Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti sulla sub-locazione dei veicoli.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 28 gennaio 2019

Disponibilità dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: con la
Circolare n.1 del 28 gennaio 2019 il Comitato nazionale fornisce chiarimenti
sulla sub-locazione dei veicoli.
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare esclusivamente veicoli
nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli quali proprietà, usufrutto, leasing,
locazione senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, e che siano stati valutati idonei
a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione.
Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3 giugno 2014 sia
dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica predisposta dal medesimo; più
precisamente l’art.15, comma 3, del decreto ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei
mezzi rientra tra i requisiti per l’iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata
dalla seguente documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, circa l’idoneità dei
mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli la quale, laddove riporti
un intestatario diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere accompagnata dalla
documentazione prevista dalla normativa in materia di autotrasporto ( leasing, locazione
senza conducente, comodato, patto di riservato dominio, usufrutto).
Da quanto sopra si evince che l’impresa è obbligata ad utilizzare esclusivamente i veicoli che abbia
dichiarato nella propria disponibilità nell’ambito del procedimento di iscrizione o successivamente
a seguito di integrazione del proprio parco veicolare e di conseguenza , qualora volesse utilizzare
veicoli precedentemente iscritti all’albo da altra impresa, deve in primis acquisirne la esclusiva
disponibilità e poi richiedere alla Sezione competente l’integrazione degli stessi nella propria
iscrizione ovvero acquisendone evidenza nel proprio provvedimento autorizzativo.
Per quanto sopra, si ritiene che il trasporto di rifiuti non può essere svolto utilizzando mezzi
riconducibili a due imprese diverse seppur entrambe in possesso di iscrizione all’Albo; in altre
parole il medesimo veicolo non può essere presente nel provvedimento di iscrizione di due diverse
società.
Al riguardo si ricordi, altresì, che a differenza del regime previgente (D.M.406/98) oggi non vi è più
l’obbligo per l’impresa iscritta all’Albo che integra un veicolo di cui dimostri la disponibilità ma
che nelle more risulti ancora associata all’impresa cedente, richiederne la preventiva cancellazione,
in quanto sarà la Sezione regionale ad adottare un provvedimento d’ufficio di cancellazione del
veicolo in oggetto per l’impresa cedente.

Con la Circolare in commento il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito i necessari chiarimenti
sulla possibilità di iscrizione di un veicolo immatricolato ad uso di terzi ai fini della locazione (ex
art.82, comma 5 del D.lgs. n.285/92 Codice della strada) avente massa massima complessiva a
pieno carico non superiore a 6 tonnellate, che sia stato preso in locazione da un’impresa di noleggio
di cui all’articolo 84, comma 4, del CdS, la quale , a sua volta, ne dispone mediante locazione ad
altra impresa di noleggio.
Si è richiesto se detta fattispecie debba rientrare nel divieto di sub-locazione disciplinato dalla
circolare del Mit del 16 marzo 2015, prot.5681, e dalla Circolare dell’Albo Gestori Ambientali
n.345 del 30 aprile 2015.
Secondo il Comitato tale ipotesi non rientra nel divieto di sublocazione previsto dalle citate
Circolare per quanto segue:
1) la Circolare del Mit n.5681/2015 prevede espressamente il divieto di disponibilità dei veicoli
a titolo di sublocazione relativamente al trasporto di cose per conto di terzi ma, si precisa,
tale divieto riguarda il caso in cui vi sia la cessione in locazione di veicolo ad un’impresa di
trasporto di cose per conto di terzi da parte di altra impresa di trasporto di cose per conto di
terzi che abbia a sua volta acquisito il medesimo veicolo tramite contratto di locazione senza
conducente;
2) qualora, invece, il veicolo in esame, con massa complessiva inferiore a 6 tonnellate, debba
essere utilizzato per uso proprio cioè per il trasporto di cose in conto proprio, si rientra nella
previsione di cui all’art.83, comma 2, ultimo periodo, del Codice della Strada, in base al
quale a tali veicoli non si applicano le norme della legge n.298/74 e le relative disposizioni
di settore inerenti il possesso dei titoli autorizzativi. In altre parole, in questi casi, l’attività di
trasporto in conto proprio esercitata con veicoli rientranti nel predetto limite ponderale, cioè
inferiore a 6 ton, deve ritenersi liberalizzata e pertanto l’utilizzo di tali veicoli sono
assoggettati esclusivamente alle disposizione del Codice Civile e del Codice della Strada.
In definitiva, poiché nel caso sottoposto all’attenzione del Comitato la prima locazione
avviene tra due imprese di noleggio, e non tra due imprese che effettuano il trasporto di cose
in conto proprio, non si ravvisa il divieto di sub-locazione prescritto dalla Circolare
n.345/2015 dell’Albo medesimo con la conseguenza che un veicolo con massa complessiva
a pieno carico non superiore a 6 tonnellate, preso in locazione da un impresa di noleggio, di
cui all’art.84, comma 4, del CdS, la quale lo ha in disponibilità mediante locazione da altra
impresa di noleggio, possa essere considerato idoneo ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori
Ambientali.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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