Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.
Articolo 256, comma 1, del D.lgs.n.152/06: la gestione illecita di rifiuti, compreso
il trasporto, senza autorizzazione, è un reato istantaneo e comune e non proprio.
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità si configura la violazione dell’art.256,
comma 1, del D.lgs 152/06, prescindendo dalla qualifica che riveste il soggetto agente in quanto
non si tratta di un reato “proprio” ma, al contrario, di un reato “comune”che può essere commesso
da chiunque cioè anche da chi pone in essere la condotta incriminata non nello svolgimento di
un’attività primaria ma a seguito di altra attività anche se posta in essere in maniera occasionale.
In altre parole tale fattispecie illecita può essere realizzata anche da chi non è organizzato in
un’attività di impresa professionale quale attività primaria.
Tale posizione sancita dalla Corte di Cassazione con diverse sentenze viene confermata di recente
con la pronuncia n.2575 del 21 gennaio 2019 con la quale viene respinta le tesi sostenuta
dall’imputato in base alla quale non si configurerebbe il reato di cui all’art.256, comma 1, del D.lgs
152/06, in quanto nel caso in specie non veniva svolta una attività imprenditoriale e quindi cadeva il
presupposto della fattispecie criminosa.
La Corte di Cassazione, al contrario, ha più volte confermato che il carattere dell’imprenditorialità
non è necessario all’integrazione del reato suindicato e che ciò è vero, in generale, per qualsiasi
attività illecita di gestione di rifiuti e quindi anche nel caso di raccolta e trasporto di rifiuti senza
iscrizione all’Albo; in particolare proprio il termine “chiunque” contenuto nella fattispecie di cui
all’art.256, comma 1, fa riferimento a tutte le categorie e quindi anche al detentore e non è
necessario che vi siano i requisiti di imprenditorialità e professionalità, avendo invece rilievo alcuni
elementi dai quali poter desumere un minimo di organizzazione quali un veicolo adeguato e
funzionale al trasporto, la quantità di rifiuti ed il tipo stesso di rifiuto.
Con questa ultima pronuncia la suprema Corte, in linea con le precedenti sempre della III Sezione
Penale, si concentra anche sulla configurabilità del reato per un solo trasporto occasionale non
autorizzato di rifiuti (trattasi di rifiuti costituiti da batterie al piombo esauste, raee, lamiere varie e
parti di veicoli), sostenendo che il reato di cui all’articolo 256, comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 e
s.m.i. si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica. ovvero che il trasporto
di rifiuti senza autorizzazione è da considerarsi istantaneo e per la cui realizzazione è, pertanto,
sufficiente un unico trasporto abusivo; in altre parole affinchè si incorra nel reato ex articolo 256,
comma 1, lett. a) Dlgs 152/2006 basta porre in essere una sola condotta di trasporto priva di
autorizzazione.
L’autore dell’illecito, al contrario, sosteneva di non essere imprenditore e di aver svolto il trasporto
in maniera occasionale.
Di contrario avviso è stato il supremo giudice di legittimità che, oltre a riaffermare che affinchè si
configuri la gestione illecita di rifiuti è sufficiente anche una sola condotta integrante una delle
ipotesi alternative previste dalla norma, ha anche confermato che non rileva la qualifica soggettiva
del soggetto agente bensì la concreta attività posta in essere in assenza dei prescritti titoli abilitativi,
che può essere svolta anche di fatto.
In particolare la condotta abusiva deve essere desunta anche da indici sintomatici quali la
eterogeneità dei rifiuti trasportati, la loro quantità,le caratteristiche dei rifiuti, tutti elementi che sono
stati riscontrati nel caso in giudizio in quanto i rifiuti erano stati prodotti da terzi ed il detentore
attuale (trasportatore abusivo) voleva trarne profitto mediante il commercio degli stessi ad un centro
di raccolta.
Pertanto nel caso in specie l’imputato veniva condannato per la fattispecie sanzionatoria ex
art.256,comma 1, lett. a) del D.lgs 152/06 configurandosi nella sua condotta un trasporto di rifiuti
con mezzi non autorizzato.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale
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