L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto, alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( Rentri).

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

L'Albo gestori ambientali adegua le proprie disposizioni in merito al trasporto,
alla gestione dei Raee e al nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( Rentri).
Parte seconda

Attraverso quattro Delibere del 19 dicembre 2024 il Comitato nazionale dall'Albo nazionale gestori
ambientali ha provveduto ad adeguare la propria normativa al decreto legge 131/25 (cosiddetto
Decreto Infrazioni) convertito dalla legge 166/24 e ai recenti provvedimenti ministeriali in materia
di Rentri.
Proseguendo con il presente contributo alla disamina delle più recenti disposizioni dell'Albo con la
Delibera n.4 del 19 dicembre 2024 “Abrogazione della cat.3-bis”, facendo seguito alla Circolare n.3
del 25 novembre 2024, con la quale vennero forniti i dovuti chiarimenti in merito all’abrogazione
della cat.3-bis intervenuta a sensi del combinato disposto dei commi 7 e 10 dell’articolo 14-bis
della legge 14 novembre 2024 n.166, si dispone l'abrogazione di due deliberazioni ovvero della n.1
del 19 maggio 2010 con la quale veniva disciplinata l'iscrizione semplificata all'Albo dei soggetti
gestori dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) ovvero distributori,
installatori e centri di assistenza tecnica di AEE, e della deliberazione n. 2 del 6 febbraio 2019
recante la modulistica per tale iscrizione.
Tale provvedimento di abrogazione della categoria 3-bis si è reso necessario in quanto l'articolo 14-
bis, comma 7, del DL 16 settembre 2024, n.131, ha stabilito che le operazioni di deposito
preliminare alla raccolta e al trasporto dei Raee effettuate dal distributore e dal soggetto incaricato
non sono subordinate all'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del
D.lgs 3 aprile 2006, ed il successivo comma 10 del medesimo articolo 14-bis, che ha previsto
l'abrogazione dei regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Ambiente del 8 marzo 210, n.65 e
31 maggio 2016, n.121.
Con la deliberazione n.5 del 19 dicembre 2024 vengono definiti i criteri per l'applicazione
dell'articolo 8, comma 2, del DM 120/14, abrogando così la deliberazione n.2 del 16 settembre
2015, in particolare la parte relativa alle categorie del trasporto dei rifiuti, per adeguarla alle
intervenute modifiche normative.
Infine con la deliberazione n.6 del 19 dicembre 2024, viene sostituita la delibera n.3/2017,
introducendo la nuova modulistica per le comunicazioni dell'iscrizione all'Albo con procedura
semplificata ai sensi dell'articolo 16 del DM 120/14; trattasi delle iscrizioni delle aziende speciali, i
consorzi di Comuni e le società di gestione dei servizi pubblici, nonché le imprese e gli enti che
trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art.212,comma 8, del decreto legislativo n.152/06.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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