In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata posta in essere dai propri dipe...
In materia ambientale il titolare/responsabile dell’impresa risponde per illecita
gestione di rifiuti (abbandono incontrollato) anche se la condotta illecita è stata
posta in essere dai propri dipendenti.
Le recenti pronunce della Corte di Cassazione.
Con la sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Corte di Cassazione conferma il proprio
consolidato orientamento in materia ambientale secondo il quale i titolari e responsabili di enti ed
imprese rispondono del reato di abbandono incontrollato di rifiuti non solo a titolo commissivo, ma
anche sotto il profilo dell’omessa vigilanza sull’operato dei dipendenti che abbiano posto in essere
la condotta di abbandono.
Viene ribadito che il reato di abbandono di rifiuti, sebbene reato proprio dell’imprenditore o del
responsabile dell’ente, non è un reato necessariamente a condotta attiva cioè configurabile solo nei
casi in cui egli stesso abbia posto in essere comportamenti materiali o psicologici compartecipi
degli illeciti da soggetti dediti alla gestione dei rifiuti, ma il reato può configurarsi anche a seguito
di una condotta omissiva posta in essere in violazione di doveri di diligenza che si richiedono ai
soggetti preposti alla direzione dell’azienda proprio al fine di evitare illeciti.
Al riguardo la Corte richiama esplicitamente altre sue precedenti pronunce, sempre della III
Sezione Penale, nelle quali esamina la responsabilità della condotta illecita in materia di gestione di
rifiuti posta in essere dal dipendente dell’impresa.
Con tali pronunce viene sancito che la responsabilità per le diverse fasi di gestione di rifiuti non
autorizzate, sia esso trasporto o smaltimento, ricade sul responsabile dell’impresa sotto il profilo
dell’omessa vigilanza sull’operato dei propri dipendenti; in sintesi, nelle diverse condotte illecite
esaminate con le pronunce suindicate, viene messo in evidenza il principio che il
titolare/responsabile dell’impresa, proprio in quanto tale, è il destinatario degli obblighi che
discendono dallo svolgimento di attività in materia di gestione di rifiuti.
Va precisato, però, che non si tratta di una responsabilità oggettiva per condotte poste in essere da
altro soggetto, ma di una responsabilità per violazione dei doveri di diligenza (responsabilità
colposa) non avendo correttamente vigilato sull’operato dei dipendenti adottando le necessarie
misure che potevano evitare la commissione di illeciti; responsabilità questa che ricade sulle
posizioni apicali ovvero sui soggetti preposti alla direzione dell’impresa (culpa in vigilando).
Pertanto si consolida l’orientamento giurisprudenziale in base al quale la condotta incriminatrice
sancita nell’articolo 256 del D.lgs 152/06 non si riferisce solo alle condotte ascrivibili direttamente
al titolare dell’impresa perché da lui poste in essere concretamente ma anche, al contrario, alle
condotte poste in essere nell’ambito dell’attività di impresa se pur da soggetti diversi dallo stesso
titolare; responsabilità colpevole che può essere evitata utilizzando la normale diligenza.
L’elemento strutturale affinché si configuri il reato di cui all’articolo 256 sopracitato non è ne la
presenza fisica del responsabile dell’ impresa al momento che la condotta altrui viene posta in
essere né che sia egli stesso a porla in essere, essendo sufficiente l’ omessa vigilanza sull’operato
dei propri collaboratori.
Ma con la recente sentenza n.28492 del 20 giugno 2018 la Terza Sezione penale della Cassazione
ha, però, voluto preciare che, per poter ascrivere la condotta illecita al titolare dell’impresa per fatti
posti in essere dai propri dipendenti (nel caso in esame la condotta di abbandono di rifiuti), e quindi
sanzionarlo, è sempre necessario condurre un accertamento puntuale e certo del contenuto attivo,
partecipativo o omissivo, del titolare/legale rappresentante.
Infatti il giudice di merito aveva condannato il ricorrente, quale legale rappresentante dell’impresa
di trasporto, per responsabilità concorrente con l’autista del mezzo quale autore materiale della
condotta illecita, ritenendolo responsabile del reato di cui all’articolo 256, commi 1, lett. a) e 2, del
D.lgs 152/06, per aver effettuato attività di raccolta e trasporto di rifiuti speciali non pericolosi
rappresentati da acque provenienti dalla lavorazione delle olive, che erano state abbandonate su una
strada pubblica di transito.
La suprema Corte ha annullato la sentenza di merito ed assolto il titolare dell’impresa per non aver
commesso il fatto in quanto la condotta era stata posta in essere in autonomia dal dipendente che, al
contrario, aveva di propria iniziativa contravvenuto alle disposizioni impartitegli dal titolare di
trasportarle nei campi di sua proprietà per poi spanderle essendo munito di regolare autorizzazione
per questa ultima attività.
Questo perché non ci si trova di fronte ad una ipotesi di responsabilità oggettiva e pertanto occorre
accertare che la condotta incriminata non sia frutto di un autonoma iniziativa dei lavoratori
contravvenendo alle direttive del datore di lavoro oppure agendo all’insaputa del medesimo.
Ed infatti nel caso portato all’attenzione del giudice di legittimità, la mancanza di risultanze
istruttorie che dimostrassero il concorso nel reato del titolare dell’impresa per il fatto commesso
dall’autista (sversamento di acque provenienti dalla molitura delle olive), ha portato ad annullare la
sentenza di colpevolezza emessa dal giudice di merito il quale è stato censurato proprio per non
aver posto in essere alcun accertamento circa la condotta posta in essere dal legale rappresentante
dell’impresa di trasporto di cui l’autista era dipendente, avendo ritenuto sussistente la responsabilità
concorrente del titolare dell’impresa di trasporti riferendosi al solo articolo 40 c.p. da cui
discenderebbe una responsabilità in automatico (responsabilità oggettiva).
In sintesi, sancisce il supremo giudice di legittimità, affinchè possa ritenersi sussistente la
responsabilità concorrente del titolare dell’impresa, occorre accertare che la condotta illecita non sia
stata frutto di una iniziativa autonoma del lavoratore (autista del mezzo) in violazione delle direttive
o ad insaputa dello stesso datore di lavoro.
Nel caso in esame l’impresa era regolarmente iscritta, e quindi autorizzata, all’Albo nazionale
gestori ambientali per l’attività di trasporto di rifiuti speciali non pericolosi ed era, inoltre, munita di
autorizzazione allo spandimento (fertirrigazione) dei reflui oleari (acque di vegetazione) su un
proprio fondo agricolo
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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