L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29 luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni
L’Albo Gestori Ambientali ai tempi del Covid-19: con la Circolare n.9 del 29
luglio 2021 viene nuovamente prorogata la validità delle iscrizioni
Con la circolare in commento che sostituisce la n.6 del 11 maggio 2021 il Comitato
nazionale ha dettato le proprie disposizioni in merito all’applicazione dell’articolo 3-
bis, della legge 27 novembre 2020, n.159, di conversione del decreto legge 7 ottobre
2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020, il quale al comma 1, modifica l’art.103,
comma 2 della legge 24 aprile 2020 n.27, di conversione del decreto legge 17 marzo
2020 n.18, disponendo che le parole “il 31 luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti:
”la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da
Covid-19.
Pertanto, allo stato il richiamato art.103, comma 2, dispone che: “tutti i certificati,
attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati,
in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato
di emergenza epidemiologica da Covid-19, conservano la loro validità per i 90 giorni
successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”, il quale ultimo è
stato nuovamente prorogato, con il decreto legge 23 luglio 2021 n.105, sino al 31
dicembre 2021.
In definitiva, alla luce del combinato disposto delle normative suindicate, le iscrizioni
all’Albo nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il
31 gennaio 2020 ed il 31 dicembre 2021, conservano la loro validità fino al 31 marzo
2022; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di
favore e quindi continuare ad operare legittimamente fino al momento del superamento
dell’emergenza devono comunque:
a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio
dell’attività e che in caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere
sottoposte a procedimenti disciplinari con l’irrogazione delle relative sanzioni.
b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei
rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto,
apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo
intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 3 marzo 2022;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
La circolare n.9 del 29 luglio 2021 conclude rendendo noto che le imprese possono
verificare la scadenza delle proprie iscrizioni all’interno della propria area riservata sul
sito istituzionale dell’Albo nazionale gestori ambientali.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©
Per maggiori informazioni scrivere a
info@bsnconsulting42.it
www.bsnconsulting42.it







