Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali: ”Attribuzione codice EER 200307”
Circolare n.6 del 10 luglio 2019 del Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali:
”Attribuzione codice EER 200307”
Come è noto, con la Circolare n.691 del 12 giugno 2013, il Comitato nazionale dell’Albo gestori
ambientali ha stabilito che i rifiuti ingombranti, prodotti nell’ambito dell’attività di impresa edile,
possono essere trasportati dall’impresa stessa con l’iscrizione all’Albo ai sensi dell’articolo 212,
comma 8 (cat.2-bis) del decreto legislativo n.152/06, utilizzando il codice del rifiuto urbano
indifferenziato 20.03.07.
Oggi a distanza di qualche anno l’organo centrale dell’Albo, a seguito di numerose richieste
pervenute dagli operatori del settore, è tornato sull’argomento relativamente all’attribuzione del
codice dei rifiuti ingombranti 20.03.07. nell’ambito della categoria del trasporto dei rifiuti propri
(cat. 2-bis), per quelle imprese che nell’ambito dell’attività di commercio di beni si trovino a dover
trasportare i beni sostituiti per i quali viene richiesto il ritiro.
Il Comitato nazionale con la Circolare n. 6 del 10 luglio 2019, ad integrazione e completamento
della Circolare prot. n. 691 del 12 giugno 2013 sopracitata, ha ritenuto che le indicazioni fornite con
tale ultima circolare, ovvero l’utilizzo del EER 20.03.07 (ingombrante), possono ritenersi valide ed
applicabili anche per le imprese che svolgono attività di vendita, produzione e montaggio di mobili
da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo; in sintesi il rifiuto urbano
indifferenziato può essere attribuito anche nelle iscrizioni alla categoria 2-bis delle imprese che
svolgono l’attività di vendita, produzione e montaggio di mobili da cucina, arredamento in genere e
complementi di arredamento e simili o imprese edili.
La stessa Circolare precisa che in tali fattispecie le Sezioni regionali devono riportare nei
provvedimenti di iscrizione, di rinnovo dell’iscrizione o di variazione dell’iscrizione, a fianco di
questo codice, la seguente annotazione: ”proveniente da attività di vendita, produzione e montaggio
di mobili da cucina, di arredamento in genere e complementi di arredo e simili”, sulla falsariga di
quanto già stabilito per le imprese edili con la circolare n.691/2013.
Tali annotazioni devono essere riportate, oltre che nei provvedimenti d’iscrizione, anche sul sito
web dell’Albo.
Stante la formulazione letterale utilizzata nella circolare e la premessa introduttiva ci si chiede se
tale possibilità di trasportare il rifiuto ingombrante sia da limitare alle sole imprese che svolgono
esclusivamente l’attività di vendita, produzione e contestuale attività di montaggio del prodotto
finito oppure sia da estendere anche alle imprese che pur non svolgendo attività di commercio e
vendita di mobili non di meno provvedono al loro montaggio ed allestimento presso il cliente finale.
Tale riflessione nasce dalla considerazioni che tale ultima attività è identificata da un codice Ateco
diverso e distinto da quello identificativo dell’attività di vendita e commercio di mobili.
A mio sommesso avviso non bisogna fermarsi al solo dato letterale che si evince dalla lettura della
circolare in commento in quanto la categoria 2-bis è riferita ai produttori iniziali di rifiuti speciali
ovvero a coloro che producono rifiuti nell’esercizio della propria attività d’impresa e pertanto anche
chi svolge in maniera specifica l’attività di montaggio e allestimento di mobili, al di là dell’attività
di vendita dei medesimi, debba poter trasportare come rifiuti ingombranti i beni sostituiti per i quali
viene chiesto il ritiro in quanto produttore iniziale degli stessi.
A cura del Dr. Leonardo Di Cunzolo
Esperto Ambientale
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