Concetto di popolazione servita. Chiarimenti dell’Albo Gestori Ambientali

15 luglio 2024

Circolare n.5 del 2 aprile 2021: Chiarimenti sulla "Popolazione Complessivamente Servita" nella Categoria 1 del Registro Gestori Ambientali

Il 2 aprile 2021, con la Circolare n.5, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha finalmente chiarito uno dei punti più controversi legati all'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno, n.120. Questo chiarimento riguarda il significato di "popolazione complessivamente servita" per le classi di iscrizione della categoria 1, che include le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.


Cosa Significa "Popolazione Complessivamente Servita"?

Secondo la nuova interpretazione, per "popolazione complessivamente servita" si intende la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento, sia esso relativo a una frazione, porzione del Comune, o Ambito Territoriale. Questo significa che non si deve considerare l'intera popolazione del territorio di riferimento (Comune o Ambito Territoriale), ma solo quella specifica all'area effettivamente servita.


Risoluzione di Dubbi Pluriennali

La questione della "popolazione complessivamente servita" ha generato per anni incertezze e contenziosi, soprattutto nell'ambito delle gare d'appalto disciplinate dal D.Lgs n.50/2016 (Codice degli Appalti). Queste gare spesso riguardano solo una parte del territorio comunale o dell'ambito territoriale di riferimento.


Dettagli delle Classi di Iscrizione

L'iscrizione nella categoria 1, come specificato nell'articolo 8 del DM n.120/04, autorizza le imprese a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. L'articolo 9 suddivide questa categoria in sei classi basate sulla "popolazione complessivamente servita". Un'impresa iscritta in una determinata classe non può quindi operare oltre il limite di popolazione specificato per quella classe.


Implicazioni per le Gare d'Appalto

Ad esempio, un'impresa iscritta nella classe F (per popolazioni fino a 5.000 abitanti) che già opera in un territorio con 3.000 abitanti, non può partecipare a gare per territori che superano i 2.000 abitanti, onde evitare di oltrepassare il limite della sua classe dimensionale.


Aggregazioni di Imprese

Il problema si complica quando le gare coinvolgono aggregazioni di imprese, come Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). In questi casi, il requisito della classe dimensionale deve essere proporzionato alla parte specifica del servizio che ogni impresa è chiamata a svolgere, e non all'intero servizio.


Chiarimento Definitivo

La dottrina era divisa tra chi riteneva che la popolazione dovesse comprendere l'intero territorio del committente e chi, invece, riteneva corretto considerare solo la popolazione effettivamente servita. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno sempre sostenuto la seconda interpretazione, riconoscendo come legittimo il requisito della classe dimensionale proporzionato al lavoro effettivamente eseguito.


Conclusione

La Circolare n.5 del 2 aprile 2021 conferma l'interpretazione più pratica e concreta, che considera la classe dimensionale della categoria 1 in funzione del servizio effettivamente svolto. Questo permette una più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche, facilitando una maggiore concorrenza e l'efficienza del settore della raccolta e trasporto di rifiuti urbani.


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