Deliberazioni n.3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo m...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 3 giugno 2021

Deliberazioni n.3 e 5 del 3 giugno 2021: l’Albo Gestori Ambientali
interviene sulle verifiche di idoneità del Responsabile tecnico
ridefinendo le materie delle verifiche di aggiornamento del solo modulo
obbligatorio.

Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali di fronte al perdurare
dell’emergenza epidemiologica Covid-19 ha adottato, con le Deliberazioni in
commento importanti provvedimento al fine di ovviare all’impossibilità in questo
momento per i responsabili tecnici, sia in regime ordinario che in regime transitorio, di
poter sostenere le verifiche di aggiornamento dell’idoneità tecnica.
Ma andiamo per ordine nell’esame delle novità introdotte.
Con la Deliberazione n.3 del 3 giugno 2021 l’organo centrale dell’Albo preso atto che,
ai sensi dell’art.10, comma 9, della legge 28 maggio 2021, n.76, è consentito lo
svolgimento in presenza di procedure selettive di concorsi pubblici nel rispetto di linee
guida validate dal Comitato Tecnico-Scientifico di cui all’Ordinanza del Capo del
Dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020 n.630, ha ritenuto che la
verifica d’ idoneità per gli aspetti organizzativi è assimilabile ad una procedura di
selezione concorsuale.
Pertanto, al fine di agevolare l’attività delle imprese nel particolare contesto
dell’emergenza sanitaria ed economica, ha disposto che siano riprogrammate le
verifiche per l’idoneità del RT delle imprese iscritte, anche con l’introduzione di
sessioni straordinarie, invitando le Sezioni regionali e provinciali interessate a queste
ultime, ad inviare, entro dieci giorni dall’entrata in vigore della presente delibera, alla
segreteria del Comitato stesso, le date e le sedi delle verifiche.
Inoltre la stessa deliberazione n.3 all’articolo 2 istituisce sessioni di recupero delle
verifiche d’idoneità invitando le Sezioni che avevano dovuto rinviare le verifiche per

le quali erano già state raccolte le domande d’iscrizione, a programmare, a partire del
1 luglio, nuovamente le relative sedute dandone comunicazione ai candidati.
Un particolare commento merita la Deliberazione n.5 del 3 giugno 2021 e la
consequenziale Circolare n.8 del 17 giugno con le quali sono state apportate
significative modifiche ed integrazioni alla Deliberazione n.6 del 30 maggio 2017, e
più precisamente all’articolo 2, comma 1 concernente le materie e i quiz oggetto delle
verifiche.
Va premesso che prima di questa deliberazione le materie oggetto delle verifiche
d’idoneità riportate nell’allegato C della deliberazione n.6/2017 ed i relativi quiz
pubblicati sul sito istituzionale dell’Albo erano identiche sia per le verifiche iniziali
che per quelle di aggiornamento.
Proprio in merito a quest’ultimo aspetto l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto di
differenziare i due tipi di verifiche procedendo a ridefinire le materie, i contenuti, i
criteri e le modalità di svolgimento delle verifiche di aggiornamento-modulo
obbligatorio per tutte le categorie, dell’idoneità del responsabile tecnico, con la
pubblicazione sul proprio sito di una sezione dedicata ai nuovi quiz, limitatamente alla
verifica di aggiornamento, che entrano in vigore il 1 luglio 2021 e che saranno
periodicamente aggiornati.
Tali nuovi quiz rappresentano un sottoinsieme in numero di circa 250, estrapolati dalla
banca dati previsti per le verifiche iniziali del modulo obbligatorio (circa 900 al
momento), e che contengono nozioni pratiche più che teoriche sulla gestione dei rifiuti;
risulta chiaro che per il conseguimento dell’idoneità con l’esame di aggiornamento
gioca un ruolo principale l’esperienza ormai acquisita dal responsabile tecnico nel
quinquennio precedente e a maggior ragione ciò vale anche per i responsabili tecnici
che oggi esercitano in regime transitorio e che affronteranno per la prima volta l’esame
di idoneità/aggiornamento, la cui validità si estenderà per i successivi cinque anni dal
superamento della prova.
Se a ciò si aggiunge che per superare la prova di aggiornamento è sufficiente
conseguire una votazione minima di 28 punti, a fronte dei 32 previsti per la verifica

d’idoneità del modulo obbligatorio, si può ritenere raggiunto l’obiettivo di rendere più
semplice il superamento della verifica auspicando una percentuale di idonei nelle
prossime prove maggiore di quella fino ad oggi raggiunta.
Va precisato, però, che qualora il responsabile tecnico in carica che beneficia del
regime transitorio e che sarà chiamato ad una prova meno impegnativa sul modulo
obbligatorio, vuole conseguire l’idoneità per categorie diverse sostenendo gli esami dei
relativi moduli specialistici, dovrà cimentarsi con il modulo obbligatorio non di
aggiornamento bensì con quello della verifica iniziale.
Nulla cambia al momento, invece, per le verifiche di aggiornamento dei moduli
specialistici in quanto sia numericamente che nei contenuti rimangono uguali a quelli
previsti per le verifiche iniziali così come originariamente declinato dalla deliberazione
n.6 del 30 maggio 2017.
In conclusione in sede di verifica di aggiornamento, a differenza della verifica iniziale,
si è voluto maggiormente valorizzare la specifica esperienza maturata nei settori di
attività per i quali il responsabile tecnico intende svolgere l’incarico e che, pertanto, si
è reso opportuno dare una maggiore rilevanza agli argomenti e alle materie che
accertino le conoscenze pratiche volte a confermare l’effettiva professionalità richiesta.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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