Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 1 gennaio 2020

Disamina dei recenti provvedimenti dell'Albo Gestori Ambientali relativi
all'abilitazione del Responsabile tecnico, esoneri e dispense. Facciamo il punto.

Con la sentenza del Tar Lombardia n.1563 del 2 luglio 2022 i giudici amministrativi, sul ricorso
avverso un diniego pronunciato dalla Sezione Regionale della Lombardia e confermato dalla
pronuncia del Comitato nazionale dell’Albo a seguito di ricorso gerarchico per ottenere la dispensa
dalle verifiche di idoneità da parte di un legale rappresentante dell’impresa che contestualmente
ricopriva anche l’incarico di RT, hanno stabilito che sia il DM 120/14 sia la delibera n.6/2017, non
contenessero elementi chiari ed univoci per definire se il possesso del requisito ventennale richiesto
per essere dispensati dalla verifiche di idoneità dovesse far riferimento ad entrambi i ruoli ricoperti
dal ricorrente ovvero quello di rappresentante legale e di responsabile tecnico, o solo ad uno di essi.
Quindi, avendo rilevato una contraddittorietà delle disposizioni relative al rilascio della dispensa
dalle verifiche d’idoneità, stabiliva che la richiesta del doppio requisito ventennale risultava essere
eccessivo e pertanto esso andava riferito al solo ruolo del responsabile tecnico accogliendo cosi
l’istanza di annullamento del diniego ad ottenere la dispensa da parte dell’impresa istante ed
inducendo l’Albo gestori ambientali a ridefinirne i criteri.
Alla luce della pronuncia dei giudici amministrativi sopra evidenziata l’Albo nazionale gestori
ambientali ha emanato la Delibera n.7 del 16 novembre 2022 con la quale modifica ed integra le
deliberazioni n.6/2017 e n.4/2019 e la Circolare n.9/2022.
Con tali atti viene rivista l’esperienza che il legale rappresentante deve maturare al fine di usufruire
della dispensa dalle verifiche d’idoneità ovvero è sufficiente che quest’ultimo al momento della
domanda ricopra anche il ruolo di RT e che lo abbia ricoperto negli ultimi 5 anni, essendo
sufficiente che il ruolo di RT, e non più anche quello di LR, sia stato ricoperto negli ultimi venti
anni.
Con tale delibera viene anche stabilito che il soggetto dispensato dalle verifiche possa svolgere solo
per l’impresa presso quale lavora il ruolo di RT e che la perdita del ruolo di legale rappresentante
per qualsiasi motivo comporta il venir meno della dispensa, con la conseguenza che il soggetto
dovrà superare la verifica di aggiornamento dell’idoneità entro un anno per poter proseguire
nell’incarico ed in caso contrario dovrà, invece, superare la verifica iniziale.
Il quadro normativo sopra descritto è stato ridefinito di recente con la deliberazione n.4 del 26
luglio 2023 con il quale l’Albo gestori ambientali ha apportato ulteriori modifiche sia alla
deliberazione n.6/2017 che a quella più recente ovvero alla deliberazione n.7/2022, stabilendo che è
dispensato dalla verifiche il legale rappresentante dell’impresa che, al momento della domanda ne
sia anche responsabile tecnico, e abbia contemporaneamente ed ininterrottamente mantenuto negli

ultimi cinque anni entrambi gli incarichi, nonché abbai ricoperto il ruolo di responsabile tecnico nel
settore di attività oggetto dell’iscrizione (trasporto rifiuti, intermediazione e commercio rifiuti,
bonifica dei siti, bonifica dei beni contenenti amianto) per almeno complessivi 16 anni.
In sintesi sono previsti almeno 16 anni di esperienza complessiva che possono però essere
conseguiti in un arco temporale antecedente agli ultimi 20 anni ovvero, mentre per gli ultimi 5 anni
è richiesto anche l'incarico di RT, i restanti 11 anni possono essere dimostrati con discontinuità.
Con tale Delibera è stato anche chiarito, sciogliendo i dubbi del passato, che la dispensa relativa al
singolo settore di trasporto, deve intendersi valida per l'intero settore del trasporto, sia per le
dispense già rilasciate che per quelle future; altro chiarimento necessario è stato quello che ha
stabilito che con la dispensa ottenuta, il soggetto potrà svolgere l'incarico di RT solo per l'impresa
da lui rappresentata e che, pertanto, qualora volesse svolgere tale incarico per altre imprese, dovrà
sostenere l'esame di aggiornamento.
Inoltre tale dispensa dalle verifiche permane finchè contestualmente si ricopre anche l'incarico di
legale rappresentante e, pertanto, qualora tale ultima carica dovesse venire meno, verrebbe meno
anche quella di RT non avendo più la “copertura” della dispensa; se si dovesse verificare tale
evenienza il soggetto, volendo proseguire nel ruolo di RT, deve affrontare e superare la verifica di
aggiornamento dell'idoneità entro il termine di un anno dalla perdita della qualifica di legale
rappresentante; superato il termine di un anno dovrà ,invece, superare la verifica iniziale.
Con ulteriori tre provvedimenti con i quali si è chiuso l'anno 2023, il Comitato nazionale ha
ridefinito le tempistiche nell'intendo di agevolare l'ottenimento della dispensa delle verifiche; in
particolare con la delibera n.5 dell'11 ottobre ha prolungato da 90 a 180 giorni il periodo entro il
quale (superata la data del 16 ottobre 2023 con la quale si è chiuso il periodo transitorio), il legale
rappresentante può esercitare anche le funzioni di RT qualora quest'ultimo abbia perso il requisito
di idoneità per non aver superato la verifica di aggiornamento; di conseguenza, come precisato nella
successiva delibera n.6 del 16 ottobre, sarà possibile nominare un responsabile tecnico in possesso
dei requisiti entro il 15 aprile 2024.
Alla luce di tali recenti interventi per le imprese i cui RT non hanno ancora superato la verifica di
idoneità entro la nuova data del 15 aprile 2024 non scatterà il procedimento disciplinare di
cancellazione dall'Albo così come inizialmente previsto dalla Delibera n.1 del 30 gennaio 2020; ma,
superato tale termine, scatteranno i 30 giorni per nominare un RT in possesso dei requisiti.
Inoltre, ultimo ma non meno importante, il chiarimento secondo il quale i responsabile tecnici in
regime transitorio esonerati dal possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado per
sostenere la verifica, possono mantenere tale esenzione anche se non hanno superato la verifica
entro la data del 16 ottobre 2023 e potranno, in sintesi, essere ammessi alle verifiche di idoneità

senza il titolo anche successivamente a tale data se pur per le sole categorie per le quali rivestivano
la carica di RT alla data di chiusura del regime transitorio.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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