Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Il sistema delle responsabilità nella gestione dei rifiuti.
Parte prima.
Sentenza Corte di Cassazione n.5912/2020 “Responsabilità condivisa per
mancanza di controllo di cui agli art.178 e 188 del D.Lgs 152/06”

Facendo seguito al mio precedente contributo dove ho affrontato i principi generali del sistema di
responsabilità nella gestione dei rifiuti, con la sentenza in commento la Corte di Cassazione ritorna
sul principio del coinvolgimento in forza del quale deve riconoscersi una responsabilità solidale in
capo a tutti i soggetti della “filiera dei rifiuti” ovvero produttore/detentore, trasportatore,
intermediario, destinatario intermedio (stoccaggio), destinatario finale (smaltitore o recuperatore), sui
quali grava un generale obbligo di cooperazione nella gestione degli stessi.
In particolare per il supremo collegio dall’applicazione del principio della responsabilità condivisa
sancito nell’articolo 188 del D.lgs 152/06, consegue che tutti i soggetti che intervengono nell’ambito
della gestione dei rifiuti sono responsabili non solo della regolarità delle operazioni da essi poste in
essere, ma anche di quelle dei soggetti che precedono o seguono il loro intervento, sia attraverso la
verifica della regolarità dei formulari, sia attraverso la verifica del possesso delle prescritte
autorizzazioni da parte dei soggetti al quale i rifiuti sono conferiti.
Ed infatti con questa recente sentenza la Cassazione ha confermato la responsabilità ex articolo 256,
comma 1,lettera b), già inflitta dal giudice di merito in prima istanza, del titolare di un impianto di
recupero di rifiuti, che seppur legittimamente autorizzato per tale fase di gestione dalla provincia
competente, aveva però omesso di controllare che il trasportatore/conferitore di tali rifiuti fosse
iscritto, e pertanto autorizzato, all’Albo nazionale gestori ambientali,per l’attività di trasporto dei
medesimi rifiuti.
Tale sentenza conferma l’orientamento consolidato, sia della giurisprudenza di merito che quella di
legittimità, secondo il quale qualora il produttore-detentore di rifiuti non provveda all’auto-
smaltimento o al conferimento dei rifiuti a soggetti che gestiscono il servizio pubblico, deve
consegnarli ad un raccoglitore autorizzato con l’obbligo di controllare che si tratti di soggetti
autorizzati alle attività di trasporto.
Di conseguenza il supremo collegio ha ulteriormente confermato che qualora tale verifica venga
omessa il produttore-detentore risponde a titolo di concorso con il soggetto che ha commesso il reato
di gestione illecita di rifiuti, in forza del principio che tutti i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti
rispondono solidamente.

Infatti nel caso in esame sottoposto al giudice di legittimità il soggetto imputato ritirava rifiuti da un
trasportatore in assenza di autorizzazione perché non iscritto all’Albo nazionale gestori ambientali e
pertanto violava l’obbligo di controllare la titolarità dell’autorizzazione, obbligo che viene sancito
dal combinato disposto degli articoli 178 e 188 del D.lgs n.152/06 e gravante anche su chi, come
l’imputato, doveva poi sottoporre tali rifiuti ad operazioni di recupero nel proprio impianto.
Invero, sostiene il giudice, questa estensione di responsabilità nei confronti di chi riceve rifiuti da un
trasportatore abusivo, si basa sull’interpretazione in senso ampio della nozione di detentore, oggi
definita all’articolo 183, comma 1, lettera h), come “il produttore dei rifiuti o la persona fisica o
giuridica che ne è in possesso”.
Nel caso in specie il soggetto che riceve i rifiuti per avviarli ad attività di recupero debitamente
autorizzata si configura, senza ombra di dubbio, come detentore così come descritto nella seconda
accezione sopra indicata ovvero la “persona fisica o giuridica che è in possesso dei rifiuti”
Secondo la Corte di Cassazione l’impianto di responsabilità così delineato sia nell’ordinamento
nazionale che comunitario è espressione ed applicazione del principio di correzione alla fonte dei
danni causati all’ambiente e del principio chi inquina paga, che cristallizzano da un lato regole di
imputazione e dall’altro pongono canoni di intelligenza in capo agli operatori nel’esplicazione della
loro attività, configurando la responsabilità patrimoniale e personale a carico dei trasgressori,
In definitiva, anche nel caso in specie sottoposto a giudizio, la sola ricezione della quarta copia del
formulario non è sufficiente ad esonerare dalla responsabilità il produttore-detentore (titolare
dell’impianto di recupero a cui erano stati conferiti i rifiuti dal trasportatore non autorizzato), laddove
sullo stesso gravava l’onere di compiere tutte le verifiche richieste dalla normativa vigente sia sotto
il profilo formale che sostanziale e pertanto ne viene confermata la colpevolezza, già sancita dal
giudice di merito, per concorso nel reato di gestione illecita di rifiuti non pericolosi ex articolo 256,
comma 1, lettera b).

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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