La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e primi interventi nel settore dei traspo...

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

La gestione dei rifiuti urbani alla luce della riforma della parta quarta del
T.U.A. a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 116/2020: prime riflessioni e
primi interventi nel settore dei trasporti dei rifiuti urbani.

Prima di procedere ad una disamina dettagliata della Deliberazione n.4 del 22 dicembre 2020 con la
quale il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha fornito i primi chiarimenti e la
disciplina transitoria per il trasporto dei rifiuti urbani alla luce della nuova definizione di rifiuto
urbano di cui all’art.183, comma 1, lettera b-ter), del D.lgs 152/06 nella sua attuale formulazione, si
fornisce un primo commento delle nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti
introdotte dal decreto legislativo 3 settembre 2020 n.116,con il quale è stata data attuazione alla
Direttiva 2018/851 (UE).
In primis va precisato che il decreto legislativo n. 116/2020 fa parte del c.d. “pacchetto economia
circolare” ovvero quattro decreti legislativi di recepimento nell’ordinamento nazionale di altrettante
Direttive comunitarie e più precisamente:
a) la Direttive 2018/851/UE in materia di rifiuti e la Direttiva 2018/852/UE in materia di
imballaggi e rifiuti di imballaggio, entrambe riunite e recepite in un unico provvedimento
legislativo il D.lgs 116/2020, con il quale vengono apportate modifiche sostanziali alla parte
quarta del D.lgs 152/06 ed in particolare al Titoli I “Gestione dei rifiuti” e al Titolo II
“Gestione degli imballaggi”;
b) la Direttiva 2018/849/UE in materia di pile e accumulatori e relativi rifiuti e sui rifiuti di
apparecchiature elettriche ed elettroniche, entrambe recepite in un unico provvedimento legislativo
il D.lgs 118/2020;
c) la Direttiva 2018/849 (UE) in materia di veicoli fuori uso recepita con il D.lgs del 3 settembre
2020, n.119;
d) la Direttiva 2018/850 (UE) relativa alle discariche dei rifiuti recepita con il D.lgs. 3 settembre
2020, n.121.
Rimandando a successivi contributi la trattazione delle riforme introdotte dai suindicati
provvedimenti legislativi in materia di discariche, veicoli fuori uso, pile e raee, ci si sofferma con il
presente contributo su alcuni punti salienti del decreto legislativo 3 settembre 2020, n.116, con il
quale, come sopra sottolineato,è stata data attuazione alle direttive 2018/851/UE e 2018/852/UE,
introducendo nella disciplina quadro in materia di rifiuti molte modifiche sostanziali.
In particolare esaminiamo le principali novità introdotte nella classificazione dei rifiuti ed in
particolare nella nuova nozione di rifiuto urbano, di rifiuti simili ai rifiuti urbani/domestici partendo

dalla nuova definizione di rifiuti urbani enunciata all’articolo 183, comma 1, lettera b-ter), del
d.lgs.152/06 che recita testualmente:
1.i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro,
metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili,imballaggi, rifiuti di Aee, rifiuti di pile e
accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2.i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per
natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell’allegato L-quater prodotti dalle attività
riportate nell’allegato L-quinquies;
3.i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4.i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade
ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive
dei corsi d’acqua;
5.i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d’erba e potature di alberi,
nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6 i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti
provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3,4 e 5.
Lo stesso articolo 183 alla lettera b-sexies stabilisce che: ”i rifiuti urbani non includono i rifiuti
della produzione, dell’agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti
fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i
veicoli fuori uso o i rifiuti di costruzione e manutenzione.”
In sostanza nessuna modifica è stata introdotta all’articolo 184, comma 1, del d.lgs.n.152/06, che
classifica i rifiuti secondo l’origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di
pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, ma sicuramente “rivoluzionaria” è l’abrogazione
ope legis del concetto di assimilabilità e della consequenziale possibilità di assimilare ai rifiuti
urbani i rifiuti speciali.
In altre parole dalla nuova definizione di rifiuto urbano contenuta nell’articolo 1 della direttiva
2018/851/UE, recepita nel nostro ordinamento con il D.lgs n.116/2020, si evince la cancellazione
del concetto di rifiuto speciale non pericoloso assimilato ai rifiuti urbani, con contestuale
sottrazione ai Comuni del potere regolamentare in materia di assimilazione per quantità e qualità
con il conseguenziale ampliamento, ope legis, del novero dei rifiuti urbani laddove il punto 2 della
lettera b-ter dell’art.183 fa riferimento ai rifiuti provenienti da fonti diverse dall’ambito domestico
ma che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici e che sono indicati nell’allegato L-
quater e prodotti dalle attività di cui all’allegato L-quinquies.

E’ evidente, quindi, l’importanza del ruolo attribuito ai due allegati sopra citati con i quali con il
primo si procede all’individuazione tassativa dei rifiuti prodotti da altre fonti da ritenersi urbani, in
quanto simili per natura e composizione ai rifiuti domestici (allegato L-quater), e con il secondo si
individuano le attività corrispondenti alle altre fonti, diverse dalle utenze domestiche, produttrici di
rifiuti urbani.
E’ evidente che la riforma della norma quadro sui rifiuti ad opera del decreto legislativo 3 settembre
2020, n.116, ha messo in evidenza numerose criticità che dovranno essere affrontate al più presto in
quanto, fermo restando l’entrata in vigore del provvedimento in data 26 settembre 2020, alcune
disposizioni e norme non sono immediatamente esecutive, ma la loro entrata in vigore è stata
differita al 1 gennaio 2021 o subordinata all’emanazione di appositi decreti d’attuazione.
Proprio alla luce delle considerazioni sopra esposte e sulla necessità di rispondere prontamente alle
esigenze delle imprese iscritte, l’Albo nazionale gestori rifiuti ha dettato una disciplina transitoria
per il trasporto dei nuovi rifiuti urbani generati dalle attività economiche scongiurando così la
paralisi del settore dell’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti speciali non pericolosi divenuti
rifiuti urbani.
In particolare il Comitato nazionale, organo centrale dell’Albo, considerato che allo stato attuale le
attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da
altre fonti, diverse dalla domestica, che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici
indicati nell’allegato L-quater e prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinques , allegati
introdotti nella parte quarta del D.lgs 152/06 dal D.lgs 116/2020,sono svolte da soggetti iscritti nella
cat.4 o nella cat.2-bis e che tali imprese a partire dal 1 gennaio 2021, sebbene in possesso dei
requisiti previsti, si troverebbero impossibilitate a proseguire nella loro attività di raccolta e
trasporto di tali rifiuti, al fine di garantire la continuità del servizio, ha stabilito con la Deliberazione
n.4 del 22 dicembre 2020 che:” i soggetti iscritti nelle categorie 4 e 2-bis dell’Albo per l’attività di
raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi individuati dai codici EER e dalle descrizioni
contenute negli allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell’allegato L-quinquies,
allegati alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, possono effettuare la raccolta
ed il trasporto di detti rifiuti ora divenuti urbani in data successiva al 31 dicembre 2020 fino alla
definizione delle modalità di adeguamento dei rispettivi provvedimenti d’iscrizione”.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale

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