Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Il produttore dei rifiuti non è responsabile per omessa o incompleta compilazione
del formulario nella parte di competenza del destinatario salvo specifico concorso.

Con una recente pronuncia la Corte di Cassazione ritorna sul principio del coinvolgimento in forza
del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti coinvolti nella “filiera
dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore, intermediario, destinatario intermedio
(stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di
cooperazione nella gestione degli stessi.
La gestione dei rifiuti rappresenta un’attività estremamente complessa per cui non è semplice definire
un quadro delle competenze e delle relative responsabilità in capo alle diverse figure professionali
direttamente coinvolte.
Sinteticamente si può affermare che essa, comprendendo attività attribuibili a soggetti diversi, ognuno
di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità laddove l’articolo 178 del
D.Lgs.n.152/06 cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di
precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di
cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto del principio di concorrenza nonché del
principio chi inquina paga”.
Ne consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono
responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei
soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei
formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al
quale i rifiuti sono conferiti.
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente.
Fatta questa premessa di carattere generale nello specifico la recente riforma dell’art.193 del D.Lgs.
152/06, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 116/2020 di recepimento della Direttiva
851/2018/UE, ha introdotto significative novità in merito ai profili di responsabilità dei soggetti
coinvolti precisando al comma 17 del citato articolo che “nella compilazione del formulario di
identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di
propria competenza. Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di
identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione

dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base
alla comune diligenza”.
Da tale contesto normativa non può non rilevarsi che l’intento del legislatore è quello di rafforzare,
attraverso tale strumento di tracciabilità, la trasparenza e conoscenza delle diverse tappe e del
percorso del rifiuto, evidenziandone sia l’aspetto oggettivo mediante i dati e le informazioni che
attengono alla tipologia, quantità, percorso, impianto di destinazione, tanto l’aspetto soggettivo
ovvero quello riguardante tutti i diversi soggetti/attori intervenuti nella filiera.
E’ proprio su questo ultimo aspetto che è intervenuta la Corte di Cassazione con l’Ordinanza del 15
dicembre 2020, n.28569, relativamente alla corretta compilazione della casella 11 della sezione quinta
del modello del Fir contenuto nell’ancora vigente DM 1 aprile 1998, n.145 che continua ad applicarsi
in attesa dell’emanazione dei decreti di cui all’art.188-bis.
Prima di procedere all’esame del contenuto della pronuncia del giudice di legittimità occorre
rammentare che le cinque sezioni di cui si compone il modello di Fir oggi in uso contiene undici
caselle , di cui le prime dieci sono contenute in quattro sezioni che vengono compilate in partenza dal
produttore/detentore circa i propri dati oltre quelli degli altri attori ovvero trasportatore e destinatario,
nonché i dati circa le caratteristiche del rifiuto e le quantità; la casella 9 contiene le firme del
produttore detentore e quella del trasportatore con relativa assunzione della responsabilità.
Quanto sopra per quanto concerne le prime quattro sezioni del formulario mentre la quinta sezione
contenente la casella undici è espressamente riservata per la sua compilazione al solo destinatario
tant’è che viene da lui sottoscritta dopo aver dichiarato se il carico di rifiuti è stato accettato o respinto
e, se si configura la prima ipotesi, la quantità di rifiuti conferita, data e ora del conferimento.
Proprio in merito alla corretta compilazione della casella 11 del formulario si è pronunciato il giudice
di legittimità con l’Ordinanza in commento stabilendo che l’omessa o incompleta compilazione dei
formulari rifiuti nelle parti di competenza del destinatario (cfr impianto) non può dare luogo a
responsabilità del produttore ai sensi dell’art.258 del D.Lgs. 152/06, salvo l’ipotesi di suo concorso
nel fatto.
In sostanza la Corte di Cassazione ribadisce e consolida il principio secondo il quale il produttore dei
rifiuti può essere chiamato a rispondere soltanto per la compilazione di quelle parti del formulario
che sono di sua competenza ovvero delle caselle da uno a dieci.
La vicenda processuale nasceva da una ordinanza-ingiunzione emessa dalla Provincia di Venezia nei
confronti di un produttore, in concorso con il destinatario e con il trasportatore per l’illecito di cui
all’articolo 258 del D.Lgs. 152/06 e dell’art.5 della legge 689/81 sul concorso di persone in
applicazione del quale la sanzione amministrativa va applicata oltre che all’autore dell’illecito anche
a coloro che abbiano dato un contributo causale, alla realizzazione dell’infrazione.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello avevano respinto l’impugnazione proposta
avverso l’ordinanza-ingiunzione dal produttore ma di contrario avviso è stata invece il giudizio della
suprema Corte la quale ha ritenuto non prospettabile il concorso materiale in un’omissione commessa
dal destinatario all’arrivo del carichi, in luogo diverso ed in un momento successivo rispetto a quelli
in cui ha operato il produttore alla partenza e pertanto ha stabilito la non applicabilità al caso in specie
degli articoli 193e 258 del D.Lgs. n.152/06 e dell’articolo 5 della legge n.689/81.
Pertanto la sentenza impugnata viene cassata accogliendo nel merito l’opposizione all’ingiunzione-
ordinanza del produttore.
In conclusione deve trovare applicazione il principio secondo cui non può attribuirsi responsabilità a
soggetti che non sono presenti al momento in cui vengono violate le disposizioni relativamente agli
obblighi di compilazione dei documenti di tracciabilità dei rifiuti.



A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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