Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024.
Corte di Cassazione, sentenza n.33144 del 27 agosto 2024.
Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Con la sentenza in commento la suprema Corte di Cassazione ritorna sul principio della responsabilità
condivisa per mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del Dlgs.152/06; principio del
coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in capo a tutti i
soggetti della filiera dei rifiuti, sui quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione
degli stessi.
Nel caso in specie con sentenza del 21 giugno 2023 il tribunale di Marsala aveva condannato
l’amministratore di una impresa di trasporto rifiuti per il reato di gestione illecita di rifiuti e deposito
incontrollato in concorso con l’amministratore dell’impianto di smaltimento di oli esausti in quanto
era stato superato il limite quantitativo autorizzato.
L’imputato si dichiarava estraneo alla gestione dello stoccaggio dei rifiuti sia dal punto di vista
oggettivo che soggettivo, non avendo alcuna consapevolezza circa l’eccedenza rispetto ai limiti
autorizzati, né poteva sussistere in merito alcun comportamento colposo per l’assoluta mancanza di
poteri da parte sua, sul controllo delle quantità e sulle modalità gestionali dell’impresa titolare
dell’impianto a cui si era affidato.
In sintesi, secondo la difesa, l’impresa di trasporto era estranea a tutte le operazioni di trattamento dei
rifiuti che rimanevano nella esclusiva sfera di competenza della società professionista nella gestione
dell’impianto, essendosi limitato l’imputato alla sola raccolta e conferimento dell’olio esausto.
Di contrario avviso è stata la Corte di Cassazione che ha respinto tali tesi difensive ritenendo
sussistere sia l’elemento oggettivo che soggettivo del reato sostenendo che in tema di gestione dei
rifiuti l’affidamento degli stessi a terzi al fine del loro smaltimento comporta, per colui che li
conferisce, precisi obblighi di accertamento tra cui la verifica dell’esistenza in capo ai medesimi delle
necessarie autorizzazioni e competenze per l’espletamento dell’incarico, la cui violazione giustifica
l’affermazione della responsabilità penale per il mancato controllo a titolo di culpa in eligendo.
Sostiene il giudice di legittimità che il soggetto che affida propri rifiuti ad altre persone per lo
smaltimento ha, dunque, l’onere di seguire il ciclo di gestione dei rifiuti, ed accertare la regolarità,
gravato così dall’onere di verificare le necessarie autorizzazioni e competenze tecniche, da valutarsi
in concreto caso per caso, anche con riferimento alla idoneità delle attrezzature e degli impianti
utilizzati nell’attività di stoccaggio.
Pertanto, nel caso in esame ed in generale, l’amministratore di un’azienda che conferisce rifiuti a terzi
per il relativo trattamento risponde penalmente dell’eventuale gestione illecita se ha omesso i controlli
dovuti sulle autorizzazioni.
Sinteticamente si può affermare che la gestione dei rifiuti comprendendo attività attribuibili a soggetti
diversi, ognuno di essi risponderà nell’ambito della propria sfera di responsabilità.
I principi su cui si fonda il sistema di responsabilità nella gestione dei rifiuti sono rinvenibili negli
articoli 178 e 188 del D.lgs.152/06, sui quali numerose sono state le pronunce sia della giurisprudenza
di merito che quella di legittimità.
L’articolo 178 del TUA cita testualmente:” la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai
principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e
di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione e nell’utilizzo e nel
consumo dei beni da cui originano i rifiuti, nonchè del principio chi inquina paga”.
Da tale norma si ricava il principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una
responsabilità solidale in capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore,
trasportatore, intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio),
destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui quali grava un generale obbligo di cooperazione
nella gestione dei rifiuti.
Dal principio della responsabilità condivisa prevista dall’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che
tutti i soggetti che intervengono nell’ambito della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della
regolarità delle operazioni da essi poste in essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o
seguono il loro intervento, sia attraverso la verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la
verifica del possesso delle prescritte autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono
conferiti.
Di conseguenza qualora tale verifica venga omessa il produttore-detentore risponde a titolo di
concorso con il soggetto che ha commesso il reato di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio
che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti rispondono solidamente.
In conclusione secondo il giudice di legittimità, l’impianto di responsabilità così delineato sia
nell’ordinamento nazionale che in quello comunitario è espressione dell’applicazione del principio di
correzione alla fonte dei danni causati all’ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano
da un lato le regole di imputazione e dall’altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori
nell’esplicazione delle loro attività, configurando la
responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasportatori di rifiuti
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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