
connesse al ciclo operativo della macchina stessa o del cantiere”; un esempio, esemplificativo
e non esaustivo, ricadente in tale fattispecie è la possibilità di utilizzare tali veicoli nell’ambito
dell’attività edilizia per il trasporto di materiali utilizzati in tale ciclo produttivo o di risulta
dell’attività del cantiere;
b) nella categoria 1 (raccolta e trasporto rifiuti urbani) per lo svolgimento dell’attività di
spazzamento meccanizzato di cui all’Allegato C alla Delibera n. 5 del 3 novembre 2016, come
modificata dalla Delibera n.8 del 12 settembre 2017, relativamente alle macchine operatrici
identificate come spazzatrici e limitatamente alle tipologie di rifiuti classificate con i codici
dell’EER 200302 (rifiuti da mercati) e 200303 (residui della pulizia stradale);
c) nella categoria 1 per lo svolgimento dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti giacenti sulle
aree e strade urbane, extraurbane e autostrade di cui all’articolo 184, comma 2, lett.d) del
D.lgs 152/06, e raccolta e trasporto di rifiuti abbandonati sulle spiagge marittime e sulle rive
dei corsi d’acqua di cui all’allegato D, tab.D6 e D7, alla delibera n.5 del 3 novembre 2016,
come modificata dalla delibera n.8 del 12 settembre 2017.
In tale ultimo caso, quindi limitatamente al solo punto 3 della circolare in commento, non è
prevista l’indicazione di specifiche tipologie di rifiuti.
Venendo ora all’esame della Circolare n.2 del 9 febbraio 2021 avente ad oggetto le modalità di
utilizzo delle macchine operatrici in particolari condizioni stradali, il Comitato nazionale è stato
chiamato a pronunciarsi, su diverse sollecitazioni pervenute dalle Sezioni regionali, circa la
possibilità di utilizzare tali veicoli per trasportare rifiuti in via eccezionale su strade che non
consentano l’accesso ai normali veicoli che usualmente sono adibiti al trasporto dei rifiuti.
Al riguardo, facendo seguito alla circolare n.11del 17 dicembre 2019 e facendone comunque salvo
il contenuto, il Comitato ribadisce che poiché la disciplina applicabile alle macchine operatrici, la
loro classificazione e le caratteristiche costruttive fanno riferimento all’uso al quale esse sono adibite,
appare chiaro che la loro funzione rimanga circoscritta ai lavori cui tali veicoli sono destinati, non
potendosi ritenere che lo “spostamento di cose connesse con il ciclo operativo della macchina stessa
o del cantiere” prevista dall’articolo 58 del CdS consenta, in linea generale, il trasporto di cose.
Pertanto, prosegue la circolare in commento,qualora il prelevamento dei rifiuti debba avvenire in aree
caratterizzate, a causa del fondo stradale o dell’ampiezza della carreggiata, da oggettive difficoltà di
accesso per i normali veicoli adibiti al trasporto di rifiuti, l’utilizzo di tali veicoli deve ritenersi
consentito in funzione della mera esecuzione di detta attività di prelevamento, fermo restando che i

rifiuti dovranno essere trasbordati in apposito veicolo autorizzato al trasporto dei rifiuti non appena
le caratteristiche dimensionali,strutturali e funzionali della strada lo consentono.
In conclusione il Comitato ha ritenuto possibile l’iscrizione all’Albo delle macchine operatrici
relativamente alla fase di prelevamento, disponendo, altresì, che le Sezioni regionali nei
provvedimenti d’iscrizione, accanto si dati identificativi della macchina operatrice, annotino che
“l’uso è limitato alle sole strade non accessibili ai veicoli destinati al trasporto”.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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