Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4 del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 7 marzo 2019

Requisiti soggettivi per l’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: la Circolare n.4
del 7 marzo 2019 ne chiarisce la corretta applicazione.

L’art.10 del D.M. 120/2014 (Regolamento dell’Albo Gestori Ambientali) stabilisce i requisiti
che devono possedere le imprese e gli enti che intendono iscriversi all’Albo ed in particolare
al comma 2 lettera d) dell’articolo richiamato vengono stabiliti i cosiddetti requisiti
soggettivi o morali ovvero: è necessario che i soggetti in nome dei quali si effettua
l’iscrizione all’albo (titolare, legale rappresentante, amministratore unico, presidente
Consiglio di amministrazione, in altre parole chiunque abbia la legale rappresentanza
dell’impresa o dell’ente) non abbiano riportato condanna passata in giudicato, anche ai sensi
dell’art.444 del codice di procedura penale e anche qualora sia intervenuta l’estinzione di
ogni effetto penale della stessa o sia stato concesso il condono della pena, nei seguenti casi:
a) condanna a pena detentiva per reati previsti dalle norme a tutela dell’ambiente, ivi incluse
le norme a tutela della salute, le norme in materia edilizia e in materia urbanistica;
b) condanna alla reclusione per un tempo superiore ad un anno per delitti non colposi.
In ogni caso non si tiene conto della condanna qualora siano decorsi almeno 10 anni dalla data del
passaggio in giudicato della relativa sentenza, oppure sia stata concessa la sospensione condizionale
della pena e sia intervenuta l’estinzione del reato ai sensi dell’articolo 167 del codice penale oppure
sia intervenuta la riabilitazione.
Si evidenzia che tali requisiti soggettivi devono essere posseduti anche dal responsabile tecnico
dell’impresa e ciò a sottolineare, ancora una volta, l’importanza e la centralità di questa figura.
Il Comitato nazionale dell’Albo, a seguito di una serie di richieste di chiarimento pervenute da
alcune Sezioni regionali circa la corretta applicazione dell’art.10, comma 2, lettera d) del DM
120/2014, ha emanato la Circolare n.4 del 7 marzo 2019; in particolare è stato richiesto cosa
succede quando un soggetto abbia riportato, in tempi
diversi, condanne per il medesimo titolo di reato con pene pari o inferiori, per ciascuna condanna,
ad un anno di reclusione.
Nella Circolare si evidenzia la rilevanza della questione quando, in sede di esecuzione, le plurime
condanne vengono sottoposte, ad istanza del condannato o del pubblico ministero, alla disciplina
del reato continuato ex art.671 del c.p.p. e dell’art.81, comma 2, del c.p. In tal caso le pene,
unificate dal vincolo della continuazione, possono superare il limite di un anno stabilito per la
perdita del requisito morale.

Poiché la previsione del reato continuato comporta conseguenze favorevoli al reo in termini di
durata complessiva della pena, l’organo centrale dell’Albo ha ritenuto che, qualora l’interessato
abbia richiesto detto beneficio o non si sia opposto alla richiesta del pubblico ministero, vi sia stata
una adeguata considerazione delle conseguenze sfavorevoli e che la pena debba essere valutata
unitariamente anche ai fini della eventuale perdita del requisito morale.
La Circolare affronta poi anche la questione di come debba essere considerata, ai fini della
permanenza del requisito morale, l’esito positivo della “messa in prova” ex art.168 bis e 168 ter del
c.p.
Sul punto il Comitato nazionale ha chiarito che, non essendo ravvisabile nella fattispecie alcuna
sentenza di condanna, l’esito positivo della “messa in prova”, non possa avere influenza sul
requisito morale.
Dr. Gianpietro Luciano
Esperto Ambientale

Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
sensi della Legge 633/1941 s.m.i. con Legge 248/2000. ©

Per maggiori informazioni scrivere a info@bsnconsulting42.it
Leonardo Di Cunzolo
www.bsnconsulting42.it

Stanza ingombro di rifiuti, scatole e detriti sparsi sul pavimento vicino a una finestra.
21 luglio 2025
Analizza i decreti attuativi del MASE sul sistema RENTRI. Contatta BSN CONSULTING 42 per supporto e formazione su gestione rifiuti.
Materassi, pneumatici e detriti abbandonati ammucchiati in una discarica fangosa sotto un cielo nuvoloso.
21 luglio 2025
Analizza il sistema RENTri e le sanzioni per le imprese. Contatta BSN CONSULTING per assistenza nella gestione degli obblighi normativi.
Sacchetti di plastica e scatole impilate fiancheggiano un luminoso corridoio industriale accanto a grandi finestre.
21 luglio 2025
Scopri il sistema RENTri per la tracciabilità digitale dei rifiuti. Adeguati alle normative con il supporto di BSN CONSULTING 42.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 29 maggio 2025
Consiglio di Stato sentenza n.4691 del 29 maggio 2025: l’impresa di gestione e manutenzione dei sistemi di depurazione non si configura come produttore iniziale del rifiuto ma come nuovo produttore. Con la sentenza in commento il supremo giudice amministrativo afferma il principio secondo il quale chi svolge attività di manutenzione dei depuratori è tenuto ad iscriversi all’Albo nazionale gestori ambientali nella categoria ordinaria e non in quella semplificata e deve essere anche in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi ai sens
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 20 maggio 2025
Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025: Criteri per l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, del DM n.120/2014. Con la Deliberazione n. 4 del 20 maggio 2025, il Comitato Nazionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali ha definito i criteri applicativi dell’articolo 8, comma 2, del D.M. n. 120/2014, disposizione che disciplina l’estensione operativa delle iscrizioni nelle categorie 4 e 5 dell’Albo. La norma richiamata stabilisce che, fermo restando quanto previsto dall’articolo 212, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006 e nel rispetto della normativa sul trasporto merci, le imprese iscritt
Un operaio con un elmetto blu ispeziona grandi balle di carta riciclata in un impianto industriale.
26 marzo 2025
Esplora le responsabilità dell'intermediario nella gestione rifiuti e le recenti sentenze. Contattaci per consulenze specializzate.
Cestino della spazzatura stracolmo di avanzi di cibo misti, contenitori di plastica, lattine e detriti di imballaggio.
26 marzo 2025
Scopri la distinzione tra rifiuto e sottoprodotto secondo la Corte di Cassazione. Chiarimenti cruciali per le aziende nella gestione dei rifiuti.
Rimorchio carico di rottami metallici e cianfrusaglie di vario genere, tra cui tubi, ruote e attrezzi.
26 marzo 2025
Analizza la sentenza della Cassazione sulla responsabilità penale nel trasporto di rifiuti. Contattaci per consulenze specializzate.
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 18 marzo 2025
Legge 18 marzo 2025, n.40 - Legge Quadro in materia di ricostruzione post- calamità. Comunicato del Mase del 17 maggio 2025. Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 1 aprile 2025 è stata pubblicata la Legge Quadro in materia di ricostruzione post-calamità, entrata in vigore il 2 aprile. Con tale normativa vengono introdotte misure ad hoc per la gestione delle emergenze che assumono un ruolo strutturale e non più temporaneo ed emergenziale; in particolare il focus della norma si incentra sul trattamento dei rifiuti che sono conseguenza di eventi di calamità naturali andando a
Autore: Dr. Leonardo Di Cunzolo 17 marzo 2025
Classificazione dei rifiuti e responsabilità del produttore: analisi della sentenza TAR Lombardia 17 marzo 2025, n. 898 La sentenza del TAR Lombardia n. 898 del 17 marzo 2025 si inserisce nel consolidato orientamento giurisprudenziale in materia di gestione dei rifiuti, ribadendo un principio fondamentale: l’obbligo di classificazione e caratterizzazione del rifiuto grava esclusivamente sul produttore e non sul gestore dell’impianto di trattamento. Il giudice amministrativo ha confermato come, alla luce della normativa comunitaria e nazionale vigente, la responsabilità di attribuire
Mostra Altri