Concetto di popolazione servita. Chiarimenti dell’Albo Gestori Ambientali

LEONARDO DI CUNZOLO • 15 luglio 2024

Circolare n.5 del 2 aprile 2021: Chiarimenti sulla "Popolazione Complessivamente Servita" nella Categoria 1 del Registro Gestori Ambientali

Il 2 aprile 2021, con la Circolare n.5, l'Albo Nazionale Gestori Ambientali ha finalmente chiarito uno dei punti più controversi legati all'applicazione dell'articolo 9, comma 2, del decreto 3 giugno, n.120. Questo chiarimento riguarda il significato di "popolazione complessivamente servita" per le classi di iscrizione della categoria 1, che include le attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani.


Cosa Significa "Popolazione Complessivamente Servita"?

Secondo la nuova interpretazione, per "popolazione complessivamente servita" si intende la popolazione effettivamente servita o che si è chiamati a servire nell'ambito dell'affidamento, sia esso relativo a una frazione, porzione del Comune, o Ambito Territoriale. Questo significa che non si deve considerare l'intera popolazione del territorio di riferimento (Comune o Ambito Territoriale), ma solo quella specifica all'area effettivamente servita.


Risoluzione di Dubbi Pluriennali

La questione della "popolazione complessivamente servita" ha generato per anni incertezze e contenziosi, soprattutto nell'ambito delle gare d'appalto disciplinate dal D.Lgs n.50/2016 (Codice degli Appalti). Queste gare spesso riguardano solo una parte del territorio comunale o dell'ambito territoriale di riferimento.


Dettagli delle Classi di Iscrizione

L'iscrizione nella categoria 1, come specificato nell'articolo 8 del DM n.120/04, autorizza le imprese a svolgere attività di raccolta e trasporto di rifiuti urbani. L'articolo 9 suddivide questa categoria in sei classi basate sulla "popolazione complessivamente servita". Un'impresa iscritta in una determinata classe non può quindi operare oltre il limite di popolazione specificato per quella classe.


Implicazioni per le Gare d'Appalto

Ad esempio, un'impresa iscritta nella classe F (per popolazioni fino a 5.000 abitanti) che già opera in un territorio con 3.000 abitanti, non può partecipare a gare per territori che superano i 2.000 abitanti, onde evitare di oltrepassare il limite della sua classe dimensionale.


Aggregazioni di Imprese

Il problema si complica quando le gare coinvolgono aggregazioni di imprese, come Consorzi o Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI). In questi casi, il requisito della classe dimensionale deve essere proporzionato alla parte specifica del servizio che ogni impresa è chiamata a svolgere, e non all'intero servizio.


Chiarimento Definitivo

La dottrina era divisa tra chi riteneva che la popolazione dovesse comprendere l'intero territorio del committente e chi, invece, riteneva corretto considerare solo la popolazione effettivamente servita. Tuttavia, la giurisprudenza amministrativa e l'ANAC hanno sempre sostenuto la seconda interpretazione, riconoscendo come legittimo il requisito della classe dimensionale proporzionato al lavoro effettivamente eseguito.


Conclusione

La Circolare n.5 del 2 aprile 2021 conferma l'interpretazione più pratica e concreta, che considera la classe dimensionale della categoria 1 in funzione del servizio effettivamente svolto. Questo permette una più ampia partecipazione degli operatori economici alle gare pubbliche, facilitando una maggiore concorrenza e l'efficienza del settore della raccolta e trasporto di rifiuti urbani.


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21 luglio 2025
Analisi sul D.M. 4 aprile 2023, n.59 Questo articolo conclude il nostro focus sul nuovo sistema nazionale di tracciabilità dei rifiuti (RENTri), affrontando uno degli aspetti più critici: il regime sanzionatorio . L’introduzione del RENTri non si limita a riorganizzare la tracciabilità dei rifiuti, ma comporta nuovi obblighi e, di conseguenza, nuove sanzioni per chi non si adegua. Il riferimento normativo chiave è l’articolo 258, commi 10-12, del D.lgs. 152/2006, modificato dal D.lgs. 116/2020.. Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? La normativa prevede che debbano iscriversi e trasmettere i dati: Impianti di trattamento rifiuti, pericolosi e non. Tutti i produttori di rifiuti pericolosi. Trasportatori, commercianti e intermediari di rifiuti. Consorzi per il recupero e riciclo. Produttori di rifiuti non pericolosi da attività industriali, artigianali, trattamento acque e fognature.*econdo la definizione dell’art. 183, comma 1, lett. l) del D.Lgs. 152/2006, l’intermediario è “qualsiasi impresa che dispone il recupero o lo smaltimento per conto di terzi”. Questo significa che l’intermediario non si limita a fornire assistenza o consulenza, ma assume un ruolo attivo e determinante nel ciclo di gestione dei rifiuti. A differenza del consulente, che offre supporto tecnico o legale senza intervenire direttamente nelle operazioni, l’intermediario esercita un potere dispositivo, identificando impianti idonei e soggetti autorizzati al trattamento dei rifiuti. Sanzioni previste Il comma 10 dell’art. 258 distingue tra diverse fattispecie di illecito: Omessa iscrizione al RENTri : - Da 500 a 2.000 € per i rifiuti non pericolosi - Da 1.000 a 3.000 € per i rifiuti pericolosi Iscrizione fuori tempo massimo : Sanzione per chi si iscrive oltre le scadenze previste dal D.M. 59/2023 e dal decreto direttoriale n. 97/2023. Iscrizione non conforme alle modalità tecniche : È sanzionata anche l’iscrizione che non rispetta le procedure indicate nell’allegato tecnico al decreto direttoriale n. 143/2023. Mancata o incompleta trasmissione dei dati : Anche in questo caso si applicano sanzioni pecuniarie analoghe a quelle dell’omessa iscrizione. Le tempistiche di iscrizione: attenzione al calendario A partire dal 15 giugno 2024 , i soggetti obbligati dovranno rispettare scadenze diverse in base alla propria categoria e dimensione: Dal 18° mese + 60 giorni : aziende con più di 50 dipendenti e gestori di rifiuti. Dal 24° mese + 60 giorni : produttori con più di 10 dipendenti. Dal 30° mese + 60 giorni : tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Un doppio binario di adempimenti Oltre alla tradizionale tenuta dei registri e formulari, il RENTri aggiunge l’obbligo di trasmettere digitalmente i dati secondo le tempistiche vigenti (10 giorni per produttori e trasportatori, 2 giorni per impianti di smaltimento/recupero). Cosa devono fare ora le imprese? Il nuovo sistema non sostituisce i precedenti obblighi, ma li integra, rendendo il quadro normativo più articolato e sanzionabile. πŸ‘‰ Verificare l’appartenenza alla categoria obbligata πŸ‘‰ Programmare l’iscrizione al RENTri nei tempi previsti πŸ‘‰ Organizzarsi per la trasmissione regolare dei dati Noi di BSN CONSULTING 42 supportiamo enti e imprese nell’affrontare questa complessa transizione, offrendo consulenza operativa e strategica su ogni aspetto della normativa ambientale. πŸ“© Contattaci per un check-up gratuito della tua posizione RENTri.
21 luglio 2025
Cosa prevedono i provvedimenti direttoriali e come devono muoversi le imprese Prosegue l’approfondimento di BSN CONSULTING 42 sul nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti ( RENTRI ), introdotto dal D.M. 4 aprile 2023, n. 59 . Dopo aver chiarito la struttura generale del sistema e i soggetti obbligati, analizziamo ora i decreti direttoriali che danno concreta attuazione al regolamento, definendo modalità tecniche e scadenze operative . Perché sono importanti i decreti attuativi? L’art. 21 del D.M. 59/2023 prevede che siano decreti direttoriali del MASE (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a definire tutti gli aspetti operativi necessari per rendere pienamente funzionale il RENTRI. Vediamo i principali provvedimenti finora emanati: 1. Decreto Direttoriale n. 97/2023 (21 settembre) πŸ‘‰ Oggetto : Tempistiche di iscrizione al RENTRI e attivazione dei nuovi modelli Stabilisce le scadenze ufficiali per l’iscrizione dei soggetti obbligati e le date di entrata in vigore dei nuovi registri e formulari . Un documento fondamentale per chi vuole pianificare correttamente l’adeguamento normativo ed evitare sanzioni. 2. Decreto Direttoriale n. 251/2023 (19 dicembre) πŸ‘‰ Oggetto : Istruzioni per la compilazione di registro e formulario Pubblicato il 31 dicembre sul sito del MASE, contiene due allegati cruciali: Allegato 1 : Istruzioni per la corretta compilazione del registro di carico e scarico Allegato 2 : Guida alla compilazione del Formulario di identificazione rifiuti (FIR) Le indicazioni definiscono in modo dettagliato i dati obbligatori , la struttura dei documenti e le modalità di gestione quotidiana. 3. Decreto Direttoriale n. 143/2023 (6 novembre) πŸ‘‰ Oggetto : Gestione operativa e trasmissione dei dati Pubblicato il 7 novembre, introduce: Le regole tecniche per la gestione digitale dei registri e dei formulari Le modalità di trasmissione dei dati al RENTRI Le procedure di iscrizione e accesso per i diversi operatori I requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del sistema In altre parole, è il documento che spiega come funzionerà il RENTRI nella pratica , sia dal punto di vista organizzativo che informatico. Cosa devono fare le imprese? ➑️ Conoscere le scadenze di iscrizione previste per la propria categoria ➑️ Studiare i nuovi modelli di registro e formulario (anche se entreranno in vigore dal 15 dicembre 2024) ➑️ Adeguare i sistemi informatici alle regole di interoperabilità previste ➑️ Formarsi per gestire correttamente le nuove modalità di compilazione e trasmissione Il nostro consiglio Il nuovo RENTRI non è solo un adempimento in più, ma un cambio di paradigma nella gestione dei rifiuti. Non aspettare l’ultimo momento per adeguarti: formazione, pianificazione e supporto tecnico sono oggi più che mai strumenti strategici. BSN CONSULTING 42 è pronta ad accompagnare enti e imprese in ogni fase: βœ”οΈ Iscrizione al RENTRI βœ”οΈ Adeguamento documentale βœ”οΈ Implementazione tecnica βœ”οΈ Formazione operativa del personale πŸ“© Contattaci per una consulenza personalizzata.
21 luglio 2025
Cosa prevede il D.M. 59/2023 e chi è obbligato ad adeguarsi? Con l’entrata in vigore del D.M. 4 aprile 2023, n. 59 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 maggio 2023, prende forma un nuovo paradigma per la gestione e la tracciabilità dei rifiuti in Italia: il RENTri , Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. πŸ“… A partire dal 15 giugno 2024, il sistema si attiverà progressivamente per tutte le categorie di soggetti obbligati, introducendo nuovi strumenti digitali e adempimenti che si affiancano a quelli tradizionali. Cos'è il RENTri? È una piattaforma digitale gestita dal Ministero dell’Ambiente (MASE) con il supporto dell’ Albo Nazionale Gestori Ambientali . L’obiettivo? Centralizzare e digitalizzare le scritture ambientali (registri e formulari), migliorando l’efficienza e la trasparenza nella tracciabilità dei rifiuti. Cosa cambia nella pratica? βœ… Nuovi modelli digitali per : Registro di carico e scarico rifiuti (art. 190 D.lgs. 152/06) Formulario identificazione rifiuto – FIR (art. 193 D.lgs. 152/06) βœ… Tenuta digitale dei registri e formulari Dal 15 dicembre 2024 sarà obbligatorio utilizzare i nuovi format digitali (con codice univoco e vidimazione elettronica). Fino ad allora si potranno continuare a usare i modelli cartacei attuali. βœ… Trasmissione dati all’ISPRA Tutti i dati confluiranno nel catasto rifiuti in modo automatizzato, migliorando i flussi informativi verso le autorità di controllo. βœ… Accesso in tempo reale per gli enti di controllo . Chi è obbligato a iscriversi al RENTri? Devono iscriversi entro scadenze differenziate: Impianti di trattamento rifiuti Produttori di rifiuti pericolosi (senza eccezioni) Trasportatori, commercianti e intermediari Consorzi di recupero e riciclo Produttori di rifiuti non pericolosi da attività artigianali, industriali e impianti di trattamento acque/fogne πŸ”Έ Sono esonerati : Imprenditori agricoli con volume d’affari < 8.000 €/anno Imprese ex art. 212 c.8 Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con ≤ 10 dipendenti ❗ Gli esclusi possono comunque aderire su base volontaria . Tempistiche di iscrizione (a partire dal 15 giugno 2024): Entro 18 mesi + 60 giorni : Imprese con >50 dipendenti e gestori rifiuti Entro 24 mesi + 60 giorni : Imprese con >10 dipendenti Entro 30 mesi + 60 giorni : Tutti gli altri soggetti obbligati. E per i FIR (formulari)? πŸ”Ή Per i soggetti obbligati al RENTri: Uso digitale obbligatorio , ma accompagnato da copia cartacea durante il trasporto , per consentire i controlli su strada. πŸ”Ή Per i soggetti non obbligati : Resta il formulario cartaceo, generato secondo le nuove regole (allegato II del D.M. 59/2023), vidimato digitalmente dalla Camera di Commercio. In sintesi Il RENTri rappresenta un’evoluzione significativa della normativa ambientale. Digitalizzazione, maggiore controllo e nuovi adempimenti si traducono in un cambiamento profondo per le imprese , che dovranno adeguare procedure e strumenti per non incorrere in sanzioni. 🎯 BSN CONSULTING 42 è al tuo fianco per aiutarti a comprendere obblighi, scadenze e modalità operative del nuovo sistema. πŸ“© Contattaci per una valutazione personalizzata della tua posizione RENTri.