Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali ...
Albo Gestori Ambientali: gli ultimi provvedimenti del 2020 dettati dallo
stato d’emergenza per Covid-19 con la proroga della validità delle
iscrizioni e la sospensione delle verifiche sia iniziali che di
aggiornamento per i Responsabili tecnici
Il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali chiude questo difficile
anno con due importanti provvedimenti entrambi resisi necessari per il perdurare della
situazione di emergenza epidemiologica iniziata all’inizio del 2020.
Con la Circolare n.13 del 9 dicembre 2020, in ottemperanza alle disposizioni del
DPCM del 3 dicembre 2020, vengono sospese le verifiche di idoneità dei responsabili
tecnici fino al 15 gennaio 2021, posticipando a date da destinare, oltre alle verifiche
iniziali, che hanno visto il loro debutto a fine 2017, anche le prime verifiche di
aggiornamento disciplinate dal comma 2 dell’articolo 3 della deliberazione n.6 del 30
maggio 2017 nella versione oggi vigente ovvero come modificata ed integrata dalla
successiva deliberazione n.3 del 25 giugno 2019 del Comitato nazionale dell’Albo
Gestori Ambientali.
Ricordiamo che la verifica di aggiornamento interesserà quei responsabili tecnici che
alla data del 16 ottobre 2017 rivestivamo tale ruolo per le imprese iscritte all’Albo e
che stanno beneficiando, per il quinquennio successivo a tale data, del regime
transitorio potendo continuare a svolgere tale incarico e assumerne altri purchè
comunque per le categorie e classi di iscrizione risultanti alla data suindicata; questi
soggetti potranno continuare a esercitare la funzione di RT senza soluzione di
continuità, anche successivamente al mese di ottobre 2022, solo dopo il superamento
dell’esame di aggiornamento di cui sopra.
Rimangono chiaramente sospese, in ottemperanza alla circolare in commento, anche
le verifiche iniziali cioè quelle a cui si stanno sottoponendo dal 2017 sia quei soggetti
che, non trovandosi nella condizione di vantaggio sopra descritta (periodo transitorio),
per poter esercitare la funzione di RT hanno sostenuto la prova d’idoneità, sia coloro
che pur esercitando la funzione a far data antecedente al 17 ottobre 2017, hanno avuto
la necessità di conseguire l’abilitazione per categorie diverse o classi superiori rispetto
a quelle in cui erano in carica.
Il secondo provvedimento emanato dal Comitato nazionale in questo scorcio di anno
al fine di gestire questa fase emergenziale è del 10 dicembre ovvero la Circolare n.14,
con la quale viene prorogata la validità ed efficacia delle iscrizioni in scadenza in
applicazione dell’articolo 3-bis della legge 27 novembre 2020 n.159, di conversione
del decreto legge 7 ottobre 2020 n.125, in vigore dal 4 dicembre 2020.
Tale disposizione modifica l’articolo 103, comma 2, della legge 24 aprile n.27, di
conversione del decreto legge 17 marzo 2019, n.18, disponendo che le parole: “il 31
luglio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “la data della dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza epidemiologica da covid-19” e, al comma 2, introduce
all’art.103 il comma 2-sexies il quale dispone che: ”tutti i certificati, attestati, permessi,
concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, di cui al comma 2,
scaduti tra il 1 agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del
decreto legge 7 ottobre 2020, n.125, e che non sono stati rinnovati, si intendono validi
e sono soggetti alla disciplina di cui al medesimo comma 2”.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, il richiamato articolo 103, comma 2, dispone che:”
tutti i certificati, attestati….., in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della
dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19,
conservano la loro validità per i 90 giorni successivi alla dichiarazione di cessazione
dello stato di emergenza”, il quale è stato prorogato con delibera del Consiglio dei
Ministri 7 ottobre 2020 sino al 31 gennaio 2021.
In definitiva, alla luce del combinato disposto delle normative suindicate, le iscrizioni
all’Albo nazionale gestori ambientali in scadenza nell’arco temporale compreso tra il
31 gennaio 2020 ed il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al 3 maggio
2021; ferma restando l’efficacia dei rinnovi deliberati nel periodo suddetto.
Lo stesso Comitato chiarisce però che coloro che intendono avvalersi di tale norma di
favore e quindi continuare ad operare fino al momento del superamento
dell’emergenza, devono comunque:
a) rispettare tutti i requisiti e le condizioni necessari per il legittimo esercizio
dell’attività e che in caso di accertata carenza degli stessi, le imprese possono essere
sottoposte a procedimenti disciplinari con l’irrogazione delle relative sanzioni.
b) prestare, nei casi previsti, ovvero per le iscrizioni nella cat.1, relativamente alla
raccolta e trasporto dei rifiuti pericolosi, nella cat.8, commercio ed intermediazione dei
rifiuti, nelle cat.9 e 10, bonifica dei siti contaminati e dei beni contenenti amianto,
apposita fideiussione, o appendice di fideiussione già prestata, a copertura del periodo
intercorrente dalla data di scadenza naturale dell’iscrizione e quella del 3 maggio 2021;
c) comunicare le variazioni dell’iscrizione.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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