La gestione dei rifiuti esitanti dai processi di trattamento degli impianti Con l’interpello n.0131178 del 16 luglio 2024, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, ...
La gestione dei rifiuti esitanti dai processi di trattamento degli impianti
Con l’interpello n.0131178 del 16 luglio 2024, emesso ex articolo 3-septies del decreto legislativo 3
aprile 2006 n.152, il Mase ha fornito chiarimenti, richiesti dalla Regione Lazio, in merito alla
corretta modalità di gestione e collocazione dei rifiuti che vengono prodotti all’interno di un
impianto di trattamento di rifiuti.
Preliminarmente va chiarito che dall’attività di un impianto di rifiuti vengono generati due flussi di
rifiuti e cioè:il primo costituito dai rifiuti (autoprodotti) che decadono dall’attività di gestione e
manutenzione dell’impianto ovvero quegli scarti derivanti dai processi di trattamento diversi dai
rifiuti in uscita;il secondo flusso è costituito dai rifiuti che derivano dalle operazioni di trattamento
per cui l’impianto è autorizzato cioè il diverso e nuovo rifiuto rispetto a quello in ingresso che poi
possono essere destinati ad altre operazioni di trattamento , o all’interno dello stesso impianto o
conferiti a terzi.
In sintesi l’ente regionale chiedeva se tali rifiuti prodotti all’esito dei trattamenti ed in uscita
dall’impianto dovessero essere collocati in deposito temporaneo e quindi gestiti secondo le regole di
tale istituto in applicazione dell’art.185-bis del Dlgs 152/06, oppure collocati e gestiti come
stoccaggio nelle due fattispecie alternative della messa in riserva (R13) e del deposito preliminare
(D15).
Il Mase con la nota indicata in premessa ricordando che il deposito temporaneo prima della raccolta
(art.183, comma 1 lett.bb) è un istituto posto fuori dal perimetro di gestione dei rifiuti (art.183,
comma 1 lett.n) ed in quanto tale rappresenta un’attività preliminare allo svolgimento delle
successive operazioni di gestione, esclude che a tali rifiuti si possa applicare tale istituto in quanti
essi risultano già sottoposti ad un trattamento (operazione autorizzata) e pertanto discendono da
operazioni di gestione di rifiuti che stanno a valle della raccolta.
A sostegno della propria posizione il Mase richiama, per la corretta gestione di tali rifiuti, le “Linee
guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la
prevenzione dei rischi”, che dettano le disposizioni applicabili ai rifiuti prodotti negli impianti per
avviarli in maniera corretta alle successive destinazioni finali.
Lo stesso Ministero richiamando il capitolo 5 della propria Circolare n.1121 del 21 gennaio 2019,
stabilisce che debbano essere le autorità competenti al rilascio dell’atto autorizzativo a stabilire le
opportune prescrizione da inserire nel medesimo atto autorizzativo per gestire tali rifiuti che vanno
collocati in stoccaggio debitamente autorizzato nel rispetto anche della normativa antincendio.
Lo stesso Mase aveva con nota del 6 marzo 2024 risposto ad un interpello analogo posto dalla
Provincia di Viterbo che, nell’ambito di un procedimento di rinnovo dell’autorizzazione alla
gestione di rifiuti ex articolo 208 dlgs 152/06, chiedeva se il rifiuto esitante da operazione R12 con
produzione di un nuovo rifiuto con EER 19, potesse essere ricollocato in R13.
Il Ministero stabilisce che essendo l’operazione R12 definita come “Scambio di rifiuti per sottoporli
ad una delle operazioni indicate da R1 a R11” e una nota precisa altresì che “In mancanza di un
altro codice R appropriato, può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero quali
il pretrattamento incluso la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione,
l’essiccazione,la triturazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il
raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11”, tutto ciò esclude la possibilità
di una ricollocazione del rifiuto ad un operazione in R13.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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