Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime semplificato.
Raccolta e trasporto dei rifiuti metallici avviati al recupero: il nuovo regime
semplificato.
Deliberazione n.4 del 3 giugno 2021 dell’Albo Nazionale Albo Gestori
Ambientali: “Criteri e modalità di iscrizione semplificata al registro di cui
all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020, n.120”.
In applicazione dell’articolo 40-ter del decreto legge 16 luglio 2020, n.76,convertito con legge
n.120 dell’11 settembre 2020 , il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha adottato la
delibera in commento con la quale viene istituito il registro al quale le aziende italiane ed estere
possono iscriversi ai fini dell’abilitazione all’esercizio della raccolta e del trasporto di materiali
metallici destinati a specifiche attività di recupero in modalità semplificata, rendendo così operativo
il disposto legislativo in premessa.
Invero il legislatore attuale, in continuità con quanto aveva già disposto e disciplinato nel 2018 in
materia di semplificazione dell’attività di raccolta e trasporto di rifiuti metallici (cfr legge n.124,
articolo 1 comma 4, del 24 agosto 2017 e decreto ministeriale di attuazione del 1 febbraio 2018) in
conseguenza del quale vennero poi istituite le categorie 4-bis e 2-ter dell’Albo nazionale gestori
ambientali, ha disposto che al fine di incentivare azioni di recupero dei materiali metallici e
promuoverne una gestione sostenibile, efficiente e razionale, nel rispetto dei principi dell’economia
circolare, le attività di raccolta e trasporto degli stessi materiali avviati a specifiche attività di
recupero possono essere svolte con modalità semplificate di iscrizione all’Albo nazionale gestori
ambientali;la stessa legge ha stabilito, infatti, che presso l’Albo debba essere istituito un apposito
registro per le aziende italiane ed estere che intendano svolgere le attività di cui sopra e che entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l.n.76/2020, lo stesso
Albo definisca apposite modalità semplificate d’iscrizione al registro che promuovano e facilitino
l’ingresso nel mercato delle stesse.
Con tale intervento regolatore anche l’Albo gestori ambientali interviene nell’annosa e complessa
questione della raccolta e trasporto dei rifiuti costituiti da rottami ferrosi e non ferrosi con l’intento
di stabilire una regolamentazione che ponesse fine al fenomeno dell’abusivismo posto in essere da
coloro che, privi di autorizzazione, raccolgono tale materiale, sia presso terzi produttori iniziali, sia
su strade pubbliche e private dove giacciono in stato di abbandono, per poi rivenderlo presso gli
impianti di trattamento .
Fatta questa dovuta premessa normativa passiamo ad esaminare nel dettaglio gli articoli di cui si
compone la deliberazione ed i relativi allegati.
Essa si compone di 5 articoli e di 3 allegati di cui l’allegato B contiene il modello di comunicazione
per l’iscrizione al registro delle imprese stabilite in Italia o in un paese dell’UE con cui il legale
rappresentante cittadino italiano o cittadino di uno Stato dell’Unione europea o cittadino di altro
Stato in possesso dell’autorizzazione a soggiornare sul territorio italiano o di altro Stato dell’Unione
europea attesterà,ai sensi del D.P.R. 445/2000, il possesso dei requisiti richiesti per
iscriversi;analogamente l’allegato C contiene il modello di comunicazione che va presentato dalle
imprese stabilite in un paese non appartenente all’UE ed il cui legale rappresentante non sia in
possesso di autorizzazione a soggiornare in Italia e che intendono iscriversi al registro.
L’articolo 1 ripartisce l’iscrizione al registro in sei classi che vanno dalla a) alla f) in funzione delle
tonnellate di rifiuti raccolti e trasportati ed in analogia con quelle che sono le tradizionali categorie
e classi di iscrizione all’Albo; ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 viene prevista l’iscrizione d’ufficio al
registro per le imprese già iscritte in procedura ordinaria per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti
indicati nella medesima delibera (imprese iscritte in categoria 4) e per le imprese iscritte nella
categoria 6 (per il solo esercizio dei trasporti transfrontalieri ) limitatamente a tale tipologia di
trasporto.
Viene precisato che in entrambi i casi sopra descritti di iscrizione d’ufficio resta ferma la quantità
annua complessivamente trasportata prevista dalla classe d’iscrizione di provenienza; in altre parole
non è consentito a tali imprese il superamento dei quantitativi di rifiuti per cui sono già autorizzate;
le stesse non sono, altresì, tenute al pagamento del diritto annuo d’iscrizione al registro di cui al
comma 7 dell’articolo 4 della delibera medesima.
E’ evidente l’intento dell’Albo di introdurre modalità semplificate d’iscrizione per le imprese già
iscritte evitando inutili duplicazioni e, come già avvenuto per altre categorie d’iscrizione,
considerare che le categorie ordinarie possano considerarsi comprensive ed assorbenti rispetto a
quelle semplificate
L’articolo 2 stabilisce i requisiti che devono possedere le imprese che intendono iscriversi al
registro che, in regola con la normativa che disciplina l’attività di autotrasporti di merci, debbono:
a) essere iscritte al registro delle imprese o al repertorio economico amministrativo o, nel caso di
imprese estere, in analoghi registri dello Stato di residenza;
b) essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 10, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) e i)
del decreto 3 giugno 2014, n.120;
c) dimostrare la disponibilità, ai sensi della vigente disciplina in materia di autotrasporto, dei veicoli
che si intendono utilizzare;
d) essere in possesso delle dotazioni minime di veicoli e di personale individuate nell’allegato A.
Per tale ultimo requisito si sottolinea che dalla lettura dell’allegato A si evince che vengono richiesti
requisiti minimi di tonnellaggio pari ad 1 tonnellata di portata utile per la classe f ed 1 unità di
personale fino ad un massimo di 160 tonnellate di portata utile complessiva per la classe più alta
(classe a) e 16 unità di personale.
Per il ruolo del responsabile tecnico, in attesa della definizione di appositi requisiti, viene stabilito
che la funzione può essere esercitata dal legale rappresentante dell’impresa stessa.
All’articolo 3 vengono individuati i soli rifiuti che possono essere raccolti e trasportati con
indicazione dei relativi codici Cer (tipologie di rifiuti metallici non pericolosi), nonché le specifiche
operazioni/attività di recupero a cui possono essere destinati, indicate nell’allegato C alla parte IV
del D.lgs.152/2016, e più precisamente:
R4: Riciclaggio/recupero dei metalli e dei loro composti metallici;
R11: Utilizzazione di rifiuti ottenuti da una delle operazioni indicate da R1 a R10;
R12: Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11;
R13: Messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12.
L’articolo 4 della delibera disciplina la procedura d’iscrizione per cui le imprese che intendono
iscriversi al registro presentano una comunicazione telematica alla Sezione regionale
territorialmente competente contenente le informazioni richieste nei modelli di cui agli allegati B
(imprese stabilite in Italia o in un paese del’UE) e C (imprese extracomunitarie) con i quali
attestano:
a) la sede dell’impresa;
b) le tipologie di rifiuti che intendono raccogliere e trasportare;
c) gli estremi identificativi e l’idoneità tecnica dei veicoli utilizzati, nonché la conformità degli
stessi con la disciplina in materia di autotrasporto di cose;
d) il pagamento dei diritti di segreteria.
Nel caso di imprese stabilite in un altro Stato che dispongano di sede secondaria o eleggano
domicilio in Italia presentano la comunicazione alla Sezione regionale o provinciale competente
territorialmente oppure, qualora eleggano domicilio mediante PEC, presentano l’istanza ad una
Sezione regionale o provinciale a scelta dell’interessato.
Tali comunicazioni sono sottoposte ai controlli a campione con le modalità previste dalla delibera
n.1 del 22 aprile 2015.
La Sezione regionale, verificata la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per l’esercizio
dell’attività da parte delle imprese, delibera l’iscrizione entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione; qualora la sezione regionale o provinciale accerti il mancato rispetto dei
presupposti o dei requisiti richiesti dispone con provvedimento motivato il divieto di prosecuzione
dell’attività, salvo che l’interessato non provveda a conformarsi, per non più di una volta, alla
normativa vigente entro il termine prefissato dalla Sezione medesima.
Qualora sussista il mancato rispetto dei presupposti o dei requisiti richiesti alla scadenza del termine
concesso per la regolarizzazione, nonché in caso di recidiva, la Sezione procede alla cancellazione
dell’iscrizione dal registro.
L’iscrizione è subordinata alla corresponsione di un diritto annuale con importi variabili
proporzionati alla classe d’iscrizione e che vanno da un minimo di 150 euro per la classe più bassa
f) ad un massimo per un importo di 1800 euro per la classe più alta a).
L’iscrizione è rinnovata ogni 5 anni ai sensi dell’articolo 22, comma 1, del decreto3 giugno 2014,
n.120.
Infine, l’articolo 5 della delibera, stabilisce che la presente deliberazione entra in vigore il 1
settembre 2021.
Successivamente con la Deliberazione n.11 del 14 ottobre 2021 il Comitato nazionale, a
completamento dell’attività regolatoria, ha adottato i modelli di provvedimento d’iscrizione e di
diniego dell’iscrizione al registro di cui all’articolo 40-ter della legge 11 settembre 2020 n.120
rispettivamente con gli allegati A e B alla citata Deliberazione.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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