Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256,
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di
un’attività primaria ma a seguito di altra attività anche se posta in essere in maniera occasionale.
In altre parole tale fattispecie illecita può essere realizzata anche da chi non è organizzato in
un’attività di impresa professionale quale attività primaria.
Tale posizione sancita dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze viene confermata di recente
con la pronuncia n.2575 del 21 gennaio 2019 con la quale viene respinta le tesi sostenuta
dall’imputato in base alla quale non si configurerebbe il reato di cui all’art.256, comma 1, del D.lgs
152/06, in quanto nel caso in specie non veniva svolta una attività imprenditoriale e quindi cadeva il
presupposto della fattispecie criminosa.
La Corte di Cassazione, al contrario, ha più volte confermato che il carattere dell’imprenditorialità
non è necessario all’integrazione del reato suindicato e che ciò è vero, in generale, per qualsiasi
attività illecita di gestione di rifiuti e quindi anche nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti senza
iscrizione all’Albo; in particolare proprio il termine “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui
all’art.256, comma 1, fa riferimento a tutte le categorie e quindi anche al detentore e non è
necessario che vi siano i requisiti di imprenditorialità e professionalità, avendo invece rilievo alcuni
elementi dai quali poter desumere un minimo di organizzazione quali un veicolo adeguato e
funzionale al trasporto, la quantità di rifiuti ed il tipo stesso di rifiuto.
Con questa ultima pronuncia la suprema Corte, in linea con le precedenti sempre della III Sezione
Penale, si concentra anche sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non
autorizzato di rifiuti (trattasi di rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste, raee, lamiere varie e
parti di veicoli), sostenendo che il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 e
s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. ovvero che il trasporto
di rifiuti senza autorizzazione è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è, pertanto,
sufficiente un unico trasporto abusivo; in altre parole affinchè si incorra nel reato ex articolo 256,
comma 1, lett. a) Dlgs 152/2006 basta porre in essere una sola condotta di trasporto priva di
autorizzazione.

L’autore dell’illecito, al contrario, sosteneva di non essere imprenditore e di aver svolto il trasporto
in maniera occasionale.
Di contrario avviso è stato il supremo giudice di legittimità che, oltre a riaffermare che affinchè si
configuri la gestione illecita di rifiuti è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle
ipotesi alternative previste dalla norma, ha anche confermato che non rileva la qualifica soggettiva
del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi,
che può essere svolta anche di fatto.
In particolare la condotta abusiva deve essere desunta anche da indici sintomatici quali la
eterogeneità dei rifiuti trasportati, la loro quantità,le caratteristiche dei rifiuti, tutti elementi che sono
stati riscontrati nel caso in giudizio in quanto i rifiuti erano stati prodotti da terzi ed il detentore
attuale (trasportatore abusivo) voleva trarne profitto mediante il commercio degli stessi ad un centro
di raccolta.
Pertanto nel caso in specie l’imputato veniva condannato per la fattispecie sanzionatoria ex
art.256,comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 configurandosi nella sua condotta un trasporto di rifiuti
con mezzi non autorizzato.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it
Leonardo Di Cunzolo
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri