Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti e delle responsabilità del Responsabile Tecnico.
Deliberazioni n. 1 del 23 gennaio 2019: prime disposizioni di dettaglio dei compiti
e delle responsabilità del Responsabile Tecnico.
Con la delibere in commento il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali,
nell’esercizio delle prerogative proprie previste dal comma 3, dell’articolo 12 del DM n.120/2014,
ha ritenuto necessario adottare prime disposizioni di dettaglio relative ai compiti e alle responsabilità
di questa importante figura comprensive anche di quelle già adottate alla data di entrata in vigore del
regolamento Albo; punto di partenza di tale provvedimento è il quadro generale dei compiti del RT
dettato dall’art.12, comma 1, del citato decreto il quale dispone che “compito del responsabile tecnico
è porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da
parte dell’impresa nel rispetto della normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione della
stessa “.
La delibera si compone di 7 articoli e di un allegato in cui, rispettivamente, si definiscono i compiti
generali e trasversali del RT ed i compiti specifici delle categorie per cui si assume l’incarico,
mentre nell’ultimo articolo si disciplina la situazione della contemporaneità dell’incarico presso più
imprese rinviando all’allegato per le conseguenti dichiarazioni di compatibilità dell’incarico svolto.
Veniamo ora ad un esame nel dettaglio dei contenuti della deliberazione precisando da subito che
alcuni di questi sono già noti in quanto in precedenza lo stesso organo centrale dell’Albo li aveva
fatti propri inserendoli in delibere e circolari (cfr: Delibera n. 4 del 27/9/2000 e Delibera n.6 del
9/9/2014 Attestazione della idoneità dei veicoli; Delibera n.2 del 20/7/2009 Gestione dei centri di
raccolta dei RSU; Circolare n.3934/2003 Responsabilità del trasportatore di rifiuti).
All’articolo 1, comma 1, vengono dettate le disposizioni generali che riguardano tutte le categorie
d’iscrizione all’Albo e quindi compiti generali quali:
il coordinamento degli addetti all’impresa;
la definizione delle procedure per la gestione di eventuali situazioni d’urgenza, incidenti o
eventi imprevisti; è evidente che tali compiti variano in relazione alle dimensioni
dell’impresa assicurando la corretta gestione dei rifiuti;
la vigilanza sulla corretta osservanza delle prescrizioni riportate o richiamate nei provvedimenti
d’iscrizione; al riguardo si ricorda che chi viola tali prescrizioni è soggetto alle sanzioni
disciplinari (sospensione e cancellazione) che vengono applicate dalle Sezioni regionali;
la verifica ed il controllo della validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai
soggetti ai quali vengono affidati i rifiuti; in pratica ci si riferisce ai controlli di natura
amministrativa al fine di evitare una corresponsabilità nella violazione delle norme che
sovraintendono alla corretta gestione dei rifiuti.
Nel secondo comma dell’articolo 1 della delibera si precisa che il responsabile tecnico che svolge
attività di affiancamento è tenuto a comunicare preventivamente alla Sezione regionale competente
l’inizio e la durata del periodi di affiancamento, in applicazione della di quanto previsto dall’articolo
1, comma 2, lettera d), della delibera n. 6 del 30 maggio 2017, e della circolare n.59 del 12 gennaio
2018, nonché a fornire adeguata formazione ed informazione sullo svolgimento delle attività di cui
alle categorie di iscrizione all’Albo per le quali l’affiancamento è svolto.
Nell’articolo 2 vengono descritti i compiti specifici del RT per le imprese di trasporto cioè
per le categorie 1,4,5 e 6 ed in particolare:
redigere e sottoscrivere l’attestazione relativa all’idoneità dei mezzi di trasporto in
relazione ai tipi di rifiuti da trasportare, secondo le disposizioni contenute nella delibera
n.6 del 9/9/14;
controllare e verificare la permanenza delle caratteristiche dei mezzi di trasporto, nonché il
rispetto delle modalità e delle condizioni di trasporto precisate nella medesima attestazione
in relazione alle diverse tipologie di rifiuti; in sintesi svolge un attività continua di vigilanza
sui veicoli in disponibilità ed utilizzati dall’impresa al fine di verificare il mantenimento delle
condizioni medesime;
definire le procedure per:
a)
controllare che il codice dell’EER relativo al rifiuto da trasportare sia riportato
nel provvedimento d’iscrizione all’Albo;
b)
verificare, da parte dei conducenti, prima delle operazioni di carico del veicolo, il
rispetto della normativa applicabile e, nei limiti di un esame visivo, la rispondenza dei
rifiuti da trasportare alle indicazioni del produttore/detentore;
c)
eseguire correttamente, ove previsto,le operazioni di carico, scarico e trasbordo
dei rifiuti da trasportare;
d)
garantire la sicurezza del carico durante il trasporto dei rifiuti;
e)
garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle
attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto dei rifiuti.
garantire ai conducenti adeguata formazione e informazione, se del caso anche tramite linee
guida, sul corretto svolgimento delle attività di trasporto dei rifiuti con particolare riferimento
alla sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto dei rifiuti e sulla normativa applicabile;
garantire ai conducenti e agli addetti dell’impresa adeguata formazione sulla corretta
compilazione e tenuta dei registri di carico e scarico e della documentazione che accompagna
i rifiuti (Fir di cui all’art.193 del D.lgs 152/06 e, ove prevista, documentazione riguardante il
trasporto delle merci pericolose o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere
di rifiuti);in sintesi la formazione deve avere ad oggetto l’osservanza delle regole sulla
corretta tenuta delle scritture ambientali che accompagnano i rifiuti nella fase del trasporto
ed in generale i documenti amministrativi/contabili;
coordinare l’attività dei conducenti nel caso di difformità del carico di rifiuti da trasportare o
delle modalità di confinamento, etichettatura o imballaggio riscontrate in fase di carico o
scarico o per la fase di trasporto o nel caso di incidente o eventi imprevisti.
Nell’articolo 3 della delibera in commento vengono descritti i compiti del RT relativamente
alla gestione dei centri di raccolta ovvero di quella specifica attività nell’ambito della
categoria 1 (raccolta e trasporto dei rifiuti urbani); più precisamente alla lettera a) del comma
1 si precisa che il RT deve attestare e garantire la formazione e l’addestramento del personale
addetto ai CdR secondo le modalità previste dalla delibera n.2 del 20 luglio 2009.
Precisiamo che tale compito di formazione del personale era già previsto nella citata delibera e
più precisamente in caso di nuove assunzioni o di assegnazione al CdR di addetti già impiegati
presso l’impresa in altri compiti ovvero in caso di assunzione della gestione di nuovi centri di
raccolta; va, altresì, fatta una necessaria puntualizzazione al riguardo di tale compito generale di
formazione e cioè che il garantire la formazione non significa che debba erogarla personalmente
il RT ma che deve solo attestarne e garantirne l’effettuazione potendo svolgerla, quindi, soggetti
in possesso della necessaria professionalità, diversi dal RT.
L’articolo 3 alla lettera b) introduce, invece, un compito del tutto inedito ovvero quello di
verificare che i CdR sia strutturato ed organizzato nel rispetto della normativa vigente ovvero
sia allestito e gestito in conformità alle disposizioni di cui al decreto 8 aprile 2008 e s.m.i.
L’articolo 4 della delibera descrive i compiti del RT delle imprese che svolgono l’attività di
intermediazione e commercio dei rifiuti senza detenzione ed in particolare:
garantire adeguata formazione agli addetti all’impresa sulla compilazione e tenuta dei registri
di carico e scarico e sulla documentazione che accompagna i rifiuti (fir di cui all’art.193 del
D.lgs 152/06 e, ove prevista, documentazione riguardante il trasporto delle merci pericolose
o specifiche tipologie di rifiuti o le spedizioni transfrontaliere di rifiuti);
verificare la validità delle iscrizioni e delle autorizzazioni in capo ai soggetti ai quali
vengono affidati i rifiuti oggetto delle attività di intermediazione e commercio.
Gli articoli 5 e 6 della delibera descrivono i compiti del RT per le categorie 9 (bonifica di siti) e 10
(bonifica di beni contenenti amianto) riproducendo quelli comuni che erano stati già indicati dal
Comitato nazionale dell’Albo nelle precedenti delibere disciplinanti i requisiti per le iscrizioni in tali
due categorie e cioè:
produrre, congiuntamente al legale rappresentante
dell’impresa, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano indicate le
tipologie ed il valore di acquisto delle attrezzature minime, la disponibilità in capo all’impresa
e lo stato di conservazione delle stesse;
verificare il mantenimento dell’idoneità delle attrezzature utilizzate dalle imprese e che
l’organizzazione dell’impresa sia conforme alle norme vigenti di settore;
qualora l’impresa dimostri la disponibilità di attrezzature minime non ricomprese nell’elenco
di cui all’allegato “A” alla deliberazione n.5 del 12 dicembre 2001, devono produrre una
relazione, a firma congiunta con il legale rappresentante, dalla quale risulti l’effettivo utilizzo
delle stesse in relazione agli specifici interventi di bonifica che si intendono eseguire (tale
compito limitatamente alla solo cat.9).
L’articolo 7, ultimo articolo della delibera n.1/2019, affronta il caso dell’assunzione di incarichi
contemporanei da parte del responsabile tecnico stabilendo che nell’attesa della definizione dei limiti
e dei criteri di cui all’articolo 12, comma 6, del decreto 3 giugno 2014, n.120, il responsabile tecnico
che ricopre contemporaneamente lo stesso incarico per più imprese, deve rappresentare ad ogni
impresa che si avvale dei suoi servizi tutti gli altri incarichi contestualmente svolti specificando che
l’attività da espletare risulta compatibile con le altre attività svolte utilizzando il modello allegato alla
delibera.
Tale dichiarazione deve essere sottoscritta per presa di conoscenza e accettazione anche dal legale
rappresentante dell’impresa interessata per poi produrla alla Sezione competente, a pena di
improcedibilità della domanda, in fase di iscrizione, di rinnovo o di variazione dell’iscrizione per
modifica del responsabile tecnico.
E’ evidente che l’intento di tale ultima disposizione è l’applicazione del principio di trasparenza
che il responsabile tecnico deve garantire alle imprese che si avvalgono delle sue prestazioni.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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