La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni delle disposizioni contenute tanto...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

La violazione delle prescrizioni dei provvedimenti autorizzativi

Le procedure di iscrizione all’Albo nazionale gestori ambientali prevedono, in caso di violazioni
delle disposizioni contenute tanto nel regolamento, che ne disciplina l’applicazione ed il
funzionamento, quanto nell’inosservanza delle prescrizioni contenute nei singoli provvedimenti
autorizzatori, un complesso sistema di norme finalizzate a garantirne l’osservanza ed in caso di
violazione l’irrogazione delle previste sanzioni disciplinari.
Tematica questa che spesso sfugge alle imprese iscritte all’Albo e cioè il rischio di incorrere in un
procedimento disciplinare a seguito della inosservanza o violazione delle diverse prescrizioni che
sono contenute nei provvedimenti autorizzatori.
Infatti l’articolo 19 comma 1 lettera a) del D.M. 120/2014 stabilisce che l’efficacia dell’iscrizione
all’Albo è sospesa dalle Sezioni regionali e provinciali quando si verifichi e sia addebitabile
all’impresa o ente “l’inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti
d’iscrizione”; inoltre qualora “siano accertate reiterate violazioni delle prescrizioni di cui
all’articolo 19, comma 1, lettera a)” scatta la sanzione disciplinare più grave ovvero la cancellazione
dall’Albo così come stabilisce l’articolo 20 comma 1,lettera d)
Trattandosi di sanzioni di natura disciplinari le stesse vengono adottate dalla medesima autorità che
ha rilasciato l’autorizzazione, laddove non trattandosi di sanzioni di natura penale (di competenza
dell’autorità giudiziaria) né tantomeno di natura amministrativa-pecuniaria (di competenza della
Provincia), tali provvedimenti sanzionatori vengono ad incidere sull’efficacia del provvedimento
autorizzatorio rilasciato dall’autorità amministrativa.
Vediamo quali sono le prescrizioni contenute o richiamate nei provvedimenti di iscrizione
distinguendo, però, quelle attinenti all’attività di trasporto dei rifiuti da quelle contenute invece nei
provvedimenti autorizzatori dell’attività di intermediazione dei rifiuti e quelle relative alle attività di
bonifiche.
Prescrizioni relative alle attività di trasporto dei rifiuti:
1) durante il trasporto i rifiuti devono essere accompagnati da copia autentica del
provvedimento d’iscrizione o da copia del provvedimento corredato dalla dichiarazione di
conformità all’originale resa del legale rappresentante ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28
dicembre 2000, n.445;
2) l’attività di trasporto dei rifiuti deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni del D.lgs 3
aprile 2006, n.152 e delle relative norme regolamentari e tecniche di attuazione, e del D.M.
17 dicembre 2009 e successive modifiche ed integrazioni;

3) l’idoneità tecnica dei mezzi attestata dal responsabile tecnico secondo le modalità previste
dall’art.15 comma 3, lettera a), deve essere garantita con interventi periodici di
manutenzione ordinaria e straordinaria. In particolare, durante il trasporto dei rifiuti, deve
essere impedita la dispersione, lo sgocciolamento dei rifiuti, la fuoriuscita di esalazioni
moleste e deve essere garantita la protezione dei rifiuti trasportati da agenti atmosferici; i
mezzi devono essere sottoposti a bonifiche, prima di essere adibiti ad altri tipi di trasporto e,
comunque, a bonifiche periodiche; deve essere garantito il corretto funzionamento dei
recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti;
4) è fatto obbligo al trasportatore di sincerarsi dell’accettazione dei rifiuti da parte del
destinatario prima di iniziare il trasporto e, comunque, di riportare il rifiuto all’insediamento
di provenienza se il destinatario non lo riceve; di accertarsi che il destinatario sia munito
delle autorizzazioni o iscrizioni previste ai sensi del D.lgs 3 aprile 2006, n.152;
5) durante il trasporto dei rifiuti sanitari devono essere rispettate le prescrizioni stabilite dalle
specifiche disposizioni che disciplinano la gestione di questa particolare categoria di rifiuti
con particolare riferimento alle norme di tutela sanitaria e ambientale sulla gestione dei
rifiuti sanitari a rischio infettivo;
6) I recipienti, fissi o mobili, utilizzati per il trasporto di rifiuti pericolosi devono essere
sottoposti a trattamenti di bonifica ogni volta che siano destinati ad essere reimpiegati per
trasportare altri tipi di rifiuti; tale trattamento deve essere appropriato alle nuove
utilizzazioni;
7) è in ogni caso vietato utilizzare mezzi e recipienti che hanno contenuto rifiuti pericolosi per
il trasporto di prodotti alimentari; inoltre i recipienti mobili destinati a contenere i rifiuti
devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche
ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
a) idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto
b) accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di
riempimento e svuotamento
c) mezzi di presa per rendere sicuri e agevoli le operazioni di movimentazione.
8) fatto salvo quanto previsto dall’articolo 187 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152, è vietato il
trasporto contemporaneo su uno stesso veicolo di rifiuti pericolosi o di rifiuti pericolosi e
rifiuti non pericolosi che tra loro risultino incompatibili ovvero suscettibili di reagire dando
luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o comunque pericolosi;

9) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti non pericolosi devono rispettare le norme previste
dalla disciplina sull’autotrasporto nonché, se del caso, quelle previste per il trasporto delle
merci pericolose;
10) l’imballaggio ed il trasporto dei rifiuti pericolosi devono rispettare le seguenti disposizioni:
a) sui veicoli deve essere apposta una targa di metallo o un etichetta adesiva di lato cm.40
a fondo giallo, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.20, larga cm.15 con
larghezza del segno di cm.3; la targa posta sulla parte posteriore dei veicoli, a destra ed
in modo da essere ben visibile;
b) sui colli deve essere apposta un’etichetta o un marchio inamovibile a fondo giallo
aventi le misure di cm.15x15, recante la lettera “R” di colore nero alta cm.10, larga
cm.8, con larghezza del segno di cm.1,5; le etichette devono resistere adeguatamente
all’esposizione atmosferica senza subire sostanziali alterazioni; in ogni caso la loro
collocazione deve permettere sempre una chiara ed immediata lettura.
11) i veicoli adibiti al trasporto dei rifiuti pericolosi devono essere dotati di mezzi per
provvedere ad una prima sommaria innocuizzazione e/o al contenimento della dispersione
dei rifiuti che dovessero accidentalmente fuoriuscire dai contenitori, nonché di mezzi di
protezione individuale per il personale addetto al traporto;
12) in caso di spandimento accidentale dei rifiuti i materiali utilizzati per la loro raccolta,
recupero e riassorbimento dovranno essere smaltiti secondo le modalità adottate per i rifiuti
e insieme agli stessi.
Per quanto riguarda le autorizzazioni relative all’attività di intermediazioni dei rifiuti (cat.8)
oltre alla prescrizione di cui al punto 1 vigono le seguenti:
1) l’attività di commercio e l’attività di intermediazione dei rifiuti deve essere svolta nel
rispetto delle disposizioni del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e delle relative norme
regolamentari e tecniche di attuazione del D.M. 18 febbraio 2001 n.52 e, nei casi di
spedizioni transfrontaliere di rifiuti, delle disposizioni del Regolamento (CE)
n.1013/2006 e dei relativi regolamenti di attuazione;
2) i soggetti che esercitano l’attività di commercio e/o di intermediazione di rifiuti senza
detenzione degli stessi devono accertarsi che il soggetto incaricato del trasporto sul
territorio italiano dei rifiuti oggetto di intermediazione e commercio, sia in possesso di
idonea iscrizione all’Albo nazionale dei gestori ambientali di cui all’art.212, del D.lgs
152/2006 e che il soggetto che effettua operazioni di recupero o smaltimento degli stessi
rifiuti sia debitamente autorizzato ai sensi della legislazione dello Stato in cui i rifiuti
sono recuperati o smaltiti. Gli stessi devono inoltre accertarsi che i soggetti che

intervengono nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti oggetto di intermediazione e
commercio siano in possesso delle autorizzazioni previste dal regolamento (CE)
n.1013/2006, ove previste, e comunque abbiano adempiuto agli obblighi stabiliti dallo
stesso regolamento comunitario.
Infine le prescrizioni relativamente alle attività di bonifiche dei beni e siti contaminati
(cat.9 e 10), oltre a quella comune di cui al punto1) per le attività di trasporto, sono:
1) fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 del D.M.120/2014, ogni variazione
qualitativa e/o quantitativa dei requisiti tecnici e finanziari che comporti la perdita
dei requisiti minimi previsti per la categoria e classe di iscrizione deve essere
comunicata alla Sezione regionale o provinciale entro trenta giorni dal suo
verificarsi;
2) resta fermo l’obbligo dell’impresa di osservare e rispettare tutte le prescrizioni
derivanti dalle norme e dalle disposizioni applicabili al caso, con particolare riguardo
a quelle in materia di tutela dell’ambiente, di igiene e sicurezza sul lavoro, di difesa
dai pericoli derivanti dall’amianto, di protezione contro i rischi da esposizione ad
agenti chimici, fisici e biologici, che si intendono espressamente richiamate.

Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

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