Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Efficacia e validità dei provvedimenti dell’Albo nazionale gestori ambientali.
Circolare n.13 del 21 dicembre 2021

Con la circolare n.13 del 21 dicembre 2021 il Comitato nazionale dell’Albo gestori ambientali ha
fornito i dovuti chiarimenti circa l’efficacia e la validità dei provvedimenti di iscrizione e rinnovo e
sulla corretta data da inserire all’interno del F.I.R., rispondendo così alle diverse richieste ad esso
pervenute.
Sul primo punto (validità ed efficacia dei provvedimenti) la Circolare rimanda al contenuto della
delibera n.1 del 10 febbraio 2016 e della successiva delibera n.2 del 24 giugno 2020 che
stabiliscono:
Articolo 1: Efficacia e validità dei provvedimenti
“L’efficacia e la validità delle iscrizioni, variazioni e rinnovi dell’iscrizione decorrono dalla data
nella quale i relativi provvedimenti sono formalizzati e notificati agli interessati, anche per via
telematica, ai sensi del comma 3 dell’articolo 9-bis del regolamento per la gestione telematiche
delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo di cui alla deliberazione n.2
dell’11 settembre 2013. Dalla stessa data decorre l’efficacia della garanzia finanziaria, ove prevista,
di cui all’art.2 dello schema di fidejussione e la pubblicazione ai sensi dell’articolo 25 del decreto 3
giugno 2014, n.120.
L’efficacia e la validità dei provvedimenti di rinnovo, formalizzati e notificati in data antecedente
alla data di scadenza dell’iscrizione in essere, decorrono dal giorno successivo al termine della
dell’iscrizione stessa”.
Articolo 2: Emissione e rilascio dei provvedimenti
“Successivamente alla deliberazione della Sezione regionale, la segreteria della stessa invia una
comunicazione per mezzo pec all’impresa e al soggetto legittimato, con la quale notifica che la
domanda è stata deliberata e comunica gli importi dei versamenti ai quali è subordinato il
provvedimento.
Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dei cui sopra, l’impresa o il soggetto
legittimato deve provvedere alla corresponsione.
La Sezione regionale, effettuata la verifica dei versamenti, notifica per mezzo Pec, all’impresa e al
soggetto legittimato la disponibilità online del provvedimento che deve essere acquisito
dall’impresa mediante l’area riservata del portale dell’Albo.
Decorso il termine di cui sopra senza che l’impresa abbia provveduto, la Sezione regionale revoca
la propria deliberazione e archivia la relativa domanda”.

Sul secondo punto (la corretta data da inserire nel F.I.R.) prima della circolare in commento non
esisteva alcuna disposizione normativa che disponesse quale dato dovesse essere annotato alla voce
“data e numero di protocollo sul formulario”.
Ora il Comitato nazionale chiarisce che la data da riportare all’interno del F.I.R. deve coincidere
con quella di inizio validità del provvedimento autorizzativo; in fase di prima iscrizione tale data
coincide con quella di notifica del provvedimento, analogamente in fase di rinnovo, se il
provvedimento è notificato all’impresa successivamente alla scadenza dell’iscrizione.
Qualora il provvedimento di rinnovo, venga notificato all’impresa prima della scadenza
dell’iscrizione in essere, l’efficacia dello stesso decorre dal giorno successivo alla scadenza.


A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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