Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del 24 luglio 2019

Dr. Leonardo Di Cunzolo • 24 luglio 2019

Direttive tecniche operative sulla disponibilità temporanea dei veicoli
ai fini dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali: Circolari n.7 e 8 del
24 luglio 2019

Con la Circolare n.7 in commento il Comitato Nazionale dell’Albo ha fornito i
necessari chiarimenti, di natura tecnico operative, sulla procedura da seguire per il
rinnovo delle iscrizioni dei veicoli che sono nella disponibilità temporanea
dell’impresa mediante contratto di locazione senza conducente o mediante comodato
senza conducente.
Le imprese iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali possono utilizzare
esclusivamente veicoli nella propria disponibilità e di cui possano dimostrarne i titoli
quali proprietà, usufrutto, leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di
riservato dominio, sia per il trasporto in conto proprio che quello in conto terzi, e che
siano stati valutati idonei a trasportare i rifiuti per i quali è stata richiesta iscrizione.
Tale piena ed esclusiva disponibilità dei veicoli si rileva sia dal D.M. n.120 del 3
giugno 2014 sia dalle delibere del Comitato nazionale che dalla modulistica
predisposta dal medesimo; più precisamente l’art.15, comma 3, del decreto
ministeriale suindicato dispone che la disponibilità dei mezzi rientra tra i requisiti per
l’iscrizione laddove il modello di domanda deve essere corredata dalla seguente
documentazione:
a) attestazione, redatta dal responsabile tecnico dell’impresa o dell’ente, circa
l’idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare;
b) copia conforme all’originale della carta di circolazione dei veicoli la quale,
laddove riporti un intestatario diverso dal richiedente l’iscrizione, deve essere
accompagnata dalla documentazione prevista dalla normativa in materia di
autotrasporto ( leasing, locazione senza conducente, comodato, patto di
riservato dominio, usufrutto).

Relativamente alla disponibilità temporanea dei veicoli si rende necessario richiamare
il dato normativo vigente ovvero il D.lgs 3 aprile 1992, n.285 (Codice della Strada) e
più precisamente l’articolo 84, comma 3, in applicazione del quale è consentita per i
veicoli ad uso di terzi, la disponibilità mediante contratto di locazione senza
conducente con la “condicio sine qua non” che sia l’impresa locatrice che quella
locataria, risultino iscritte al Registro Elettronico Nazionale e all’Albo degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi.
Così come occorre citare il medesimo articolo 84, comma 4, il quale dispone che per i
veicoli con massa massima complessiva non superiore a 6 tonnellate e per i veicoli ad
uso speciale, è consentita la locazione senza conducente, ma a condizione che il
locatore eserciti attività d’impresa di locazione così come si può evincere dalla
apposita licenza rilasciata dal Comune e annotata sulla carta di circolazione del
veicolo; in tale fattispecie possono rientrare sia veicoli ad uso di terzi sia ad uso
proprio in quanto in tali casi i veicoli sono immatricolati ad uso di terzi ai fini della
locazione.
L’altro titolo che consente la disponibilità temporanea dei veicoli è il comodato senza
conducente e più precisamente esso è ammesso sia per i veicoli di massa massima
complessiva inferiore o uguale a 6 tonnellate immatricolati ad uso proprio che viene
dato in comodato per uso proprio, sia per i veicoli di qualsiasi massa immatricolati
per uso di terzi, per trasporto di merci per conto di terzi, in comodato a soggetti che
intendono utilizzarli per conto di terzi.
Fatta questa dovuta premessa normativa veniamo a vedere nel dettaglio la procedura
che le Sezioni e le imprese dovranno osservare.
La Sezione competente invia all’impresa due Pec, una il trentesimo giorno e l’altra il
decimo giorno antecedente il termine di disponibilità temporanea del veicoli, con cui
rammenda all’impresa che qualora intenda continuare ad utilizzare il mezzo, deve
inviare una comunicazione alla Sezione entro il termine di 5 giorni lavorativi
precedenti la data di scadenza, con la quale comunica la nuova data di fine
disponibilità.

Alla comunicazione, da inviare mediante la piattaforma telematica in uso, l’impresa è
tenuta ad allegare il nuovo titolo di disponibilità del veicolo ovvero nuovo contratto o
appendice al precedente e una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 con cui
si attesta che il veicolo continua ad essere in regola con la vigente normativa in
materia di autotrasporto di cose ed è tecnicamente idoneo al trasporto dei rifiuti già
autorizzati, utilizzando i contenuti dell’allegato A della delibera del Comitato
nazionale n.5 del 3 settembre 2014, integrato con il campo “ c) proroga
locazione/variazione titolo di disponibilità” .
A questo punto la segreteria della Sezione regionale, ricevuta la comunicazione e
accertata la completezza della documentazione allegata, aggiorna la data di scadenza
del titolo di disponibilità temporanea ed invia una comunicazione all’impresa
confermando l’aggiornamento dei dati e successivamente, nella prima seduta utile, le
Sezioni adottano il relativo provvedimento di variazione con l’indicazione della
nuova data di scadenza.
Nel caso in cui l’impresa non provvederà ad aggiornare la propria posizione
nonostante sia stata informata, il veicolo è cancellato dall’Albo con decorrenza dal
giorno successivo a quello di scadenza del titolo di disponibilità.
Questa procedura trova attuazione dal 1 settembre 2019 e deve essere applicata anche
alle imprese che alla data di efficacia di questa direttiva, ovvero dal 1 settembre 2019,
disponevano di veicoli con contratti di locazione o comodato senza conducente
scaduti o con scadenza da aggiornare; in mancanza di riscontro alla richiesta della
Sezione regionale da parte dell’impresa entro e non oltre il 30 settembre 2019, i
veicoli saranno cancellati dall’Albo a far data dal 1 ottobre 2019.
Con la Circolare n.8 deliberata dal Comitato nazionale nella medesima seduta del 24
luglio 2019, è stato chiarito, su richiesta di alcune Sezioni regionali, circa la
possibilità di iscrivere all’Albo l’impresa di trasporto rifiuti che dispone di veicoli
tenuti in disponibilità temporanea mediante locazione o comodato senza conducente
per un periodo inferiore a quello dell’iscrizione,anche nel caso in cui la portata utile

di detti veicoli risulti necessaria ai fini della dimostrazione della prevista dotazione
minima.
Nel caso di specie il Comitato nazionale ha osservato che le Sezioni regionali sono
tenute a deliberare l’iscrizione o la variazione dell’iscrizione, formalizzando il
relativo provvedimento con l’indicazione della data di scadenza dei titoli di
disponibilità temporanea dei veicoli.
Successivamente all’iscrizione, qualora venga a mancare il requisito della prevista
dotazione minima dei veicoli, le Sezioni regionali, previa contestazione degli addebiti
all’iscritto, con le modalità previste dall’art.21 del DM 120/04, applicano la sanzione
di cui all’art.20, comma 1, lettera b), dl medesimo Regolamento.
Risulta chiaro che l’intento che si cerca di perseguire con tali disposizioni è quello di
garantire una sempre maggiore certezza dei dati che sono pubblici e a disposizione
degli utenti e delle forze di polizia e la massima semplificazione delle procedure.

A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
Riprodurre integralmente o parzialmente il presente testo senza citare l'autore e la fonte, è reato ai
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